Sentenza n. 440/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9legge 1062/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od
alterazione di opere d'arte), promosso con ordinanza emessa il 3
gennaio 1985 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di La Bianca Ermenegildo, iscritta al n.
114 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 143- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento a carico di La Bianca Ermenegildo,
imputato del reato di cui agli artt. 3 e 5 della legge 20 novembre
1971, n. 1062, per la vendita di un dipinto falsamente attribuito al
pittore cubano Wilfredo Lam, nel frattempo deceduto, il giudice
istruttore del Tribunale di Firenze - premesso di essersi
reiteratamente rivolto al Ministro per i beni culturali e ambientali
al fine di ottenere le indicazioni necessarie per addivenire alla
nomina di un perito, ma di non aver mai potuto espletare
l'accertamento tecnico perché le persone di volta in volta indicate
dal Ministro avevano tutte declinato l'incarico, dichiarando di non
conoscere l'opera originale del Lam - ha, con ordinanza del 3 gennaio
1985, denunciato, in riferimento agli artt. 104, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 9 della
legge 20 novembre 1971, n. 1062. È, infatti, tale articolo a rendere
"obbligatorio per l'autorità giudiziaria di avvalersi, nei
procedimenti penali come quello di specie, di periti indicati dal
Ministero della Pubblica Istruzione (oggi Ministero per i beni
culturali e ambientali) e ciò fino a quando non sia istituito l'albo
dei consulenti tecnici in materia d'opere d'arte, la cui costituzione
al momento è ancora al di là da venire".
2. - A risultare violato sarebbe, anzitutto, l'art. 104, primo
comma, della Costituzione, in quanto la norma denunciata, con il
vietare al giudice - obbligato a rivolgersi ad un organo
amministrativo - la scelta del perito, "determina una lesione
dell'autonomia e indipendenza della magistratura": lesione tanto più
grave, ove "si consideri che, non essendo possibile al Magistrato
supplire alla mancata o inidonea designazione del perito da parte del
Ministero per i beni culturali e ambientali", il divieto di nomina
del perito da parte del giudice finisce con l'attribuire "di fatto"
alla pubblica amministrazione la facoltà "di bloccare e impedire
l'espletamento della funzione giurisdizionale sino ad arrivare a
sottrarre l'imputato al giudizio di innocenza o di colpevolezza ove
ad esempio intervenga la prescrizione come si sta verificando nel
caso di specie".
Anche il diritto di difesa dell'imputato, "sotto la specie del suo
diritto ad una pronta definizione della propria posizione
processuale", risulterebbe leso ("come si sta verificando nel caso
concreto") dalla possibilità di designazione da parte del Ministero
"di periti incompetenti, con una conseguente stasi processuale a
tempo indeterminato".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143- bis del 1985.
La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Ad avviso del giudice a quo, l'art. 9 della legge 20 novembre
1971, n. 1062, violerebbe gli artt.104, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione.
La norma denunciata, "vietando al magistrato di scegliere il
perito cui affidare la perizia pittorica e obbligandolo nel contempo
a rivolgersi ad un organo amministrativo" per averne l'indicazione
della persona alla quale conferire il relativo incarico,
comporterebbe, da un lato, "una lesione all'autonomia e indipendenza
della magistratura, che, nell'espletamento della funzione
giurisdizionale, non può essere subordinata... a organi
amministrativi" e, dall'altro, "una lesione al diritto di difesa
dell'imputato", potendosi verificare una "stasi processuale a tempo
indeterminato", qualora, come nel caso di specie, i periti via via
indicati dal ministro competente su richiesta del giudice si
dichiarino tutti non in grado di accettare l'incarico.
Poiché è il primo comma dell'art. 9 della legge 20 novembre
1971, n. 1062, a stabilire che, nei procedimenti per reati di
contraffazione od alterazione di opere d'arte, "fino a quando non sia
istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte,
il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro" per i beni
culturali e per l'ambiente (subentrato al Ministro della pubblica
istruzione in forza dell'art.2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n.
657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5), la questione
sottoposta al vaglio della Corte coinvolge, ovviamente, una parte
soltanto dell'articolo impugnato dall'ordinanza di rimessione.
2. - La questione è fondata.
Il principio di indipendenza della magistratura, sancito dal primo
comma dell'art.104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice,
singolo o collegiale, in stretta correlazione all'autonomia
dell'ordine giudiziario, garantita dal medesimo comma, e in diretta
derivazione dall'art.101, secondo comma, della Costituzione, non può
non considerarsi scalfito da una norma che condiziona ad un atto
vincolante di un'autorità amministrativa l'esercizio della funzione
giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo,
quale è quello della scelta del perito.
L'indipendenza del giudice penale risulta compromessa proprio
dall'impossibilità di provvedere direttamente, una volta ritenuta
necessaria la perizia artistica, alla nomina dell'esperto, stante
l'obbligo di rivolgersi all'autorità amministrativa competente e di
seguirne le indicazioni, senz'alcun altro margine di discrezionalità
che quello, per giunta eventuale, di esprimere una preferenza quando
la designazione ministeriale comprenda più nominativi in via
alternativa.
La deviazione dalle regole generali fissate nell'art. 314 del
codice di procedura penale, che demandano al giudice la libera scelta
del perito, va ben al di là delle deroghe in precedenza apportate
dal legislatore a questa fondamentale disposizione. Così, nelle
ipotesi previste dagli artt.1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n.
190, subentrati agli artt.44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre
1925, n. 2033, tutti ritenuti non in contrasto con gli artt. 24 e 102
della Costituzione dalle sentenze n. 63 del 1963 e n. 149 del 1974,
la limitazione nella scelta del perito, da effettuarsi tra
"determinati istituti", prescinde dall'intervento di qualsiasi
autorità amministrativa, trattandosi di "istituti" indicati dalla
stessa legge.
3. - A difesa della norma censurata non basta richiamare le
esigenze cui ha inteso far fronte la legge 20 novembre 1971, n. 1062.
Se esse possono valere a giustificare l'introduzione di una deroga al
consueto regime di scelta del perito, non altrettanto si può dire
riguardo al particolare tipo di deroga previsto per la prima ed
immediata applicazione della nuova normativa sulla contraffazione ed
alterazione di opere d'arte.
Tali esigenze emergono con chiarezza dai lavori preparatori della
legge. Premesso che "La produzione dei falsi, che era tempo addietro
marginale e quindi individuabile ed eliminabile facilmente, sta
dilagando ed ha assunto in più casi un carattere semi-industriale",
con tanto di "laboratori che notoriamente servono alla produzione di
falsi destinati al mercato" (relazione al disegno di legge,
comunicato alla Presidenza del Senato il 21 novembre 1969, n. 960
della V legislatura), si è posto, fra l'altro, l'accento sulla
necessità di "stare bene attenti a chi affidare la possibilità di
stabilire se l'opera d'arte sia o non sia falsa", occorrendo la
certezza "che i periti in questione siano all'altezza della
situazione" (intervento del Sottosegretario per la grazia e giustizia
alla IV Commissione del Senato in sede legislativa, seduta del 20
luglio 1971, pag. 884), tanto più date le gravi conseguenze
derivanti dalla riscontrata falsità dell'opera (pena detentiva fino
a quattro anni, confisca obbligatoria, divieto di vendita senza
limiti di tempo delle cose confiscate nelle aste dei corpi di reato,
pubblicazione plurima della sentenza di condanna).
Per soddisfare queste innegabili, apprezzabilissime, esigenze il
legislatore del 1971 ha mostrato di ritenere soluzione preferibile
quella consistente nella scelta del perito da parte del giudice
all'interno di un apposito "albo dei consulenti tecnici in materia di
opere d'arte", sul modello di quanto avviene nelle controversie
individuali di lavoro e nelle controversie in materia di previdenza e
di assistenza obbligatoria (artt. 424, primo comma, e 445, primo
comma, del codice di procedura civile), non senza qualche analogia
con quanto previsto dall'art. 21 del regio decreto 28 maggio 1931, n.
602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), che,
nei procedimenti per falsità in biglietti di banca o in monete
metalliche, richiede sia nominato perito dall'autorità giudiziaria
"un tecnico della Direzione generale della Banca d'Italia o della
Direzione generale del Tesoro". Trattandosi, peraltro, di una
soluzione che non può prescindere dalla previa individuazione di una
precisa cerchia di legittimati e, più specificamente, dalla previa
istituzione di un nuovo albo, operazione certo non attuabile in tempi
brevi, il legislatore del 1971 ha optato, nell'immediatezza, per una
soluzione indicata come provvisoria ("fino a quando non sia istituito
l'albo"): quella, appunto, che impone al giudice di rivolgersi al
Ministro per i beni culturali e per l'ambiente, "tenuto a sentire, in
relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, di cui si assume la
non autenticità, la designazione della competente sezione del
Consiglio Superiore delle belle arti", e di attenersi alla
conseguente indicazione ministeriale.
A parte ogni considerazione sull'ormai lungo periodo trascorso
dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1971, n. 1062, senza
che siano stati compiuti passi concreti verso l'istituzione dell'albo
dei periti in materia artistica (tutte le proposte ed i disegni di
legge presentati di legislatura in legislatura sono rimasti senza
seguito, fatta eccezione per un solo caso, in cui si è pervenuti
all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento: v. Assemblea del
Senato, seduta del 27 gennaio 1977, votazione ed approvazione del
disegno di legge n. 120 della VII legislatura, pag. 3084), la
soluzione prescelta, sia pure in via transitoria, dalla norma
censurata è inaccettabile a livello di legittimità costituzionale,
proprio per il fatto che al giudice viene imposto, anziché
semplicemente consentito, di richiedere ad un'autorità
amministrativa l'indicazione del perito.
Il comma all'esame di questa Corte va, quindi, dichiarato
illegittimo nella parte in cui si rivolge al giudice in termini di
obbligo ("deve avvalersi") e non di facoltà ("può avvalersi").
Resta con ciò assorbita l'ulteriore censura rivolta alla norma
denunciata sotto il profilo del contrasto con l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.9, primo comma,
della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla
contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui
adopera le parole "deve avvalersi", anziché le parole "può
avvalersi".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte