Sentenza n. 441/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 4legge 87/1953
- art. 5legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera
legislativa del Consiglio regionale del Lazio riapprovata il 20
aprile 1994 avente per oggetto: "Testo unico, con modificazioni ed
integrazioni, delle disposizioni concernenti la FI.LA.S. s.p.a.,
Finanziaria laziale di sviluppo), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri notificato il 26 maggio 1994, depositato
in cancelleria il 1 giugno successivo ed iscritto al n. 46 del
registro ricorsi 1994;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per
violazione degli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione e segnatamente
del limite del diritto privato che incombe sull'esercizio delle
competenze regionali, la delibera legislativa del Consiglio regionale
del Lazio (Testo unico, con modificazioni ed integrazioni, delle
disposizioni concernenti la FI.LA.S. s.p.a., Finanziaria laziale di
sviluppo) approvata, la prima volta, il 13 ottobre 1993, e
riapprovata con modifiche, a seguito di rinvio governativo, il 20
aprile 1994.
Il ricorrente censura, in particolare, l'art. 4 della delibera
legislativa in esame che, disciplinando l'assetto organizzativo della
FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo), già costituita
con legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, contempla fra gli organi
societari il presidente laddove l'art. 2380, terzo comma, del codice
civile prevede solo un presidente del consiglio di amministrazione da
questo prescelto.
Il comma 2 del citato art. 4 ha subi'to, in sede di
riapprovazione, una modifica nella quale si fa riferimento agli artt.
2458, 2460 e 2386 del codice civile: l'intento era quello di recepire
le indicazioni contenute nell'atto governativo di rinvio, ma
l'adeguamento risulta incongruo sul piano della tecnica legislativa
(nel comma 2 vengono menzionati l'art. 2386, mentre l'atto di rinvio
indica l'art. 2396 e l'art. 2460, che però non è pertinente a
quanto disposto dal comma), ed è contraddetto dalla parte successiva
dello stesso comma 2, con gravi incertezze circa la validità e
l'efficacia degli atti societari. L'art. 2458 codice civile dispone,
infatti, che quando lo Stato o altro ente pubblico partecipa ad una
società per azioni, l'atto costitutivo della società (e non una
legge regionale o altro atto autoritativo) può conferire a tale
soggetto la facoltà, e non la competenza esclusiva, di nominare uno
o più amministratori o sindaci, mentre la norma impugnata prevede la
designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri e
sindaci in proporzione alla quota di capitale posseduta.
Quanto al comma 4 dell'art. 4, esso è affetto dai medesimi vizi:
l'obbligo, per l'assemblea, di tener conto delle designazioni della
Regione al momento di nominare i componenti del consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale, indebolisce l'efficacia di
queste ultime rispetto alle "nomine" previste dall'art. 2458 codice
civile e alle stesse regole poste dal comma 2 sul numero degli
amministratori e sindaci di designazione regionale. Il secondo
periodo del comma 4, in base al quale l'assemblea nomina il
presidente della FI.LA.S. fra i componenti indicati dalla Regione,
comprime la libertà dell'assemblea e indebolisce il consiglio
d'amministrazione, in contrasto com'è con l'art. 2460 codice civile,
il quale riserva la presidenza soltanto ai componenti nominati per il
collegio sindacale.
Il successivo comma 5 prevede il numero minimo e quello massimo
degli amministratori, ma la materia è rimessa dall'art. 2380, codice
civile, all'atto costitutivo della società.
Il comma 6 dell'art. 4 disciplina la nomina del direttore generale
e dei rappresentanti della FI.LA.S. negli organi delle società
partecipate, attribuendo al presidente un potere di proposta: la
legge regionale non può comunque interferire nell'organizzazione di
una società per azioni, e ancor meno nelle vicende di società ed
enti nei quali la FI.LA.S. assume partecipazioni minoritarie, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del testo in esame.
L'art. 5, comma 1, detta, poi, una norma che appare irragionevole,
e non consentita dal codice civile, se applicata ai componenti del
consiglio di amministrazione non espressi dalla Regione.
In conclusione, il ricorrente osserva che non vi è alcun bisogno
di un intervento legislativo per assicurare al socio che ha la
maggioranza assoluta delle azioni (n. 2, comma 1, del testo in esame)
quanto occorre per conseguire i fini di cui all'art. 4; chiede dunque
la caducazione, nell'art. 4, dei commi 1, 2, 4, 5 e del primo periodo
del comma 6, nonché una pronuncia "manipolativa" del comma 1
dell'art. 5 o, quanto meno, una sua interpretazione correttiva. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la delibera
legislativa approvata dal Consiglio regionale del Lazio, una prima
volta il 13 ottobre 1993 e poi, a seguito di rinvio governativo, il
20 aprile 1994, contenente il testo unico delle disposizioni
concernenti la FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo). Il
ricorrente censura, in realtà, soltanto l'art. 4, commi 1, 2, 4, 5,
6 primo periodo, e l'art. 5, comma 1 (di quest'ultimo suggerendo,
invero, un'interpretazione correttiva), perché la Regione avrebbe
oltrepassato il limite del diritto privato, e a tal fine richiama,
quali parametri, gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione.
Con particolare riguardo all'art. 4, contesta l'inclusione del
presidente tra gli organi societari (comma 1), in aggiunta a quelli
stabiliti dal codice civile: assemblea, consiglio di amministrazione
e collegio dei sindaci; la prevista designazione, da parte della
Regione, di un numero di consiglieri e sindaci in proporzione alla
quota di capitale posseduta (comma 2); il meccanismo di nomina dei
componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci
(comma 4); la determinazione del numero minimo e massimo dei
consiglieri ad opera della legge, anziché dell'atto costitutivo
(comma 5); la nomina del direttore generale su proposta del
presidente (comma 6, primo periodo).
2. - Le censure mosse all'art. 4 sono fondate.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il limite del
diritto privato vieta alle leggi regionali di derogare alla normativa
statale nella sfera dei rapporti intersoggettivi attinenti alle
società: la normativa regionale deve, infatti, applicare le norme
del codice civile o, in generale, la disciplina introdotta dallo
Stato per detti rapporti. Sono ammissibili le deroghe alla
legislazione di diritto privato nell'area dei rapporti che
intercorrono tra la società privata e l'amministrazione regionale,
ma è necessario che esse non rechino violazione dei principi
civilistici, ancorché indiretta, e non risultino manifestamente
irragionevoli (fra le varie, v. la sent. n. 35 del 1992).
Alla luce di tali premesse, appare evidente l'illegittimità delle
disposizioni contenute nel citato art. 4, prima menzionate.
Il comma 1 include tra gli organi societari, in aggiunta a quelli
individuati dal codice civile, il presidente (laddove l'art. 2380,
terzo comma, del codice civile contempla solo un presidente del
consiglio di amministrazione, da questo prescelto).
Il comma 2, che riconosce direttamente alla Regione il potere di
designare consiglieri e sindaci, esordisce con una clausola di
salvaguardia degli artt. 2458, 2460 e 2386 del codice civile; ma non
basta tale rinvio ad assicurare la conformità della normativa
regionale a quella del codice civile (l'art. 2458 dispone che quando
lo Stato o altro ente pubblico partecipa ad una società per azioni,
sia l'atto costitutivo della società - e non, dunque, la legge
regionale - a conferire a tale soggetto la facoltà di nominare uno o
più amministratori o sindaci).
Il comma 4 introduce un meccanismo che palesemente si discosta
dallo schema codicistico, e segnatamente dagli artt. 2458 e 2460.
Quanto al comma 5, la materia va rimessa, ai sensi dell'art. 2380
codice civile, all'atto costitutivo della società.
Il comma 6, nel disciplinare la nomina del direttore generale e
dei rappresentanti della FI.LA.S. negli organi delle società
partecipate, interferisce nell'organizzazione della società per
azioni e dei soggetti nei quali la FI.LA.S. assume partecipazioni
minoritarie. E per tale ragione partecipa dei motivi di
illegittimità che inficiano le disposizioni prima indicate.
3. - Il ricorrente si duole, poi, dell'irragionevolezza dell'art.
5, comma 1, del quale suggerisce una "manipolazione" o, quanto meno,
un'interpretazione correttiva. Ma su tale disposizione la censura è
inammissibile: nell'atto di rinvio della delibera consiliare del 13
ottobre 1993, sottoscritto dal Ministro per gli affari regionali il
12 novembre 1993, l'unico articolo cui si fa riferimento è l'art. 4,
per il denunziato contrasto con la disciplina privatistica degli
artt. 2458, 2460 e 2396 codice civile. Non si menziona l'art. 5, e il
ricorso deve dunque ritenersi, per questa parte, inammissibile.
4. - Occorre aggiungere che norme analoghe a quelle censurate
erano già presenti nella legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13,
che provvede alla costituzione della FI.LA.S. s.p.a. In particolare,
l'art. 4, primo comma, e l'art. 5, primo e secondo comma, contengono
norme sulla struttura organizzativa della FI.LA.S. e delle società
in cui quest'ultima ha partecipazioni, che sono affette dagli stessi
vizi illustrati trattando dell'art. 4 del testo impugnato.
Occorre dunque dichiararne, in via consequenziale,
l'illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, che è applicabile anche ai giudizi di
legittimità costituzionale in via principale, secondo quanto già
chiarito da questa Corte (sent. n. 34 del 1961).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2,
4, 5, 6, primo periodo, della delibera legislativa approvata dal
Consiglio regionale del Lazio il 13 ottobre 1993, e riapprovata il 20
aprile 1994 (Testo unico con modificazioni ed integrazioni delle
disposizioni concernenti la FI.LA.S. s.p.a., Finanziaria laziale di
sviluppo;
Dichiara altresì in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, e dell'art. 5, primo e secondo comma, della
legge della Regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13 (Costituzione della
FI.LA.S. s.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo);
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della stessa delibera legislativa sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione, con il ricorso
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte