Sentenza n. 440/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/10/1995 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice
penale promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal
Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Onesti Fabio,
iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale, il Tribunale di Milano, con
ordinanza del 14 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 3 luglio 1995), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale, in
riferimento agli artt. 3, 8 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che, poiché la norma
impugnata sanziona con l'ammenda la condotta di chi pubblicamente
"bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o
i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", e
poiché il Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del
Concordato lateranense, recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121, al
punto 1, prevede testualmente il venir meno della religione cattolica
come sola religione dello Stato italiano, ne conseguirebbe, in
violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la
indeterminatezza della fattispecie penale di cui all'art. 724 del
codice penale, che "àncora" esplicitamente la sussistenza del reato
all'offesa alla religione, appunto, di Stato.
Né la censura potrebbe superarsi ritenendo che la norma
denunciata continui a riguardare la religione cattolica come
confessione religiosa più diffusa del Paese - mutuando l'espressione
dalla sentenza n. 14 del 1973 della Corte costituzionale - poiché
non verrebbe ora in discussione la ratio della norma incriminatrice,
bensì la sua (sopravvenuta) incompatibilità con il principio di
tassatività.
Nemmeno potrebbe ritenersi rispettato tale ultimo principio
opinando che l'art. 724 del codice penale tuteli la religione
cattolica "in quanto già religione di Stato" - così potendosi
individuare la condotta sanzionata secondo le affermazioni contenute
nella sentenza n. 925 del 1988 della Corte costituzionale - perché
nella norma predetta non è contenuto alcun riferimento alla
religione cattolica, essendo questa oggetto di tutela solo indiretta,
per il fatto della sua qualificazione come religione di Stato.
2. - Qualora invece si volesse ritenere che la stessa norma
contenga un riferimento univoco alla religione cattolica, essa, ad
avviso del giudice rimettente, violerebbe gli artt. 3 e 8 della
Costituzione. A sostegno della censura, nell'ordinanza si riportano
brani di precedenti pronunce di questa Corte che sono consistiti in
espressi inviti al legislatore, non ancora accolti, per una revisione
della disciplina in vista dell'attuazione del principio
costituzionale della libertà di religione, dal momento che "la
limitazione della previsione legislativa alle offese contro la
religione cattolica non può continuare a giustificarsi con
l'appartenenza ad essa della quasi totalità dei cittadini italiani". Considerato in diritto
1. - L'ordinanza del Tribunale di Milano ripropone la questione di
legittimità costituzionale del reato di bestemmia, previsto dal
primo comma dell'art. 724 del codice penale, sotto il duplice profilo
della violazione del principio di determinatezza della fattispecie
penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione) e della
violazione del principio di uguaglianza in materia di religione
(artt. 3 e 8, primo comma, della Costituzione).
2.1. - L'art. 724, primo comma, del codice penale punisce a titolo
contravvenzionale la condotta di chi "pubblicamente bestemmia, con
invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le
Persone venerati nella religione dello Stato". La prima
prospettazione della questione si incentra sulle conseguenze che - ad
avviso del Tribunale rimettente - deriverebbero dall'espunzione dal
vigente ordinamento della nozione di "religione dello Stato". Di tale
nozione, enunciata nell'art. 1 dello Statuto albertino, ribadita
nell'art. 1 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia e
largamente utilizzata dal codice penale vigente, ma incompatibile con
il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato
(sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995), il Protocollo addizionale
all'Accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito
nell'ordinamento italiano con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha
constatato (al punto 1) il superamento: "Si considera non più in
vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti
lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello
Stato italiano".
Da questa caducazione, secondo il Tribunale rimettente,
deriverebbe l'indeterminatezza della fattispecie dell'art. 724, primo
comma, del codice penale e quindi la violazione dell'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, in quanto ora non sarebbe più
individuabile la religione destinataria delle invettive e delle
parole oltraggiose costitutive dell'elemento materiale del reato di
bestemmia.
La questione, così delineata, è già stata esaminata e respinta
da questa Corte con sentenza n. 925 del 1988.
La formula dell'art. 724, primo comma, del codice penale, dopo la
scomparsa dall'ordinamento giuridico della nozione di "religione
dello Stato", non contempla alcuna nozione generica e quindi non
giustifica la censura di indeterminatezza. Semplicemente, si apre
un'alternativa tra due possibilità, entrambe determinate: o ritenere
che l'eliminazione della nozione di "religione dello Stato" abbia
fatto venire meno la fattispecie dell'art. 724, primo comma, del
codice penale e l'abbia così privata di contenuto normativo; oppure,
ritenere che quell'espressione sia semplicemente il tramite
linguistico per mezzo del quale, ora come allora, viene indicata la
religione cattolica. Si tratta di una scelta interpretativa
dipendente da una presa di posizione in ordine al "perché" della
volontà del legislatore espressa nell'art. 724 (la religione
cattolica in quanto religione dello Stato ovvero la religione dello
Stato in quanto religione cattolica). La giurisprudenza penale ha
seguito ora il primo, ora il secondo orientamento e quest'ultimo ha
finito per prevalere con l'avallo di questa Corte, la quale ha
affermato che "l'innegabile venir meno del significato originario
dell'espressione 'religione dello Stato' non esclude che, entro il
contesto dell'art. 724 del codice penale, essa ne abbia acquistato
uno diverso, ma sempre sufficientemente determinabile ..: cioè, il
significato di 'religione cattolica', in quanto già religione dello
Stato" (sentenza n. 925 del 1988 e ordinanza n. 52 del 1989).
2.2. - Riaffermata così la sopravvivenza dell'incriminazione
penale della bestemmia in relazione alla "religione dello Stato",
formula da intendersi - nei limiti che saranno appresso precisati -
senza possibilità di dubbio o oscillazione come religione cattolica,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo
comma, del codice penale deve essere esaminata rispetto agli altri
parametri costituzionali invocati.
3.1. - L'esame della legittimità costituzionale del reato di
bestemmia previsto dall'art. 724, primo comma, del codice penale, con
riferimento al principio di uguaglianza senza distinzione di
religione (art. 3 della Costituzione) e al principio di uguale
libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art.
8, primo comma, della Costituzione) presuppone la ricostruzione del
bene giuridico protetto dalla norma oggetto di sindacato, a partire
dalla concezione originaria del legislatore penale del 1930.
Il riferimento alla religione dello Stato-religione cattolica è
il primo elemento di questa ricostruzione. Tale riferimento è
generale nelle fattispecie dei reati attinenti alla religione (artt.
402-404: vilipendi variamente caratterizzati, e 724: bestemmia) e si
spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era
riconosciuto al sentimento religioso collettivo cattolico quale
fattore di unità morale della nazione. Lo Stato, espressione e
garante di tale unità, aveva, comprensibilmente, la "sua" religione
ed era interessato a sostenerla e difenderla. Il secondo elemento -
che si somma al precedente, senza escluderlo - è rappresentato dalla
configurazione del reato di bestemmia congiuntamente alle
manifestazioni oltraggiose verso i defunti e dalla sua collocazione
nel "titolo" quanto mai eterogeneo delle "contravvenzioni concernenti
la polizia dei costumi", collocazione che giustifica anche per la
bestemmia (come per il gioco d'azzardo, gli atti contrari alla
pubblica decenza, il turpiloquio, ecc.) una configurazione più
riduttiva, come atto di malcostume.
3.2. - In prosieguo, anche in conseguenza dei nuovi principi
costituzionali di libertà e di uguaglianza dei cittadini e di
laicità dello Stato, il reato di bestemmia è stato sottoposto a una
riconsiderazione, i cui punti fondamentali sono rappresentati da
altrettante pronunce della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 79
del 1958 viene operata una prima conversione del bene giuridico
protetto. La religione cattolica è configurata non più come la
religione dello Stato in quanto organizzazione politica, ma dello
Stato in quanto società: la protezione speciale della "religione
dello Stato" si giustificherebbe per "la rilevanza che ha avuto ed ha
la religione cattolica in ragione della antica ininterrotta
tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa
sempre appartiene. .. La norma dell'art. 724 Cod. pen., come altre
dello stesso Codice .., si riferisce alla 'religione dello Stato'
dando rilevanza non già a una qualificazione formale della religione
cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello
Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale
è meritevole di particolare tutela penale, per la maggior ampiezza e
intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese
ad essa dirette".
Successivamente, con la sentenza n. 14 del 1973, la giurisprudenza
della Corte costituzionale va oltre e la religione cattolica come
religione della "quasi totalità" degli italiani viene sostituita -
come oggetto della tutela penale - dal "sentimento religioso",
elemento base della libertà di religione che la Costituzione
riconosce a tutti. Si apre così, attraverso il riferimento al
concetto di sentimento religioso, una prospettiva che investe
l'atteggiamento dell'ordinamento verso tutte le religioni e i
rispettivi credenti e va quindi al di là del riferimento alla sola
religione cattolica. Tuttavia l'espressa limitazione della previsione
legislativa alle offese contro la sola religione cattolica è
ritenuta dalla Corte, in tale sentenza, ancora giustificata, data
"l'ampiezza delle reazioni sociali .. della maggior parte della
popolazione italiana", ma viene aggiunto un richiamo: che, "per una
piena attuazione del principio costituzionale della libertà di
religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della
norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del
sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse
da quella cattolica".
Da ultimo, la sentenza n. 925 del 1988, che rappresenta il punto
di partenza per l'esame della questione ora riproposta alla Corte
costituzionale, dichiara non fondato il dubbio di costituzionalità
sulla vigente disciplina della bestemmia, ma in base a diverse
affermazioni di principio che accantonano l'argomento numerico, sul
quale fino ad allora si era motivato per escludere la violazione del
principio di uguaglianza: "'la limitazione della previsione
legislativa alle offese contro la religione cattolica' non può
continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della "quasi
totalità" dei cittadini italiani .. e nemmeno con l'esigenza di
tutelare il sentimento religioso della 'maggior parte della
popolazione italiana' .. : non tanto vi si oppongono ragioni di
ordine statistico (comunque sia la religione cattolica resta la più
seguita in Italia), quanto ragioni di ordine normativo. Il
superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, 'sola
religione dello Stato', e gli altri culti 'ammessi', sancito dal
punto 1 del Protocollo del 1984, renderebbe, infatti, ormai
inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto
sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie
confessioni religiose". L'abbandono del criterio quantitativo, così
argomentato dalla Corte, significa che in materia di religione, non
valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza
di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la
confessione religiosa di appartenenza. Il primo comma dell'art. 8
della Costituzione trova così la sua piena valorizzazione.
Il riconoscimento da parte della sentenza n. 925 del 1988 della
disparità di disciplina, derivante dalla "perdurante limitazione
insita nel dettato dell'art. 724", è dunque inevitabile, ma si
afferma che la norma "possa trovare tuttora un qualche fondamento
nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di
comportamento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di
malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti",
aggiungendosi peraltro che incombe sul legislatore "l'obbligo di
addivenire ad una revisione della fattispecie". La Corte
costituzionale ha così nuovamente definito i beni protetti dalla
norma del codice penale (beni attinenti l'uno alla religione e
l'altro al buon costume) e ha ritenuto, per il momento e in attesa
dell'intervento del legislatore, che le esigenze di tutela del
secondo bene portassero ad escludere la declaratoria di
incostituzionalità della norma, pur difettosa sul piano della tutela
del primo, in ragione dell'imperativo di uguaglianza.
3.3. - Nella riconsiderazione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 724, primo comma, del codice penale cui
l'ordinanza del Tribunale di Milano chiama la Corte costituzionale,
devono essere tenuti fermi due punti essenziali, affermati
nell'ultima giurisprudenza ora richiamata: l'irrilevanza del criterio
numerico nelle valutazioni costituzionali in nome dell'uguaglianza di
religione e l'appartenenza della norma sanzionatrice della bestemmia
(anche) all'ambito dei reati che attengono alla religione.
In particolare, non può essere condivisa la tendenza - risultante
da alcune pronunce della giurisdizione penale di legittimità e di
merito - volta ad attrarre senza residui la norma dell'art. 724 del
codice penale solo all'ambito dei reati di malcostume. Di tale norma,
infatti, si perderebbe la ragione d'essere caratteristica - cioè la
sua attinenza alla protezione della sfera della religione - una volta
che la si volesse intendere nell'ambito esclusivo della maleducazione
verbale. Contro, stanno la sua origine, il riferimento testuale alla
"religione dello Stato", poi mutato in riferimento alla religione
cattolica, e la sua collocazione sistematica accanto alla
disposizione che punisce il turpiloquio non ulteriormente qualificato
(art. 726, secondo comma, del codice penale). Si potrà dire che la
bestemmia - anche per la nostra legislazione - è un atto di
inciviltà nei rapporti della vita sociale che non colpisce
necessariamente soltanto i credenti, ma non si può trascurare che
esso è caratterizzato dal suo attenere alla sfera della religione.
La religione e i credenti sono pur sempre cose diverse dalla buona
creanza e dagli uomini di buona creanza.
Per questa ragione, i parametri costituzionali invocati -
l'uguaglianza di fronte alla legge senza discriminazioni di religione
(art. 3) e l'uguale libertà di tutti i culti (art. 8, primo comma) -
sono pertinenti. Da essi deve trarsi ora la conseguenza della
declaratoria d'incostituzionalità della norma che punisce la
bestemmia, in quanto differenzia la tutela penale del sentimento
religioso individuale a seconda della fede professata. A tale
declaratoria, la sentenza n. 925 del 1988 non era per il momento
pervenuta, in attesa di un intervento del legislatore penale (già
auspicato fin dalla sentenza n. 14 del 1973) che valesse a sanare la
discriminazione tra fedeli di diverse confessioni religiose. La
perdurante inerzia del legislatore non consente - dopo sette anni
dall'ultima sentenza, ribadita nei suoi contenuti dall'ordinanza n.
52 del 1989 - di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione,
dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di
uguaglianza in materia di religione su altre esigenze - come quella
del buon costume tutelato dall'art. 724 - pur apprezzabili ma di
valore non comparabile.
3.4. - La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 724, primo
comma, del codice penale deve tuttavia essere circoscritta alla sola
parte nella quale esso comporta effettivamente una lesione del
principio di uguaglianza. La fattispecie dell'art. 724, primo comma,
del codice penale è scindibile in due parti: una prima, riguardante
la bestemmia contro la Divinità, indicata senza ulteriori
specificazioni e con un termine astratto, ricomprendente sia le
espressioni verbali sia i segni rappresentativi della Divinità
stessa, il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione
alle concezioni delle diverse religioni; una seconda, riguardante la
bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati nella religione
dello Stato. La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina
e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della
bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita
indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a
questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura
d'incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente
testuale, ancorché la formula dell'art. 724 possa indurre alla
riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità, Simboli e Persone
nella tutela penalistica accordata alla sola "religione dello Stato",
è da notarsi che, in senso stretto, il termine "venerati", impiegato
nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone.
Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso
preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento
alla "religione dello Stato" può valere soltanto per i Simboli e le
Persone.
La norma impugnata si presta così ad essere divisa in due parti.
Una parte - esclusa restando ogni valenza additiva della presente
pronuncia, di per sé preclusa dalla particolare riserva di legge in
materia di reati e di pene - si sottrae alla censura di
incostituzionalità, riguardando la bestemmia contro la Divinità in
genere e così proteggendo già ora dalle invettive e dalle
espressioni oltraggiose tutti i credenti e tutte le fedi religiose,
senza distinzioni o discriminazioni, nell'ambito - beninteso - del
concetto costituzionale di buon costume (artt. 19 e 21, sesto comma,
della Costituzione). L'altra parte della norma dell'art. 724
considera invece la bestemmia contro i Simboli e le Persone con
riferimento esclusivo alla religione cattolica, con conseguente
violazione del principio di uguaglianza. Per questa parte, delle due
possibilità di superamento del vizio rilevato: l'annullamento della
norma incostituzionale per difetto di generalità e l'estensione
della stessa alle fedi religiose escluse, alla Corte costituzionale
è data soltanto la prima, a causa del predetto divieto di decisioni
additive in materia penale.
La scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una
volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è
dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali,
tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte
le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale,
nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo
comma, del codice penale, limitatamente alle parole: "o i Simboli o
le Persone venerati nella religione dello Stato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: ZAGREBELSKY
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte