Corte costituzionale

Sentenza n. 441/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 251/1986
  • art. 10legge 91/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli

agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991,

n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione

dell'albo professionale degli agrotecnici), promosso con ordinanza

emessa il 3 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sul ricorso proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici

ed altri contro il Ministero delle finanze ed altro, iscritta al

n. 319 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione del Collegio nazionale degli

agrotecnici ed altri e del Collegio nazionale periti agrari, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Claudio Rossano e Stefano Mastino del Rio per

il Collegio nazionale degli agrotecnici ed altri, Mario Contaldi e

Santina Bernardi per il Collegio nazionale periti agrari e l'Avvocato

dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 3 febbraio 1999, emessa nel corso del

giudizio congiuntamente promosso dal Collegio nazionale degli

agrotecnici, dal Collegio provinciale degli agrotecnici di Roma e da

Marco Gianni, contro il Ministero delle Finanze e nei confronti del

controinteressato Collegio nazionale periti agrari, al fine di

ottenere l'annullamento dell'art. 1, comma 4, del decreto

ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e

35, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251

(Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come

sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche

alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo

professionale degli agrotecnici), "nella parte in cui non prevede

l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti alla

formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e,

comunque, all'attività catastale di frazionamento dei terreni".

Il rimettente esclude, anzitutto, che la disposizione censurata,

segnatamente nella sua lettera n), si presti ad una interpretazione

estensiva, che consenta in combinato disposto con gli artt. 1, comma

7, della legge 26 giugno 1990, n. 165, e 12, comma 2, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 di riconoscere agli agrotecnici

l'abilitazione a svolgere "ogni e qualsiasi incombenza relativa alla

formazione, variazione ed aggiornamento del catasto".

Al tempo stesso, l'ordinanza rileva "che non sussiste, allo

stato, una disposizione di legge che dichiari equivalenti a tutti gli

effetti i diplomi di agrotecnico e perito agrario", giacché la

tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo

1970, n. 253, parifica i predetti diplomi "all'esclusivo fine

dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto

per le quali è riconosciuto idoneo il titolo di studio indicato come

termine di comparazione".

Tanto premesso, il giudice a quo è dell'avviso che la denunciata

disposizione si ponga in contrasto, anzitutto, con l'art. 3 della

Costituzione, perché - in presenza di una evoluzione normativa volta

a riconoscere ai soggetti qui considerati "la possibilità di

espletare specifici compiti nel settore catastale", come pure

"dell'inclusione nei programmi didattici" per il conseguimento del

relativo diploma "di materie inerenti alla stima, tariffe d'estimo,

volture e frazionamenti di beni immobiliari ai fini della formazione

del catasto" (decreto del Ministro della pubblica istruzione del

15 aprile 1994) - risulta "irragionevole e discriminatorio il difetto

nella legge professionale di una specifica previsione che abiliti gli

agrotecnici allo svolgimento dei compiti predetti, segnatamente per

ciò che attiene al catasto dei terreni, al cui esercizio sono

ammessi altri professionisti con analoga formazione culturale".

Il rimettente ritiene che la disposizione censurata contrasti

anche con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, dovendosi riconoscere

a tali articoli "una valenza propulsiva nei confronti del legislatore

affinché rimuova quelle situazioni che sul piano sostanziale si

risolvono in un'ingiustificata ed indebita preclusione all'esercizio

del diritto" al lavoro.

2. - Si sono costituiti in giudizio il Collegio nazionale degli

agrotecnici, il Collegio interprovinciale degli agrotecnici di Roma,

Rieti e Viterbo (già Collegio provinciale degli agrotecnici di Roma)

e Marco Gianni, ricorrenti nel giudizio a quo per sentir dichiarare

l'incostituzionalità della denunciata disposizione.

La memoria, nell'aderire alle argomentazioni e alle

prospettazioni del rimettente, rammenta che, per l'iscrizione

all'albo professionale di agrotecnico, occorre superare un esame di

Stato, all'esito di un biennio di pratica professionale (in

alternativa alla frequenza biennale di una scuola diretta a fini

speciali), presso lo studio di "un agrotecnico o un perito agrario o

un dottore in Scienze agrarie o forestali iscritto nel rispettivo

albo da almeno un triennio" (art. 1, comma 2, lettera a), della legge

6 giugno 1986, n. 251, come modificata dalla legge 5 marzo 1991,

n. 91).

Nel rilevare che la materia del catasto è normalmente studiata

nel curriculum formativo di ogni agrotecnico e che inoltre a tale

categoria è stata riconosciuta la possibilità di espletare anche la

redazione di tipi di frazionamento e delle pratiche catastali,

vengono ricordate altresì le funzioni di assistenza tecnica affidate

alla categoria stessa innanzi alle Commissioni tributarie. Si

osserva, inoltre, che la vigente normativa (art. 8 della legge

1° ottobre 1969, n. 679, e art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650)

fa riferimento, per l'espletamento degli atti catastali di

aggiornamento geometrico riguardanti la redazione del tipo mappale,

nonché il frazionamento di particelle, alla categoria professionale,

"non più esistente", dei periti agrimensori, "escludendo, invece,

quella degli agrotecnici a quel tempo non ancora istituita". Ciò

posto, è da ritenere che la legge istitutiva dell'albo professionale

degli agrotecnici, e segnatamente l'art. 10 della legge n. 91 del

1991, non abbia operato quelle modifiche che erano da reputare

connesse alla normale evoluzione sociale ed allo sviluppo

tecnico-scientifico, non riconoscendo alla figura professionale qui

considerata quelle prerogative che erano e sono ancora attribuite a

categorie oramai inesistenti.

3. - Si è costituito anche il Collegio nazionale periti agrari,

controinteressato nel giudizio a quo il quale, riservandosi di

argomentare in successiva memoria, ha concluso per l'inammissibilità

o, comunque, per l'infondatezza della questione.

4. - È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della proposta questione.

L'Avvocatura osserva, anzitutto, che l'ordinamento didattico

degli agrotecnici non prevede alcun insegnamento di topografia e di

estimo, "studi essenziali per una qualificazione generale in materia

catastale", sì da doversi reputare "la inidoneità del corso di

studi a formare un professionista in materia catastale"; tanto più

se si raffrontano "le materie di studio degli agrotecnici con quelle

dei periti agrari".

Si giustificherebbe così l'attribuzione agli agrotecnici di

limitate competenze in materia, nell'esercizio di una

discrezionalità legislativa che non può essere invocata al fine di

configurare una competenza generale, esclusa proprio dalla

specialità delle singole norme attributive di particolari compiti.

5. - In prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie

illustrative sia il Collegio nazionale degli agrotecnici, che il

Collegio nazionale periti agrari.

5.1. - Il Collegio nazionale degli agrotecnici, nell'insistere

per la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata,

osserva, tra l'altro, che il legislatore, all'art. 197, comma 3, del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha ormai sancito, in via

generale e senza alcuna limitazione, la piena equipollenza fra il

diploma di maturità professionale di agrotecnico e quello di perito

agrario.

La parte costituita ribadisce, altresì, le argomentazioni già

svolte quanto alla "ingiustificata e irragionevole" limitazione del

diritto al lavoro introdotta dalla denunciata disposizione, a danno

di una categoria che ha una specifica competenza in materia

catastale, acquisita non soltanto "negli studi abilitanti e di

tirocinio, ma anche nell'attività pratica professionale".

5.2. - Il Collegio nazionale periti agrari, insistendo per

l'inammissibilità o per l'infondatezza della proposta questione,

sostiene, in primo luogo, che compete al legislatore "la

determinazione delle professioni intellettuali, tutelate attraverso

l'istituzione di un albo" (art. 2229, primo comma, cod. civ.).

Nell'osservare, inoltre, che, nella materia catastale, sussistono

fondamentali differenze relativamente ai corsi di studio che adducono

ai titoli professionali di agrotecnico e di perito agrario, la parte

costituita sostiene che si riscontrano diversità anche nella

disciplina delle due professioni, proprio nell'affidamento delle

funzioni catastali o paracatastali, largamente presenti in quella dei

periti agrari e "totalmente assenti in quella degli agrotecnici".

Sicché, posto l'impianto delle due professioni - "che fonda le

differenze specifiche sull'attività catastale, da una parte, e

sull'attività economica, dall'altra" - l'attribuzione di competenze

in materia catastale agli agrotecnici verrebbe ad incidere sulla

"autonomia e separazione" delle professioni stesse.

La memoria nega, infine, che sussista la violazione degli artt. 4

e 35 della Costituzione, giacché soltanto la effettiva

professionalità caratteristica acquisita attraverso un corso di

studi può dar fondamento ad una aspettativa a conseguenziali

prestazioni di lavoro. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale

degli agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo

1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla

istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici).

Ad avviso del giudice a quo la menzionata disposizione, "nella

parte in cui non prevede l'esercizio da parte degli agrotecnici di

compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di

frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastale di

frazionamento dei terreni", arrecherebbe, anzitutto, un vulnus

all'art. 3 della Costituzione, giacché sarebbe irragionevole e

discriminatorio non aver contemplato i predetti compiti, "al cui

esercizio sono ammessi altri professionisti con analoga formazione

culturale". È ciò tenuto conto, segnatamente, sia della evoluzione

normativa che riconosce agli agrotecnici medesimi, in diverse ipotesi

(artt. 1, comma 7, del d.-l. n. 90 del 1990, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 165 del 1990, e 12, comma 2, del

decreto legislativo n. 546 del 1992), "la possibilità di espletare

specifici compiti nel settore catastale", sia "dell'inclusione nei

programmi didattici", per il conseguimento del relativo diploma, "di

materie inerenti alla stima, tariffe d'estimo, volture e

frazionamenti di beni immobiliari ai fini della formazione del

catasto".

Il rimettente ritiene, inoltre, che la medesima disposizione

violi gli artt. 4 e 35, primo comma, della Costituzione, a motivo del

fatto che gli agrotecnici, "malgrado il riconoscimento per fini ed

oggetti individuati di competenze professionali nella materia

catastale ed il possesso di titolo di studio il cui ordinamento

didattico prevede l'acquisizione di specifiche cognizioni al

riguardo, vedono in concreto precluso lo svolgimento a regime

dell'attività lavorativa nel settore in argomento".

2. - La questione non è fondata.

Come la Corte ha avuto più volte occasione di affermare, compete

al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità,

individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria

professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di

professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle

attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di

preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività

stesse (vedi, tra le molte, sentenze n. 5 del 1999, n. 456 del 1993 e

n. 29 del 1990).

Nel caso qui all'esame, va considerato che la preparazione

dell'agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal

previsto curriculum scolastico (decreto del Ministro della pubblica

istruzione 15 aprile 1994, recante i programmi e gli orari di

insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali

di Stato), e che si evince, altresì, dal programma di base per

l'esame di Stato di abilitazione professionale (art. 18 del decreto

del Ministro della pubblica istruzione del 6 marzo 1997, n. 176,

avente ad oggetto il regolamento recante norme per lo svolgimento di

detti esami di Stato), è rivolta, prevalentemente, agli aspetti

economici e gestionali dell'azienda agraria, laddove le cognizioni in

materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo,

sì da risultare soltanto un complemento della formazione primaria ed

essenziale.

In siffatto contesto, non appare irragionevole la delimitazione

delle competenze professionali degli agrotecnici, così come operata

dal legislatore, nel senso di non prevedere compiti inerenti

all'attività catastale di frazionamento dei terreni, senza che a

ciò contraddica la devoluzione di talune limitate competenze in

materia catastale, riconducibili a singole disposizioni legislative,

quali quelle richiamate dal rimettente.

3. - Ove si abbia riguardo alla ratio ispiratrice della

disciplina, non sussiste, nemmeno, il lamentato trattamento

discriminatorio rispetto ad altre categorie professionali dotate, ad

avviso del giudice a quo "di analoga formazione culturale"; e, in

particolare, a quella dei periti agrari, che l'ordinanza mostra

chiaramente di assumere a tertium comparationis.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, tra le altre,

sentenze n. 89 del 1996 e n. 5 del 2000), al fine di stabilire se una

disposizione sia tale da determinare una irragionevole

differenziazione di situazioni meritevoli di eguale tutela, il

relativo giudizio va incentrato sul "perché" la legge operi,

all'interno dell'ordinamento, quella specifica distinzione (ovvero, a

seconda dei casi, quella specifica equiparazione), sì da trarne le

dovute conclusioni circa il corretto uso del potere normativo.

Ed invero, considerato il rilievo che in argomento assume il

principio di professionalità specifica, non sono senza importanza,

al fine di intendere le ragioni della differenza di disciplina di cui

si duole il giudice a quo le peculiari connotazioni della

preparazione dei periti agrari, che si fonda (si veda il d.P.R.

30 settembre 1961, n. 1222; nonché il decreto del Ministro della

pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, recante norme per la

costituzione delle aree disciplinari finalizzate alle prove degli

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione

secondaria superiore) su insegnamenti comprendenti, oltre all'estimo

rurale, anche materie come la topografia, a quest'ultima

correlandosi, altresì, il disegno tecnico, quale strumento

necessario della rappresentazione grafica, tramite mappe

planimetriche, della proprietà, secondo il criterio geometrico cui

è informato il catasto.

4. - Per ragioni in buona parte coincidenti con quelle sopra

evidenziate è infondata anche l'ulteriore censura, prospettata dal

rimettente sotto il profilo di una presunta violazione del diritto al

lavoro, contemplato dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Secondo quanto è dato desumere dalla giurisprudenza di questa

Corte (ex plurimis si vedano sentenze n. 330 del 1999, n. 328 del

1998 e n. 412 del 1995), la garanzia del diritto al lavoro non

comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi

attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di

fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi

parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di

valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti, come

per l'appunto nella specie, i requisiti di adeguata preparazione

occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo

professionale degli agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della

legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986,

n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte