Sentenza n. 440/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 404/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
27 dicembre 1990, n. 404 (Norme nuove in materia di avanzamento degli
ufficiali e sottufficiali delle forze armate e del Corpo della
guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1992
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione distaccata
di Latina sui ricorsi riuniti proposti da Cadile Antonio ed altro
contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n. 236 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio diretto all'annullamento di
provvedimenti amministrativi sfavorevoli in tema di avanzamento di
ufficiali dell'arma dei carabinieri, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con ordinanza
emessa il 7 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1990 n. 404
(Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e
sottufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di
finanza), in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 97 della
Costituzione.
Il giudice della rimessione, dopo aver rilevato l'ammissibilità
della questione di legittimità costituzionale, in quanto inserita in
una controversia di merito e quindi non proposta direttamente in via
principale e dopo averne affermato la rilevanza, osserva che l'art.
24, quarto comma, della legge n. 224 del 1986 (che la norma
sopravvenuta, ora impugnata, assume di interpretare autenticamente)
esprime un principio generale, applicabile a tutti gli ufficiali di
qualsiasi arma, inclusa quella dei carabinieri, per l'evidente
esigenza di evitare che gli ufficiali in servizio permanente
effettivo, da sempre considerati dal legislatore con maggior favore
rispetto agli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, possano
essere scavalcati da costoro, nella decorrenza delle promozioni o
degli avanzamenti, a causa della introduzione di nuove norme per
questi ultimi particolarmente favorevoli.
A tale fine la norma citata (art. 24, quarto comma) dispone che
gli ufficiali in s.p.e. "siano comunque promossi ..il giorno
precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio
prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento".
Successivamente è intervenuto l'art. 10 della legge n. 404 del
1990, ora impugnato, che ha espressamente escluso (con norma,
appunto, di "interpretazione autentica") dal detto beneficio gli
"ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri".
Il giudice a quo, dopo aver contestata la natura di norma
interpretativa dell'articolo impugnato - il quale avrebbe invece
innovato la precedente disposizione, introducendovi una (nuova)
previsione derogatoria - ritiene che l'art. 10 cit. sia lesivo degli
artt. 3, 24, 36 e 97 della Costituzione, in quanto la norma: a)
introdurrebbe un'inspiegabile disparità di trattamento ai danni di
una sola categoria di ufficiali in s.p.e., quella dei carabinieri,
determinando per essa una progressione economica meno favorevole
rispetto a quella dei pari grado di tutte le altre armi (artt. 3 e 36
della Costituzione); b) penalizzerebbe, in dispregio dei criteri di
imparzialità e buona amministrazione, coloro che, per appartenere al
ruolo ordinario, dopo aver sostenuto prove selettive, appaiono
meritevoli di maggiore considerazione rispetto agli appartenenti ai
ruoli ad esaurimento provenienti dal complemento e quindi assunti
senza concorso (art. 97 della Costituzione); c) essa, inoltre,
sarebbe stata adottata, tramite un apposito emendamento, quando un
tribunale amministrativo regionale aveva già deciso in camera di
consiglio l'accoglimento del ricorso di un ufficiale nella medesima
situazione degli odierni ricorrenti nel giudizio principale,
vanificando così la tutela giurisdizionale che "l'interessato e
successivamente i suoi colleghi avrebbero potuto ricevere" (art. 24
della Costituzione).
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile o
non fondata" e riservandosi di illustrare le proprie ragioni; ciò è
avvenuto in una successiva memoria, nella quale si sostiene che "non
ha rilievo costituzionale il principio secondo il quale gli ufficiali
del servizio permanente effettivo, a parità di anzianità, debbano
sempre precedere quelli del ruolo ad esaurimento", e ciò tanto più
per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il cui servizio
d'istituto presenta peculiarità non comparabili con quelle dei
servizi degli altri ufficiali dell'esercito, diversi essendo i
modelli addestrativi e professionali di organizzazione territoriale e
di impiego oltreché i parametri di avanzamento ed i limiti di età. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1990 n. 404, il quale stabilisce
che "il comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986 n. 224 deve
essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia
comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri".
La norma, che quella impugnata dichiara di interpretare nel senso
di escluderne l'applicazione all'Arma dei carabinieri, e cioè il
comma 4 dell'art. 24 della legge 19 maggio 1986 n. 224, stabilisce a
sua volta che "gli ufficiali del servizio permanente che, in
applicazione delle norme della presente legge sarebbero promossi al
grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad
esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale,
sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla
specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al
successivo art. 37 della presente legge ed agli artt. 24, 25, 28, 29
e 30 della legge 20 settembre 1980 n. 574, il giorno precedente a
quello del compimento della anzianità di servizio prevista per gli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento".
Ad avviso del giudice rimettente - che ha sollevato la questione
nel corso del giudizio promosso con ricorso di due ufficiali
dell'Arma dei carabinieri avverso i provvedimenti, con i quali erano
state respinte le rispettive istanze dirette ad ottenere
l'applicazione in loro favore dell'art. 24, quarto comma, cit.,
circostanza questa che rende rilevante la questione - la norma
impugnata non avrebbe carattere interpretativo bensì innovativo
perché "anziché desumere o enucleare un qualche significato già
insito nella disposizione interpretata" vi aggiungerebbe "una nuova
previsione legislativa .. limitandone notevolmente il significato
originario". Essa, perciò, relativamente all'Arma dei carabinieri,
derogherebbe irragionevolmente al principio - valido per tutte le
altre forze armate - secondo cui gli ufficiali in s.p.e. aventi
eguale anzianità devono comunque precedere i pari grado del ruolo ad
esaurimento e quindi hanno titolo alla retrodatazione delle
promozioni al giorno precedente a quello in cui avvenga la promozione
di questi ultimi. Con la deroga impugnata sarebbe perciò stata
introdotta, per l'Arma dei carabinieri, una "non facilmente
spiegabile disparità di trattamento" perché "non appare ragionevole
la decisione di privilegiare gli assunti senza concorso rispetto a
quanti invece abbiano sostenuto prove selettive".
2.1. - La questione non è fondata in riferimento a tutti i
parametri invocati.
Occorre al riguardo premettere che per gli ufficiali dell'Esercito
sono previsti tre ruoli: quello "normale", cui accedono i provenienti
dall'accademia; quello "speciale", cui accedono gli ufficiali di
complemento, già iscritti nel ruolo ad esaurimento, che - parimenti
ai sottufficiali in s.p.e. - abbiano superato l'apposito concorso per
ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 7 legge n. 1414 del
1964); infine, quello "ad esaurimento", nel quale permangono gli
ufficiali di complemento raffermati che non abbiano superato il
concorso o non vi abbiano partecipato (artt. 35 e 42, lett. a, n. 2,
legge n. 574 del 1980). In tale assetto normativo la legge del 1986
(art. 24, comma 4) prevede, come si è ricordato, che, nella
promozione al grado superiore, questi ultimi ufficiali, rimasti nel
ruolo ad esaurimento, non possano precedere nella promozione al grado
superiore i pari grado aventi eguale anzianità di servizio da
ufficiale e che, provenendo dal medesimo ruolo ad esaurimento,
abbiano superato il concorso e siano transitati nel ruolo (speciale)
del servizio permanente effettivo, ove vengono collocati con il grado
iniziale di sottotenente, perdendo il grado già raggiunto nel ruolo
ad esaurimento.
2.2. - Obbiettivamente diversa è la situazione dell'Arma dei
carabinieri perché in essa - circostanza questa non tenuta presente
nell'ordinanza di rimessione - in luogo dei tre ruoli di ufficiali,
normale, speciale, ad esaurimento, sono previsti soltanto due ruoli,
nel primo del quali confluiscono promiscuamente gli ufficiali
provenienti dall' accademia e quelli di complemento provenienti dal
ruolo ad esaurimento che, parimenti ai sottufficiali in s.p.e.,
abbiano superato l'apposito concorso di ufficiale in servizio
permanente effettivo (art. 9 della legge n. 1414 del 1964). Nel
secondo (ruolo ad esaurimento) sono collocati i restanti ufficiali di
complemento raffermati, che non hanno scelto la via del concorso o
che, avendovi partecipato, non lo abbiano superato (artt. 35 e 42,
lett. a, n. 1, legge n. 574 del 1980).
Appare evidente che per le forze armate diverse dall'Arma, data
l'esistenza del ruolo "speciale" (ove confluiscono gli ufficiali
provenienti dal ruolo ad esaurimento) distinto da quello normale (ove
confluiscono solo quelli provenienti dall'accademia), il meccanismo
della "promozione anticipata al giorno precedente" degli ufficiali
transitati nel ruolo speciale rispetto alla promozione degli
ufficiali di pari grado - rimasti nel ruolo ad esaurimento ed aventi
eguale anzianità di ingresso nella carriera degli ufficiali di
complemento - non può produrre alcuna influenza sull'assetto del
ruolo normale e quindi nessuna interferenza con la carriera degli
ufficiali provenienti dall'Accademia, evenienza questa ravvisabile
invece per gli ufficiali dei carabinieri. Per questi, infatti, non
essendo prevista differenziazione di ruoli degli ufficiali in s.p.e.
in ragione della diversa provenienza, il meccanismo della promozione
degli ufficiali che provengono dal ruolo ad esaurimento "il giorno
precedente" a quello del compimento dell'anzianità di servizio da
parte di coloro che siano rimasti nel medesimo ruolo (ad
esaurimento), è tale da poter incidere sull'assetto dell'unico ruolo
degli ufficiali in s.p.e. previsto per l'Arma dei carabinieri e,
quindi, da sconvolgere le posizioni già conseguite dai provenienti
dall'accademia. Circostanza, questa, produttiva di una conseguente
non trascurabile diversità di situazioni che ancor più fa apparire
non irragionevole la discrezionale scelta legislativa, nel
bilanciamento fra esigenze ciascuna delle quali appare meritevole di
considerazione e di cui per questa ragione spetta al legislatore di
valutare le priorità, il che implica l'infondatezza anche del
profilo formulato in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
Difatti, la non estensione all'Arma dei carabinieri del beneficio di
cui trattasi, riflettendo una non irragionevole valutazione di
priorità, non si risolve, come si asserisce nell'ordinanza di
rimessione, in un privilegio "per gli assunti senza concorso" (cioè
gli ufficiali rimasti nel ruolo ad esaurimento) rispetto "a quanti
invece abbiano sostenuto prove selettive" per transitare fra gli
ufficiali in s.p.e., in quanto il mancato riconoscimento della
posizione di questi rispetto ai primi è giustificato dalla presenza
di altre posizioni che il legislatore, nel suo non irragionevole
apprezzamento, ha ritenuto di considerare prioritarie.
2.3. - L'evidenziata non omogeneità di situazioni, che fa
escludere la denunciata irragionevolezza, rende superfluo lo
stabilire se la norma impugnata abbia carattere interpretativo, come
espressamente in essa dichiarato, o innovativo, come sostenuto dal
giudice a quo, dovendosi sia nell'uno che nell'altro caso pervenire
alle stesse conclusioni. Difatti, ammessa e concessa la natura
innovativa della norma denunciata, questo carattere non può
costituire autonomo profilo di censura, come si adombra
nell'ordinanza di rinvio, nel rilievo della avvenuta emanazione della
norma in pendenza di giudizi innanzi al giudice amministrativo. Anche
se innovativa, la norma dovrebbe pur sempre essere valutata
esclusivamente in base alla ragionevolezza della deroga che contiene.
3. - È opportuno a questo punto avvertire che l'art. 2 della
legge 28 febbraio 1992 n. 217 ha conferito delega al Governo per
disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri
mediante l'istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente,
anche di un "ruolo speciale". In proposito si deve osservare che,
naturalmente, prima dell'esercizio della delega anzidetta la nuova
disciplina non muta la situazione normativa degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri quale esistente all'epoca in cui la questione è
stata sollevata, per cui la richiamata legge di delega, pur
indicativa di una tendenza all'omogeneità, non può considerarsi,
allo stato, jus superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della l. 27 dicembre 1990 n. 404 (Nuove norme in materia
di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e
del Corpo della guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte