Sentenza n. 440/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/10/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, secondo
comma-bis e quarto, e 512 del codice di procedura penale, promosso,
in un procedimento penale, con ordinanza emessa il 22 marzo 2000
dalla Corte di assise di Nuoro, iscritta al n. 286 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2000 il
giudice relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di assise di Nuoro ha sollevato, in riferimento
all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella
parte in cui consente che sia data lettura, nel corso del
dibattimento, dei verbali relativi alle dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria o al pubblico ministero da persone informate sui
fatti che non abbiano inteso avvalersi della facoltà di non deporre
ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., esercitando invece tale loro
diritto nel dibattimento, nonché dell'art. 500, secondo comma-bis e
quarto, dello stesso codice, nella parte in cui, "ove si ritenesse
applicabile al caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni
attraverso il meccanismo della contestazione", consente al giudice
del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di
contestazione, dei verbali di informazioni rese dalle persone che
versano nelle condizioni prima indicate.
Osserva in fatto la Corte rimettente che nel corso del
dibattimento la madre ed il fratello di due imputati, di cui era
stata disposta l'assunzione come testimoni ai sensi dell'art. 507
cod. proc. pen., avevano dichiarato di avvalersi della facoltà di
astenersi dal deporre prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. Il
pubblico ministero aveva quindi chiesto l'acquisizione e la lettura
dei verbali delle informazioni rese dai medesimi nel corso delle
indagini preliminari, facendo rilevare che prima dell'assunzione di
dette informazioni i predetti soggetti, avvisati della facoltà di
astenersi, avevano dichiarato che non intendevano avvalersene.
Al riguardo, il giudice a quo rileva che con sentenza n. 179 del
1994 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 512 cod. proc. pen., ritenendo che tale norma consentisse
la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al
pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari dai prossimi
congiunti dell'imputato che si avvalgono in dibattimento della
facoltà di non deporre.
Peraltro - prosegue il rimettente - successivamente a tale
decisione la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha
modificato l'art. 111 della Costituzione, introducendo
nell'ordinamento il principio del contraddittorio nella formazione
della prova, "con la ulteriore specificazione che "la colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore ".
Il rimettente ritiene pertanto che l'art. 512 cod. proc. pen.,
nella parte in cui consente - secondo l'interpretazione datane dalla
Corte costituzionale - la lettura delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari da persone che, in dibattimento, si
avvalgono della facoltà di non testimoniare, benché in precedenza
avessero rinunciato a tale facoltà, sia in contrasto con il
principio del contraddittorio nella formazione della prova, perché
"non consentirebbe alle parti diverse dal p.m. di procedere al
controesame dei testi".
D'altro canto, "ove si ritenesse applicabile nel caso in esame
l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della
contestazione", ad avviso del giudice rimettente la disposizione
dell'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen. sarebbe in
contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio, in
quanto tale disciplina verrebbe applicata a soggetti "che,
nell'esercizio di una loro legittima facoltà, rifiutano di rendere
testimonianza" e non già a "testi che nel corso dell'esame
dibattimentale rendano dichiarazioni difformi da quelle in precedenza
rese nel corso delle indagini preliminari".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato. A parere dell'Avvocatura la giurisprudenza di legittimità non
ha accolto l'interpretazione dell'art. 512 cod. proc. pen. data dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1994, ma ha ribadito
anche di recente che l'esercizio della facoltà di astenersi dal
deporre da parte del prossimo congiunto impedisce la lettura delle
dichiarazioni dallo stesso rese nel corso delle indagini preliminari:
da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 500, secondo comma, cod.
proc. pen., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini possono
essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione
solo se il soggetto deponga come teste sui fatti e sulle circostanze
oggetto di contestazione; dall'altro, ai sensi dell'art. 512 cod.
proc. pen., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini
preliminari è consentita solo nel caso che ne sia divenuta
impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
L'Avvocatura ritiene quindi che le censure di costituzionalità
prospettate dal rimettente si fondano su un erroneo presupposto
interpretativo e conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta al
giudizio di questa Corte ha per oggetto l'art. 512 del codice di
procedura penale, nella parte in cui, alla stregua della
interpretazione indicata dalla sentenza n. 179 del 1994, consente di
dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento
si avvalgano della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199
cod. proc. pen.; nonché, "ove si ritenesse applicabile al caso in
esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della
contestazione", l'art. 500, secondo comma-bis e quarto, dello stesso
codice, nella parte in cui consente al giudice del dibattimento di
procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, delle
dichiarazioni rese dalle persone che versano nelle condizioni prima
indicate.
Ad avviso del rimettente, da un lato la lettura dei verbali di
tali dichiarazioni in forza dell'art. 512 cod. proc.
pen. contrasterebbe con il quarto comma dell'art. 111 Cost., inserito
dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999, ove è
stabilito che il "processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova" e che "la colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore", in quanto la lettura impedisce alle parti di procedere
all'esame e al controesame del testimone; dall'altro, ove si
ritenesse che le dichiarazioni rese in precedenza possano essere
acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni di cui
all'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen.,
risulterebbe parimenti violato il principio costituzionale del
contraddittorio, in quanto la disciplina censurata verrebbe applicata
a soggetti che rifiutano di rendere testimonianza esercitando una
loro legittima facoltà, e non a testimoni che abbiano reso in
dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quelle rese in
precedenza.
2. - I rilievi di illegittimità costituzionale sono prospettati
dal rimettente con riferimento all'interpretazione che questa Corte
ha dato all'art. 512 cod. proc. pen. con la sentenza n. 179 del 1994.
La questione era stata allora sollevata in base al presupposto
che gli artt. 500, secondo comma-bis e 512 cod. proc. pen. non
consentissero, rispettivamente, di contestare e di leggere le
dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti
dell'imputato che al dibattimento si fossero avvalsi della facoltà
di non deporre, e che pertanto non potesse essere evitata la perdita
di tali dichiarazioni ai fini della decisione.
Con la menzionata sentenza la Corte ha ritenuto, da un lato, che
al caso in esame non è applicabile l'art. 500, secondo comma-bis
cod. proc. pen., in quanto norma "che è chiaramente rivolta verso
coloro i quali, in ragione dell'obbligo di rendere testimonianza,
assumono nel giudizio la qualità formale di testi, ma non può certo
essere estesa a chi tale qualità non assume nemmeno ove eserciti il
proprio diritto di astensione"; dall'altro ha dichiarato non fondata
la questione relativa all'art. 512 cod. proc. pen., affermando in via
interpretativa che, una volta che il prossimo congiunto, ritualmente
avvisato della facoltà di astenersi dal deporre, abbia rinunciato a
tale facoltà e reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria o al
pubblico ministero, le dichiarazioni stesse risultano legittimamente
assunte e, ove il dichiarante decida di astenersi dalla testimonianza
dibattimentale, "pur se in seguito all'esercizio di un diritto, si
determina comunque quella oggettiva e non prevedibile impossibilità
di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi dell'art. 512,
consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al
dibattimento". La soluzione - rileva la sentenza n. 179 del 1994 - si
pone "in linea con il criterio tendente a contemperare il rispetto
del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai
fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e
che sia irripetibile in tale sede".
Il giudice che ha sollevato la questione oggetto del presente
giudizio di costituzionalità richiama appunto tale interpretazione
per sostenere la sopravvenuta illegittimità costituzionale
dell'art. 512 cod. proc. pen. a seguito dell'introduzione nella
Costituzione del principio del contraddittorio nella formazione della
prova.
3. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
4. - Il quadro normativo in base al quale questa Corte aveva
pronunciato la sentenza interpretativa n. 179 del 1994 è in effetti
radicalmente mutato a seguito delle modifiche introdotte
nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del
1999.
Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel
processo penale è ora espressamente enunciato nella sua dimensione
oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti,
nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione "Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio
nellaformazione della prova", ed è richiamato anche nella sua
dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di
confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma
del medesimo art. 111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona
accusata "la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico". Il
principio trova poi una specifica puntualizzazione nella regola,
dettata dalla seconda parte del quarto comma, secondo cui la
"colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore". Contestualmente, l'art. 111 della Costituzione
prevede nel quinto comma che eccezionalmente, nei casi regolati dalla
legge, "la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".
I contenuti della disciplina costituzionale del principio del
contraddittorio e delle relative deroghe sono sufficienti a
dimostrare che l'interpretazione riservata all'art. 512 cod. proc.
pen. dalla sentenza n. 179 del 1994 non è più compatibile con il
nuovo quadro normativo.
La Corte aveva allora ritenuto costituzionalmente imposta, anche
alla luce delle sentenze nn. 254 e 255 del 1992 e del principio di
non dispersione dei mezzi di prova in esse affermato, una
interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen., tale da
qualificare l'esercizio della facoltà del prossimo congiunto
dell'imputato di astenersi dal deporre come una causa di "oggettiva e
non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto
dichiarativo", che consente di dare lettura degli atti assunti
anteriormente al dibattimento. Per la sua generica formulazione,
l'art. 512 cod. proc. pen. fu così ritenuto idoneo a comprendere tra
i fatti (o le circostanze) imprevedibili che rendono impossibile la
ripetizione dell'atto anche quelli che, pur se dipendenti dalla
volontà del dichiarante (come nel caso disciplinato dall'art. 199
cod. proc. pen.), di fatto determinano comunque l'impossibilità di
procedere all'esame dibattimentale.
Tale conclusione non è peraltro più consentita dal tenore del
quarto e del quinto comma dell'art. 111 Cost.: i precetti
costituzionali si pongono infatti rispetto alla legge ordinaria non
solo come parametri di legittimità, ma, prima ancora, come
essenziali punti di riferimento dell'interpretazione conforme a
Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di
costituzionalità.
In particolare, l'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod.
proc. pen. è chiaramente incompatibile con la sfera di applicazione
della specifica ipotesi di deroga al contraddittorio "per accertata
impossibilità di natura oggettiva" prevista dal quinto comma
dell'art. 111 della Costituzione. Ove si consideri anche il testuale
riferimento, contenuto nell'art. 111, quarto comma, Cost., alle
"dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio", il richiamo alla
"impossibilità di natura oggettiva" non può che riferirsi a fatti
indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono
non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere
dall'atteggiamento soggettivo, così come d'altronde emerge dagli
stessi lavori parlamentari (vedi Senato, sedute del 18 febbraio 1999,
e Camera, Commissione Affari costituzionali, seduta del 28 aprile
1999 e Relazione presentata il 16 luglio 1999). Ne deriva che tra le
cause di impossibilità di "natura oggettiva" previste dall'art. 111,
quinto comma, della Costituzione non può essere compreso l'esercizio
della facoltà legittima di astenersi dal deporre, che è appunto
riconosciuta al prossimo congiunto dell'imputato, attribuendosi
rilievo ad una sua manifestazione di volontà.
5. - Alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost.,
l'art. 512 cod. proc. pen. va quindi interpretato nel senso che non
è consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai
prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono
della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod.
proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di
natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in
contraddittorio. La relativa questione di costituzionalità va
pertanto dichiarata non fondata, essendo basata su un presupposto
interpretativo superato dal mutato quadro normativo.
6. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
riferimento all'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen.
è introdotta dall'inciso, ipotetico e dubitativo, "ove si ritenesse
applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni
attraverso il meccanismo della contestazione". L'incertezza espressa
dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma
oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla
rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della
Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500, secondo comma-bis e
quarto, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte