Sentenza n. 440/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 102legge 689/1981
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e dell'articolo unico della legge 5 ottobre 1993, n. 402
(Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene
pecuniarie e pene detentive), promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 4 ordinanze emesse il 18 gennaio 1994 dal Magistrato di
sorveglianza di Sassari nei procedimenti di sorveglianza nei
confronti di Massidda Pier Paolo, Serra Gesuino Massimo, Piovanaccio
Costantino e Pisano Giuseppino, rispettivamente iscritte ai nn. 230,
231, 232 233 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1994;
2) ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dal Magistrato di
sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Cagliari nel
procedimento promosso dal Pubblico Ministero nei confronti di
Pillittu Gianluca, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto emesse in
altrettanti procedimenti di conversione della pena della multa, non
eseguita per l'insolvibilità del condannato, nella sanzione
sostitutiva della libertà controllata, il Magistrato di sorveglianza
di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non stabilisce un
criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata che
si raccordi a quello stabilito dall'art. 135 del codice penale,
secondo le modifiche apportate dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402.
Osserva in proposito il giudice a quo che se è vero che l'art. 135
c.p. e l'art. 102 della legge n. 689 del 1981 disciplinano materie
diverse (l'uno il criterio per il ragguaglio tra pena detentiva e
pena pecuniaria e l'altro il criterio di conversione della pena
pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo), al punto
che in astratto "si potrebbe ritenere del tutto ragionevole che il
legislatore abbia previsto due differenti criteri di ragguaglio per
materie fra loro eterogenee", le interferenze che si determinano tra
la disciplina dettata dall'art. 135 c. p. e quella prevista dalla
legge n. 689 del 1981 in tema di sanzioni sostitutive e pene
pecuniarie generano in concreto una disparità di trattamento priva
di qualsiasi giustificazione.
Rileva, infatti, il giudice a quo che la libertà controllata, la
quale pure deve ritenersi una sanzione sostitutiva più afflittiva
della pena pecuniaria, può divenire - nell'ipotesi di conversione
per violazione delle prescrizioni - "meno severa della sanzione
sostitutiva della pena pecuniaria, convertita a sua volta in libertà
controllata per insolvibilità del condannato e di nuovo commutata in
pena detentiva per violazione delle prescrizioni".
Il tutto a differenza di quanto scaturiva dal sistema previgente,
dal momento che lo stesso stabiliva un identico criterio di
ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva e tra pena pecuniaria
e libertà controllata.
A conforto della dedotta violazione del principio di uguaglianza,
il rimettente prospetta il seguente duplice esempio. Qualora il
giudice ritenga di irrogare una pena detentiva pari a tre mesi di
reclusione e questa venga convertita ex art. 53 della legge n. 689/81
in sei mesi di libertà controllata, nell'ipotesi in cui il
condannato violi (sin dal primo giorno) le prescrizioni, la libertà
controllata torna ad essere convertita in tre mesi di reclusione. Se
invece il giudice decide di convertire la pena di tre mesi di
reclusione nella pena pecuniaria, questa sarà pari - in virtù del
nuovo criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 c.p.p - a lire
6.750.000; in caso di insolvibilità, però, dovrà essere convertita
ex art. 102 della legge n. 689/81 secondo il diverso criterio di
ragguaglio pari a lire 25.000 per ogni giorno di libertà
controllata: il condannato, dunque, dovrà eseguire nove mesi di
libertà controllata e, nel caso di violazione delle prescrizioni sin
dal primo giorno, la libertà controllata sarà a sua volta
convertita in nove mesi di reclusione (art. 108 della legge n.
689/81).
Da questo esempio risulta evidente - secondo il giudice a quo -
l'assurda disparità di trattamento scaturita dalla situazione
creatasi per effetto del mancato adeguamento del criterio di
ragguaglio fissato nell'art. 102, comma terzo, della legge 24
novembre 1981, n. 689, al nuovo criterio di ragguaglio tra pene
detentive e pene pecuniarie dall'art. 135 codice penale, come
modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402. Ed infatti la libertà
controllata, che deve ritenersi una sanzione sostitutiva maggiormente
afflittiva rispetto alla pena pecuniaria, finisce col divenire,
nell'ipotesi patologica in cui si renda necessaria la sua conversione
per violazione delle prescrizioni, meno severa della sanzione
sostitutiva della pena pecuniaria, convertita a sua volta in libertà
controllata per insolvibilità del condannato e di nuovo commutata in
pena detentiva per violazione delle prescrizioni.
2. - Nello spiegare intervento in giudizio, l'Avvocatura dello
Stato, oltre a riportarsi alle considerazioni svolte in altro
giudizio (avente peraltro un diverso tema), ha osservato che la
questione "mette in evidenza un problema effettivo" che tuttavia non
dipende - ad avviso della difesa dello Stato - dalla norma impugnata:
la questione, sostiene l'Avvocatura, sarebbe pertanto infondata.
3. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i
minorenni di Cagliari solleva, invece, sempre in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della
legge 5 ottobre 1992, n. 402, nella parte in cui ha omesso di
modificare l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nel
senso di prevedere che nell'ipotesi di conversione in libertà
controllata o in lavoro sostitutivo delle pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilità del condannato, la somma da considerare
per il relativo calcolo sia rispettivamente di lire 75.000 per ogni
giorno di libertà controllata e di lire 150.000 per ogni giorno di
lavoro sostitutivo.
Osserva il giudice a quo che la legge n. 689 del 1981, nel dettare
disposizioni in materia di pene pecuniarie, aveva creato un sistema
armonico stabilendo che il computo per il ragguaglio tra pene
pecuniarie e pene detentive fosse effettuato calcolando lire 25.000 o
frazione di lire 25.000 per un giorno di pena detentiva, e ciò in
relazione a tutti gli istituti per i quali fosse necessario operare
il ragguaglio.
Anche l'art. 102, terzo comma, della stessa legge indicava (forse
superfluamente, rileva il giudice a quo, in quanto già operava la
previsione dettata in via generale dall'art. 135 c.p., valida "a
qualunque effetto giuridico") la medesima somma ai fini della
conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie ineseguite
per insolvibilità del condannato: il che, osserva il rimettente,
consente di ritenere che la somma di lire 25.000 rispondesse alla
stessa ratio e fosse ispirata al principio del favor rei. La modifica
apportata all'art. 135 c.p., priva di una corrispondente elevazione
degli importi stabiliti dall'art. 102, terzo comma, della legge n.
689 del 1981, ha così determinato una ingiustificata ed irrazionale
disarmonia del sistema, regolando in modo diverso situazioni
sostanzialmente omogenee e aggravando la posizione di diseguaglianza
in danno dei nullatenenti. In conclusione, osserva il giudice a quo,
non sussiste alcuna ragione logica per creare una diversità di
trattamento tra un condannato insolvibile e un condannato che debba
invece godere di altri benefici, nonostante che per entrambi debba
operarsi il ragguaglio tra pene di specie diversa.
4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto dichiararsi non fondata la questione
riportandosi all'atto di intervento spiegato in altro giudizio avente
peraltro un diverso oggetto. Considerato in diritto
1. - Pur se riferite a fonti normative differenti, le questioni
investono, partendo da versanti fra loro posti su di un piano di
complementarità logica, un identico tema del decidere: i relativi
giudizi vanno pertanto riuniti per essere definiti con unica
sentenza.
2. - Il Magistrato di sorveglianza di Sassari impugna l'art. 102,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) nella parte in cui, stabilendo l'ammontare della
sanzione pecuniaria che deve essere conteggiata per un giorno di
libertà controllata da applicare in sede di conversione delle pene
della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del
condannato, fissa un valore che non si rapporta al nuovo criterio di
ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva indicato dall'art.
135 del codice penale, come modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n.
402. A conforto della dedotta violazione del principio di uguaglianza
il giudice a quo adduce l'ipotesi in cui il giudice ritenga di dover
applicare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva: in
tal caso - correttamente osserva il rimettente - la quantificazione
della pena pecuniaria sarà effettuata alla stregua del nuovo importo
di ragguaglio stabilito dall'art. 135 c.p., mentre, in ipotesi di
insolvibilità, tale pena deve essere convertita in libertà
controllata secondo il diverso meccanismo di computo stabilito
dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981; sicché,
nell'ipotesi in cui il condannato violi sin dal primo giorno le
prescrizioni inerenti alla libertà controllata applicata in sede di
conversione, lo stesso, a norma dell'art. 108, primo comma, dovrà
espiare un periodo di pena detentiva triplo rispetto a quello preso a
base dal giudice nella sentenza di condanna. Dal meccanismo normativo
censurato scaturisce, dunque, che, ove si renda necessario convertire
la libertà controllata per la violazione delle prescrizioni, le
conseguenze saranno diverse a seconda che tale sanzione sia stata
applicata in sostituzione di pene detentive ovvero in sede di
conversione di pene pecuniarie, col paradosso di rendere più
afflittivi gli effetti in quest'ultima ipotesi malgrado la diversità
delle situazioni di partenza.
3. - Considerazioni e censure di indiscutibile esattezza, quelle
svolte dal giudice a quo, che testimoniano le profonde aporie che
hanno turbato l'armonia del sistema a seguito della non coordinata
modifica che il legislatore ha recentemente apportato all'art. 135
del codice penale. Malgrado ciò, non può tuttavia non rilevarsi
come la questione, per i termini in cui è stata proposta, si
presenti del tutto eventuale agli effetti della decisione che il
rimettente è chiamato ad adottare, giacché la conversione della
pena pecuniaria in libertà controllata - oggetto dei giudizi a
quibus - prescinde evidentemente dagli epiloghi, soltanto ipotetici,
che possono scaturire dalle vicende applicative della sanzione
sostitutiva e, quindi, da una eventuale conversione di questa nella
pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena
pecuniaria originariamente inflitta.
La questione deve dunque essere dichiarata inammissibile per
carenza del necessario requisito della rilevanza.
4. - Il Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni
di Cagliari ha invece sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 5 ottobre 1993, n.
402, nella parte in cui, aumentando da lire venticinquemila a lire
settantacinquemila il valore in base al quale effettuare il
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, ha omesso di operare
l'identica variazione del corrispondente importo alla cui stregua
deve essere determinato, a norma dell'art. 102, terzo comma, della
legge n. 689 del 1981, il periodo di libertà controllata da
applicare nell'ipotesi di conversione delle pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilità del condannato. Da ciò scaturisce, ad
avviso del giudice a quo, un ingiustificato ed irragionevole
squilibrio del sistema atto a vulnerare il principio di uguaglianza,
considerato che l'omesso coordinamento normativo finisce per generare
una disparità di trattamento fra situazioni "sostanzialmente
omogenee", aggravando la posizione dei condannati che versino in
condizioni di insolvibilità.
Pur se formalmente attinta è la fonte novellatrice dell'art. 135
c.p., il petitum che il giudice a quo mostra di perseguire è
chiaramente volto a sollecitare una pronuncia "riadeguatrice"
dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nel senso di
raccordare il valore ivi indicato al nuovo importo che ora funge da
criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie.
Ricondotta in tali esatti termini, la questione è fondata.
5. - Dai lavori parlamentari che hanno preceduto l'approvazione
della legge n. 402 del 1993 emerge infatti con estrema chiarezza come
l'unico aspetto preso in considerazione dal legislatore sia stato
quello di aumentare, triplicandolo, il valore di ragguaglio tra pene
pecuniarie e pene detentive, nel dichiarato intento di ampliare la
possibilità di fruire del beneficio della sospensione condizionale
della pena nei casi di condanna a pena congiunta o anche soltanto a
pena pecuniaria ma di ammontare elevato, avuto riguardo, in
particolare, al diminuito valore della moneta intervenuto dall'epoca
in cui l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aveva in
precedenza riadeguato l'importo posto a base dell'art. 135 c.p. (si
veda, a tal proposito, la relazione al disegno di legge n. 982
presentato al Senato il 17 febbraio 1993). Una valutazione di favore,
dunque, alla quale non sono state mosse obiezioni di rilievo, salvo
le "riserve" espresse dal rappresentante del Governo "circa un
provvedimento che altera comunque il rapporto di valori tra pene
detentive e pecuniarie", a fronte della ritenuta "esigenza di
procedere congiuntamente ad un generale innalzamento delle entità
delle pene pecuniarie edittali, che pure hanno risentito dell'effetto
erosivo dell'inflazione" (Commissione Giustizia del Senato, seduta
del 22 aprile 1993 in sede deliberante).
Tale essendo stato il circoscritto obiettivo perseguito attraverso
la disposizione novellatrice dell'art. 135 c.p., ne consegue che il
legislatore ha assunto una posizione per così dire amorfa rispetto
agli inevitabili riverberi che dalla modifica normativa
ineluttabilmente scaturivano, vuoi sul piano generale delle sanzioni
sostitutive, vuoi, soprattutto, sullo specifico tema che qui rileva,
vale a dire sull'ormai squilibrato valore che l'art. 102, terzo
comma, della legge n. 689 del 1981 stabilisce agli effetti del
computo della libertà controllata da applicare in sede di
conversione delle pene pecuniarie. Posizione questa che se da un lato
non consente di ritenere un siffatto e macroscopico squilibrio come
frutto di una scelta discrezionale, dall'altro, e per converso,
impedisce di pervenire ad una ragionevole ricostruzione del sistema,
per essere la norma sottoposta a scrutinio ormai fortemente
compromessa da un sostanziale e sopravvenuto "vuoto di fini". Se,
infatti, la determinazione del valore secondo il quale operare la
conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata fu
stabilita dal legislatore del 1981 in perfetta aderenza all'importo
che l'art. 135 c.p. , contestualmente novellato, fissava come
criterio di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, e se,
ancora, tutto ciò ebbe a ricevere veste precettiva attraverso
disposizioni non soltanto topograficamente ma anche logicamente fra
loro correlate (artt. 102 e 101 della legge n. 689 del 1981), se ne
può allora desumere che l'identità degli importi indicati nelle due
norme poste a raffronto non fu dovuta al caso, ma rappresentò il
frutto di una precisa e coerente scelta di politica criminale, al
fondo della quale stava l'avvertita esigenza - più volte posta in
risalto da questa Corte - di non aggravare le conseguenze che
derivano dalla condanna in dipendenza delle condizioni economiche del
reo. Così ricostruita la funzione che la norma sottoposta a censura
è chiamata a svolgere nell'ordinamento, ne consegue che l'immutato
valore ivi indicato, in presenza delle modifiche subite dall'art. 135
del codice penale, finisce per determinare uno svuotamento delle
finalità tipiche che l'istituto della conversione deve soddisfare,
con conseguente grave compromissione del principio di uguaglianza che
qui assume tutto il suo risalto per le intuibili conseguenze che
quell'istituto è in grado di determinare sul piano delle libertà
della persona.
Pur essendo, quindi, in astratto da condividersi l'osservazione
svolta dal Magistrato di sorveglianza di Sassari circa il fatto che
"si potrebbe ritenere del tutto ragionevole che il legislatore abbia
precisato due differenti criteri di ragguaglio per materie fra loro
eterogenee", resta assorbente il rilievo che, in assenza di una
chiara scelta innovativa su tale specifico profilo, spetta a questa
Corte il compito di riadeguare il sistema - ormai incrinato - negli
stessi termini e con le medesime proporzioni che il legislatore,
facendo corretto uso del proprio potere discrezionale, aveva previsto
prima della recente novella, caducando, dunque, in parte qua, l'ormai
inaccettabile previsione dettata dall'art. 102, terzo comma, della
legge n. 689 del 1981.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della
conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del
condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o
frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o
frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno
di libertà controllata;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della medesima legge n.
689 del 1981, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Sassari con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte