Sentenza n. 443/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 72Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 73Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 75Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, promosso con ordinanza emessa l'8
febbraio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Porta
Giuseppe ed altra, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Porta
Giuseppe e di Fusco Mirella, imputati del delitto di cui agli artt.
110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere,
in concorso fra loro e senza la prescritta autorizzazione, coltivato
due piante di canapa indiana, il g.i.p. presso il Tribunale di Savona
ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1994, questione
incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 28, 72, 73 e 75 d.P.R. n. 109/90 come modificati a
seguito del d.P.R. n. 171/93, per violazione dei principi di parità
di trattamento e di ragionevolezza della norma penale incriminatrice,
nella parte in cui non escludono la illiceità penale delle condotte
di coltivazione o fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
univocamente destinate all'uso personale proprio.
Premesso che, a seguito dell'abrogazione referendaria, recepita
nel d.P.R. n. 171/93, non è più penalmente perseguibile chiunque
"per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope", ne ha inferito infatti
il giudice a quo che sarebbe per ciò appunto ingiustificatamente
discriminatoria la permanente punibilità, alla stregua delle norme
denunciate, della condotta (assolutamente omogenea) di colui che
(come nella specie) dette sostanze coltivi o fabbrichi, sempre per
uso esclusivamente personale.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri per eccepire l'infondatezza della questione così sollevata. Considerato in diritto La questione di legittimità delle norme incriminatrici della
"coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope
univocamente destinate all'uso personale (artt. 28, 72, 73 e 75
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è, come in narrativa detto,
prospettata dal giudice a quo, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle omogenee
condotte - non più penalmente perseguibili a seguito
dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. 171/93 - di
importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze, per
l'identico uso personale.
La stessa autorità rimettente non si è però neppur posta il
problema se, proprio alla luce, e nel quadro del riferito ius
superveniens, l'operata depenalizzazione della condotta di "chi ..
comunque detiene" sia già interpretativamente estensibile alle
condotte di chi "coltiva e fabbrica" (le sostanze in oggetto, per il
fine indicato), quale previste dalla normativa denunciata.
E tale radicale omissione della pur doverosa previa verifica della
possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato
costituisce - come già puntualizzato - motivo assorbente di
inammissibilità della questione sollevata (cfr. sent. 456/89): a
fortiori quando, come nella specie, i primi interventi
giurisprudenziali e dottrinali già risultino orientati proprio nel
senso della interpretazione conforme al precetto costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte