Sentenza n. 441/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 251/1986
- art. 10legge 91/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli
agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991,
n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici), promosso con ordinanza
emessa il 3 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sul ricorso proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici
ed altri contro il Ministero delle finanze ed altro, iscritta al
n. 319 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione del Collegio nazionale degli
agrotecnici ed altri e del Collegio nazionale periti agrari, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Claudio Rossano e Stefano Mastino del Rio per
il Collegio nazionale degli agrotecnici ed altri, Mario Contaldi e
Santina Bernardi per il Collegio nazionale periti agrari e l'Avvocato
dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 3 febbraio 1999, emessa nel corso del
giudizio congiuntamente promosso dal Collegio nazionale degli
agrotecnici, dal Collegio provinciale degli agrotecnici di Roma e da
Marco Gianni, contro il Ministero delle Finanze e nei confronti del
controinteressato Collegio nazionale periti agrari, al fine di
ottenere l'annullamento dell'art. 1, comma 4, del decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e
35, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251
(Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), come
sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche
alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo
professionale degli agrotecnici), "nella parte in cui non prevede
l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti alla
formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e,
comunque, all'attività catastale di frazionamento dei terreni".
Il rimettente esclude, anzitutto, che la disposizione censurata,
segnatamente nella sua lettera n), si presti ad una interpretazione
estensiva, che consenta in combinato disposto con gli artt. 1, comma
7, della legge 26 giugno 1990, n. 165, e 12, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 di riconoscere agli agrotecnici
l'abilitazione a svolgere "ogni e qualsiasi incombenza relativa alla
formazione, variazione ed aggiornamento del catasto".
Al tempo stesso, l'ordinanza rileva "che non sussiste, allo
stato, una disposizione di legge che dichiari equivalenti a tutti gli
effetti i diplomi di agrotecnico e perito agrario", giacché la
tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1970, n. 253, parifica i predetti diplomi "all'esclusivo fine
dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto
per le quali è riconosciuto idoneo il titolo di studio indicato come
termine di comparazione".
Tanto premesso, il giudice a quo è dell'avviso che la denunciata
disposizione si ponga in contrasto, anzitutto, con l'art. 3 della
Costituzione, perché - in presenza di una evoluzione normativa volta
a riconoscere ai soggetti qui considerati "la possibilità di
espletare specifici compiti nel settore catastale", come pure
"dell'inclusione nei programmi didattici" per il conseguimento del
relativo diploma "di materie inerenti alla stima, tariffe d'estimo,
volture e frazionamenti di beni immobiliari ai fini della formazione
del catasto" (decreto del Ministro della pubblica istruzione del
15 aprile 1994) - risulta "irragionevole e discriminatorio il difetto
nella legge professionale di una specifica previsione che abiliti gli
agrotecnici allo svolgimento dei compiti predetti, segnatamente per
ciò che attiene al catasto dei terreni, al cui esercizio sono
ammessi altri professionisti con analoga formazione culturale".
Il rimettente ritiene che la disposizione censurata contrasti
anche con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, dovendosi riconoscere
a tali articoli "una valenza propulsiva nei confronti del legislatore
affinché rimuova quelle situazioni che sul piano sostanziale si
risolvono in un'ingiustificata ed indebita preclusione all'esercizio
del diritto" al lavoro.
2. - Si sono costituiti in giudizio il Collegio nazionale degli
agrotecnici, il Collegio interprovinciale degli agrotecnici di Roma,
Rieti e Viterbo (già Collegio provinciale degli agrotecnici di Roma)
e Marco Gianni, ricorrenti nel giudizio a quo per sentir dichiarare
l'incostituzionalità della denunciata disposizione.
La memoria, nell'aderire alle argomentazioni e alle
prospettazioni del rimettente, rammenta che, per l'iscrizione
all'albo professionale di agrotecnico, occorre superare un esame di
Stato, all'esito di un biennio di pratica professionale (in
alternativa alla frequenza biennale di una scuola diretta a fini
speciali), presso lo studio di "un agrotecnico o un perito agrario o
un dottore in Scienze agrarie o forestali iscritto nel rispettivo
albo da almeno un triennio" (art. 1, comma 2, lettera a), della legge
6 giugno 1986, n. 251, come modificata dalla legge 5 marzo 1991,
n. 91).
Nel rilevare che la materia del catasto è normalmente studiata
nel curriculum formativo di ogni agrotecnico e che inoltre a tale
categoria è stata riconosciuta la possibilità di espletare anche la
redazione di tipi di frazionamento e delle pratiche catastali,
vengono ricordate altresì le funzioni di assistenza tecnica affidate
alla categoria stessa innanzi alle Commissioni tributarie. Si
osserva, inoltre, che la vigente normativa (art. 8 della legge
1° ottobre 1969, n. 679, e art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650)
fa riferimento, per l'espletamento degli atti catastali di
aggiornamento geometrico riguardanti la redazione del tipo mappale,
nonché il frazionamento di particelle, alla categoria professionale,
"non più esistente", dei periti agrimensori, "escludendo, invece,
quella degli agrotecnici a quel tempo non ancora istituita". Ciò
posto, è da ritenere che la legge istitutiva dell'albo professionale
degli agrotecnici, e segnatamente l'art. 10 della legge n. 91 del
1991, non abbia operato quelle modifiche che erano da reputare
connesse alla normale evoluzione sociale ed allo sviluppo
tecnico-scientifico, non riconoscendo alla figura professionale qui
considerata quelle prerogative che erano e sono ancora attribuite a
categorie oramai inesistenti.
3. - Si è costituito anche il Collegio nazionale periti agrari,
controinteressato nel giudizio a quo il quale, riservandosi di
argomentare in successiva memoria, ha concluso per l'inammissibilità
o, comunque, per l'infondatezza della questione.
4. - È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della proposta questione.
L'Avvocatura osserva, anzitutto, che l'ordinamento didattico
degli agrotecnici non prevede alcun insegnamento di topografia e di
estimo, "studi essenziali per una qualificazione generale in materia
catastale", sì da doversi reputare "la inidoneità del corso di
studi a formare un professionista in materia catastale"; tanto più
se si raffrontano "le materie di studio degli agrotecnici con quelle
dei periti agrari".
Si giustificherebbe così l'attribuzione agli agrotecnici di
limitate competenze in materia, nell'esercizio di una
discrezionalità legislativa che non può essere invocata al fine di
configurare una competenza generale, esclusa proprio dalla
specialità delle singole norme attributive di particolari compiti.
5. - In prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie
illustrative sia il Collegio nazionale degli agrotecnici, che il
Collegio nazionale periti agrari.
5.1. - Il Collegio nazionale degli agrotecnici, nell'insistere
per la declaratoria di incostituzionalità della norma censurata,
osserva, tra l'altro, che il legislatore, all'art. 197, comma 3, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha ormai sancito, in via
generale e senza alcuna limitazione, la piena equipollenza fra il
diploma di maturità professionale di agrotecnico e quello di perito
agrario.
La parte costituita ribadisce, altresì, le argomentazioni già
svolte quanto alla "ingiustificata e irragionevole" limitazione del
diritto al lavoro introdotta dalla denunciata disposizione, a danno
di una categoria che ha una specifica competenza in materia
catastale, acquisita non soltanto "negli studi abilitanti e di
tirocinio, ma anche nell'attività pratica professionale".
5.2. - Il Collegio nazionale periti agrari, insistendo per
l'inammissibilità o per l'infondatezza della proposta questione,
sostiene, in primo luogo, che compete al legislatore "la
determinazione delle professioni intellettuali, tutelate attraverso
l'istituzione di un albo" (art. 2229, primo comma, cod. civ.).
Nell'osservare, inoltre, che, nella materia catastale, sussistono
fondamentali differenze relativamente ai corsi di studio che adducono
ai titoli professionali di agrotecnico e di perito agrario, la parte
costituita sostiene che si riscontrano diversità anche nella
disciplina delle due professioni, proprio nell'affidamento delle
funzioni catastali o paracatastali, largamente presenti in quella dei
periti agrari e "totalmente assenti in quella degli agrotecnici".
Sicché, posto l'impianto delle due professioni - "che fonda le
differenze specifiche sull'attività catastale, da una parte, e
sull'attività economica, dall'altra" - l'attribuzione di competenze
in materia catastale agli agrotecnici verrebbe ad incidere sulla
"autonomia e separazione" delle professioni stesse.
La memoria nega, infine, che sussista la violazione degli artt. 4
e 35 della Costituzione, giacché soltanto la effettiva
professionalità caratteristica acquisita attraverso un corso di
studi può dar fondamento ad una aspettativa a conseguenziali
prestazioni di lavoro. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della
legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale
degli agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo
1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla
istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici).
Ad avviso del giudice a quo la menzionata disposizione, "nella
parte in cui non prevede l'esercizio da parte degli agrotecnici di
compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di
frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastale di
frazionamento dei terreni", arrecherebbe, anzitutto, un vulnus
all'art. 3 della Costituzione, giacché sarebbe irragionevole e
discriminatorio non aver contemplato i predetti compiti, "al cui
esercizio sono ammessi altri professionisti con analoga formazione
culturale". È ciò tenuto conto, segnatamente, sia della evoluzione
normativa che riconosce agli agrotecnici medesimi, in diverse ipotesi
(artt. 1, comma 7, del d.-l. n. 90 del 1990, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 165 del 1990, e 12, comma 2, del
decreto legislativo n. 546 del 1992), "la possibilità di espletare
specifici compiti nel settore catastale", sia "dell'inclusione nei
programmi didattici", per il conseguimento del relativo diploma, "di
materie inerenti alla stima, tariffe d'estimo, volture e
frazionamenti di beni immobiliari ai fini della formazione del
catasto".
Il rimettente ritiene, inoltre, che la medesima disposizione
violi gli artt. 4 e 35, primo comma, della Costituzione, a motivo del
fatto che gli agrotecnici, "malgrado il riconoscimento per fini ed
oggetti individuati di competenze professionali nella materia
catastale ed il possesso di titolo di studio il cui ordinamento
didattico prevede l'acquisizione di specifiche cognizioni al
riguardo, vedono in concreto precluso lo svolgimento a regime
dell'attività lavorativa nel settore in argomento".
2. - La questione non è fondata.
Come la Corte ha avuto più volte occasione di affermare, compete
al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità,
individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria
professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di
professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle
attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di
preparazione e di conoscenza delle materie inerenti alle attività
stesse (vedi, tra le molte, sentenze n. 5 del 1999, n. 456 del 1993 e
n. 29 del 1990).
Nel caso qui all'esame, va considerato che la preparazione
dell'agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal
previsto curriculum scolastico (decreto del Ministro della pubblica
istruzione 15 aprile 1994, recante i programmi e gli orari di
insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali
di Stato), e che si evince, altresì, dal programma di base per
l'esame di Stato di abilitazione professionale (art. 18 del decreto
del Ministro della pubblica istruzione del 6 marzo 1997, n. 176,
avente ad oggetto il regolamento recante norme per lo svolgimento di
detti esami di Stato), è rivolta, prevalentemente, agli aspetti
economici e gestionali dell'azienda agraria, laddove le cognizioni in
materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo,
sì da risultare soltanto un complemento della formazione primaria ed
essenziale.
In siffatto contesto, non appare irragionevole la delimitazione
delle competenze professionali degli agrotecnici, così come operata
dal legislatore, nel senso di non prevedere compiti inerenti
all'attività catastale di frazionamento dei terreni, senza che a
ciò contraddica la devoluzione di talune limitate competenze in
materia catastale, riconducibili a singole disposizioni legislative,
quali quelle richiamate dal rimettente.
3. - Ove si abbia riguardo alla ratio ispiratrice della
disciplina, non sussiste, nemmeno, il lamentato trattamento
discriminatorio rispetto ad altre categorie professionali dotate, ad
avviso del giudice a quo "di analoga formazione culturale"; e, in
particolare, a quella dei periti agrari, che l'ordinanza mostra
chiaramente di assumere a tertium comparationis.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, tra le altre,
sentenze n. 89 del 1996 e n. 5 del 2000), al fine di stabilire se una
disposizione sia tale da determinare una irragionevole
differenziazione di situazioni meritevoli di eguale tutela, il
relativo giudizio va incentrato sul "perché" la legge operi,
all'interno dell'ordinamento, quella specifica distinzione (ovvero, a
seconda dei casi, quella specifica equiparazione), sì da trarne le
dovute conclusioni circa il corretto uso del potere normativo.
Ed invero, considerato il rilievo che in argomento assume il
principio di professionalità specifica, non sono senza importanza,
al fine di intendere le ragioni della differenza di disciplina di cui
si duole il giudice a quo le peculiari connotazioni della
preparazione dei periti agrari, che si fonda (si veda il d.P.R.
30 settembre 1961, n. 1222; nonché il decreto del Ministro della
pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, recante norme per la
costituzione delle aree disciplinari finalizzate alle prove degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore) su insegnamenti comprendenti, oltre all'estimo
rurale, anche materie come la topografia, a quest'ultima
correlandosi, altresì, il disegno tecnico, quale strumento
necessario della rappresentazione grafica, tramite mappe
planimetriche, della proprietà, secondo il criterio geometrico cui
è informato il catasto.
4. - Per ragioni in buona parte coincidenti con quelle sopra
evidenziate è infondata anche l'ulteriore censura, prospettata dal
rimettente sotto il profilo di una presunta violazione del diritto al
lavoro, contemplato dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Secondo quanto è dato desumere dalla giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis si vedano sentenze n. 330 del 1999, n. 328 del
1998 e n. 412 del 1995), la garanzia del diritto al lavoro non
comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi
attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di
fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi
parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di
valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti, come
per l'appunto nella specie, i requisiti di adeguata preparazione
occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo
professionale degli agrotecnici), come sostituito dall'art. 10 della
legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge 6 giugno 1986,
n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 ottore 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte