Sentenza n. 441/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 607/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni
fondiarie perpetue) promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1991
dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica nel procedimento
civile vertente tra Battaglia Cristina e Denaro Felicia iscritta al
n. 395 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di costituzione di Battaglia Cristina;
Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avvocato Emilio Romagnoli per Battaglia Cristina;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile vertente sulla determinazione
del capitale di affrancazione di un fondo enfiteutico, il Pretore di
Modica - Sezione distaccata di Ispica, con ordinanza del 16 aprile
1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per i
rapporti costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, non
prevede "un congegno rivalutativo che restituisca al capitale di
affranco (determinato a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589,
convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976, e rivalutato ai sensi del
d. lgs. C.P.S. 12 maggio 1947, n. 356) il potere remunerativo che
esso aveva alla data del 12 maggio 1947".
Secondo il giudice remittente, in difetto di tale congegno il
corrispettivo dell'affrancazione si risolve in una prestazione
meramente simbolica, avuto riguardo all'enorme variazione del potere
di acquisto della moneta, comportando un'espropriazione, di fatto
senza indennizzo, del diritto del concedente, in spregio degli artt.
3 ("stante l'evidente disparità di trattamento tra concedente ed
enfiteuta, nonché tra gli stessi concedenti in relazione all'epoca
in cui sia stato esercitato il diritto di affrancazione") e 42, terzo
comma, della Costituzione.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'enfiteuta,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata, essendo già stata risolta dalla sentenza n. 37 del 1969,
la quale per le enfiteusi costituite sotto la vigenza del codice
civile del 1865, improntato al principio di immutabilità del canone
enfiteutico, ha ritenuto congruo il criterio di determinazione del
capitale di affrancazione previsto dalla norma denunciata. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica è
impugnato l'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in
cui, per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941
(data di entrata in vigore del nuovo libro separato della
proprietà), non prevede la rivalutazione del capitale di
affrancazione del fondo, ammontante a una somma pari a quindici volte
il valore del canone determinato in base al reddito dominicale
calcolato a norma del r.d.l. n. 589 del 1939, e rivalutato dal d.
lgs. n. 356 del 1947.
2. - Il giudice a quo non ripropone la questione già esaminata e
dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 37 del
1969. In quel giudizio era contestata la legittimità costituzionale
del sistema adottato dalla legge ai fini della determinazione del
canone enfiteutico, e di riflesso anche del capitale di affranco, per
le enfiteusi costituite prima del 28 ottobre 1941: sistema imperniato
sul riferimento, fisso e insuperabile, alla qualifica e al reddito
catastale del 1939, maggiorato ai sensi del decreto del 1947. Nel
presente giudizio, in conformità della citata sentenza, che ha
ritenuto per sé congrui i coefficienti di calcolo del canone,
l'ordinanza di rimessione premette che "non è ipotizzabile un
ulteriore incremento del canone (e, quindi, del capitale di affranco)
al di là dei limiti fissati con l'ultimo aggiornamento del 1947", e
lamenta piuttosto che non sia prevista dalla legge la rivalutazione
della somma, così determinata, in rapporto al mutato potere di
acquisto della moneta.
Prospettata in questi termini, la questione è inammissibile.
La legge n. 607 del 1966 ha abrogato l'art. 144 disp.att.cod.civ.
ripristinando il principio di immutabilità del canone cui erano
soggette le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941,
ferma la rivalutazione concessa dal decreto legislativo n. 356 del
1947. Poiché il canone enfiteutico - una volta determinato col
sistema sopra rammentato, del quale il giudice remittente non
contesta la legittimità - è un debito di valuta, il detto principio
si lega col principio nominalistico (art. 1277 cod.civ.), che esclude
la possibilità di rivalutazione monetaria della somma dovuta.
Introdurre limiti all'applicazione del principio nominalistico non
rientra nei poteri di questa Corte, come ripetutamente è stato
precisato (sent. n. 107 del 1981, ord. nn. 64 del 1988 e 463 del
1989), tanto più in casi come quello in esame, nel quale non si
potrebbe certamente ammettere una rivalutazione piena di canoni in
base agli indici di deprezzamento della moneta dal 1947 ad oggi. Si
otterrebbe, infatti, il risultato di aumentare il valore nominale dei
canoni relativi alle enfiteusi anteriori al 28 ottobre 1941 a livelli
più elevati di quelli attingibili, pur dopo la sentenza n. 406 del
1988, col sistema di aggiornamento previsto dalla legge n. 1138 del
1970 per le enfiteusi costituite successivamente a quella data.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di
enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal
Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1991:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte