Art. 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) Attivita' illecite
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)). E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope ((...)), debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Testo vigente dal 6 giugno 1993, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva