Sentenza n. 444/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 477/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,
ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato) promossi con ordinanze emesse il
9 maggio 1989 (n. 2 ordd.), il 9 giugno 1989 e il 7 luglio 1989 dal
T.A.R. della Sicilia - sezione staccata di Catania, iscritte
rispettivamente ai nn. 173, 174, 175 e 176 del registro ordinanze
1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente identico,
il T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477, recante "Delega al Governo per l'emanazione di
norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e
artistica dello Stato".
Va precisato che tre delle ordinanze di remissione (r.o. nn. 173,
175 e 176) sono state emesse in sede di esame delle domande di
sospensione dei provvedimenti impugnati proposte dai ricorrenti, dopo
che, come precisa lo stesso giudice a quo, con coeva ordinanza era
stata disposta, "in accoglimento temporaneo della domanda
cautelare,...la sospensione del provvedimento impugnato sino alla
camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte
della Corte costituzionale".
Il T.A.R. remittente osserva che il collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età del personale ispettivo, direttivo, docente
e non docente delle scuole statali di ogni ordine e grado è
disciplinato dall'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477; tale
norma, dopo aver unificato, al primo comma, il limite di età per
tutto il personale a 65 anni, ha, tuttavia, previsto, ai commi
secondo e terzo, - al fine di non pregiudicare la posizione di coloro
che contavano, in base alla normativa previgente, di essere collocati
in pensione al compimento del 70° anno di età - la possibilità, per
tutti i docenti e i non docenti, purché in servizio al 1° ottobre
1974, di rimanere in servizio fino a maturare il periodo richiesto
per il massimo della pensione e comunque fino al 70° anno (secondo
comma); oppure, fino al 70° anno, ove al compimento del 65° anno non
fosse stato raggiunto il numero di anni richiesto per il minimo della
pensione (terzo comma).
Nessuna particolare disposizione al riguardo è, invece, prevista
nei dd.PP.RR. nn. 417 e 420 del 1974, rispettivamente per il
personale docente e non docente (cfr. artt. 109 e 39).
Ciò premesso, il giudice remittente rileva che nel settore del
pubblico impiego esiste una stretta connessione tra il limite di età
per l'assunzione dei dipendenti e il limite di età prescritto per il
loro collocamento a riposo, determinato in modo tale da garantire il
conseguimento del diritto a pensione. L'esistenza di tale principio
è dimostrata dall'intima correlazione che sussiste tra l'art. 2 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (come modificato dalla legge 27 gennaio
1989, n. 25), il quale stabilisce in 40 anni, di regola, (elevabile
in casi speciali a 45) il limite di età per la partecipazione ai
concorsi pubblici, e l'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, il quale prescrive che il diritto a pensione sorge
dopo quindici anni di effettivo servizio.
Allorché disposizioni speciali hanno previsto l'assunzione
prescindendo dai limiti di età sopra indicati, il legislatore si è
preoccupato di elevare correlativamente il limite di età per il
collocamento a riposo, come, ad esempio, è avvenuto con l'art. 13
della legge 26 dicembre 1981, n. 763, concernente i profughi.
Un intento analogo è stato perseguito con l'art. 15, terzo comma,
della legge n. 477 del 1973. Tale norma, prosegue il giudice a quo,
ha natura duplice, in quanto non ha la sola finalità di consentire
la maturazione del diritto a pensione ai docenti delle scuole
secondarie che si erano visti abbassare l'età del collocamento a
riposo (prima prevista in 70 anni) e quindi avevano acquisito
legittime aspettative in tal senso, ma, riferendosi a tutte
indistintamente le categorie di personale, persegue l'intento
prevalente di garantire il diritto alla pensione a tutti i dipendenti
che, assunti in ruolo ope legis (e quindi prescindendo dai limiti di
età), non avrebbero potuto effettuare il servizio minimo richiesto
ove fossero stati mantenuti in servizio solo fino al 65° anno di
età.
Tale essendo la ratio della norma, l'esclusione del mantenimento
in servizio oltre il 65° anno di età dei docenti e non docenti
assunti dopo il 1° ottobre 1974 (quale è il caso dei ricorrenti nei
giudizi a quibus) appare al giudice remittente irrazionale e
discriminatoria, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione,
in quanto introduce una diversità di trattamento tra dipendenti
pubblici che esplicano identiche funzioni e poiché l'esigenza di
raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il
minimo della pensione è un interesse di tutti i lavoratori, a
prescindere dall'epoca della loro assunzione.
La norma censurata lederebbe, inoltre, l'art. 38 della
Costituzione, in quanto non consente il conseguimento del diritto
sociale alla pensione minima a quei lavoratori, che, entrati in
servizio successivamente al 1° ottobre 1974, ad età inoltrata, non
riuscirebbero in base alla normativa generale a completare, sia pure
per pochi anni o mesi, il periodo di lavoro minimo richiesto per
ottenere il trattamento di quiescenza (è richiamata la sentenza di
questa Corte n. 238 del 1988).
2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
Preliminarmente l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità delle
questioni sollevate con le ordinanze emesse in sede cautelare, in
quanto la disposta sospensione dei provvedimenti impugnati comporta
che il potere cautelare è stato ormai esercitato, a nulla rilevando
che la domanda di sospensione sia stata accolta in via temporanea
sino all'esito del giudizio di costituzionalità.
Nel merito l'Avvocatura conclude per l'infondatezza delle
questioni.
A suo avviso la norma censurata - di natura transitoria - trova la
sua ragione nell'esigenza di tutelare le aspettative del personale
già in servizio, per il quale la norma di cui al primo comma dello
stesso art. 15 aveva abbassato l'età limite per il collocamento a
riposo (e cioè del personale ispettivo, direttivo e docente della
scuola secondaria ed artistica, il cui limite d'età era
precedentemente fissato a 70 anni). Se la data limite del 1° ottobre
1974 non fosse stata apposta, sicché il regime transitorio si
sarebbe potuto applicare a tutto il personale, anche a quello assunto
in futuro, non di regime transitorio si sarebbe trattato, diretto a
tutelare aspettative già maturate, bensì di regime definitivo e per
di più con vanificazione della regola generale che unifica al 65°
anno l'età pensionabile. Per chi, come i ricorrenti nei giudizi a
quibus, non appartiene alle categorie di personale anzidette e, per
di più, è entrato in servizio dopo il 1° ottobre 1974 il beneficio
del trattenimento in servizio avrebbe un doppio carattere di
eccezionalità.
In effetti, prosegue l'Avvocatura, la questione avrebbe dovuto
avere per oggetto più appropriato l'art. 42, primo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, che stabilisce, per tutti i dipendenti
statali, in 15 anni di servizio effettivo il requisito minimo per
aver diritto alla pensione normale: il particolare trattamento del
personale della scuola costituisce espressione di una disciplina
derogatoria e non di carattere generale.
Quanto alle altre considerazioni svolte nelle ordinanze di
rimessione, l'Avvocatura rileva, da un lato, che la pretesa
correlazione tra limite d'età per l'accesso all'impiego e limite
d'età per il collocamento a riposo non trova conferma nella
normativa vigente, come è dimostrato dal fatto che quando la legge
29 gennaio 1989, n. 25 ha elevato il limite per la partecipazione ai
concorsi pubblici nessuna corrispondente elevazione è stata disposta
per il limite d'età del collocamento a riposo (né può farsi
riferimento alla legislazione sui profughi per il suo carattere di
eccezionalità); dall'altro, in ordine alla pretesa duplice ratio
della norma impugnata, si osserva che questa ha la sola finalità di
carattere transitorio sopra illustrata, e che il fatto di aver
ricompreso nell'unitaria nuova disciplina anche categorie di
personale per le quali era già previsto il collocamento a riposo al
65° anno di età risponde soltanto a criteri di tecnica legislativa. Considerato in diritto
1. - I giudizi, avendo ad oggetto un'identica questione, vanno
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (recante delega
al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del
personale della scuola), dopo aver stabilito, al primo comma, che a
decorrere dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo del personale
ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna,
primaria, secondaria ed artistica "avviene il 1° ottobre successivo
alla data di compimento del 65° anno di età", consente, al secondo
comma, al personale in servizio al 1° ottobre 1974 che, per effetto
del comma precedente, doveva essere collocato a riposo e non aveva
raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo
della pensione, di "rimanere in servizio su richiesta fino al
raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di
età".
Il successivo terzo comma, che qui specificamente interessa,
prevede (nel testo vigente anche a seguito della sentenza di questa
Corte n. 207 del 1986) che la disposizione di cui al comma precedente
si applica anche al personale che, "in servizio al 1° ottobre 1974,
al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione".
Il remittente T.A.R. della Sicilia - sezione di Catania, dopo aver
precisato che nessuna particolare disposizione in ordine al
trattenimento in servizio oltre il 65° anno è contenuta nella
normativa delegata di cui ai dd.PP.RR. nn. 417 e 420 del 1974, rileva
preliminarmente che nel settore del pubblico impiego esiste una
stretta correlazione tra il limite di età per l'assunzione dei
dipendenti e quello prescritto per il loro collocamento a riposo, in
quanto quest'ultimo è sempre determinato in modo tale da garantire
il conseguimento del diritto a pensione. Ciò posto, il giudice a quo
osserva che il citato terzo comma dell'art. 15, riferendosi a tutte
le categorie di personale e non soltanto a quelle (docenti delle
scuole secondarie ed artistiche) alle quali lo stesso art. 15 - al
primo comma - aveva abbassato l'età del collocamento a riposo da 70
a 65 anni, persegue l'intento prevalente di garantire il diritto al
trattamento di quiescenza a tutti i dipendenti che, essendo stati
assunti ope legis prescindendo dall'età, non avrebbero potuto
raggiungere il periodo di servizio minimo richiesto se fossero stati
inderogabilmente collocati a riposo al compimento del 65° anno.
Così individuata la ratio della norma, il giudice remittente
ritiene che la stessa, nella parte in cui esclude il mantenimento in
servizio del personale ultrasessantacinquenne docente e non docente
assunto dopo il 1° ottobre 1974, che non abbia maturato l'anzianità
minima per il trattamento di quiescenza, violi, da un lato, l'art. 3
della Costituzione, per irrazionale disparità di trattamento tra
pubblici dipendenti a seconda che si siano o meno trovati in servizio
al 1° ottobre 1974, "poiché l'esigenza di raggiungere un numero di
anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione è
un interesse di tutti i lavoratori a prescindere dall'epoca della
loro assunzione"; dall'altro, l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, in quanto la norma, non consentendo ai lavoratori
assunti dopo la data anzidetta, in età avanzata, di completare il
periodo minimo richiesto per il conseguimento del trattamento di
quiescenza, lede il diritto sociale alla pensione minima.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce
preliminarmente l'inammissibilità della questione, limitatamente ai
casi in cui la stessa è stata sollevata dal giudice remittente in
sede cautelare: sostiene l'Avvocatura dello Stato che la sospensione
degli atti impugnati, disposta dal giudice stesso con separato
provvedimento, sia pure temporaneamente "fino alla camera di
consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della
Corte costituzionale", avrebbe ormai comportato, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, l'avvenuto esercizio del potere
cautelare da parte del giudice a quo, con conseguente irrilevanza
della questione.
L'eccezione non può essere accolta.
Premesso che l'indicata vicenda processuale si è verificata in
tre dei quattro giudizi a quibus, come meglio specificato in
narrativa, e che pertanto la questione andrebbe comunque esaminata
nel merito in relazione all'altro giudizio (in cui la stessa è stata
sollevata nella fase di merito), va osservato che questa Corte ha
dichiarato (v. da ult. sent. n. 579 del 1989) l'inammissibilità di
questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l'accoglimento
della relativa istanza da parte del giudice, e ciò per l'avvenuto
esaurimento di ogni sua potestà in quella sede, con conseguente
irrilevanza della questione ai fini di quel giudizio.
Ma nei casi in esame la situazione è diversa. Accertata la
rilevanza (e la non manifesta infondatezza) della questione di
costituzionalità ai fini della decisione sulla sospensiva, il
T.A.R., contemporaneamente alla emissione dell'ordinanza di
rimessione a questa Corte, ha disposto, con separato provvedimento,
la sospensione degli atti impugnati in via provvisoria e temporanea
fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di
costituzionalità: tale pronuncia non ha determinato, per la sua
natura meramente tecnica ed interinale, l'esaurimento del potere
cautelare del giudice amministrativo, con la conseguenza che la
proposta questione deve ritenersi tuttora fornita del requisito della
rilevanza.
4. - Passando al merito, va innanzitutto precisato che la norma
impugnata, pur inserita in una legge di delegazione in materia di
stato giuridico del personale della scuola, detta una disciplina di
diretta ed immediata applicazione circa un aspetto della materia
stessa, sul quale, pertanto, nulla hanno disposto le norme delegate.
Ciò posto, la questione è fondata.
Questa Corte ha avuto modo in varie occasioni di occuparsi di
normative (statali e regionali) concernenti i limiti di età per il
collocamento a riposo dei pubblici dipendenti, con particolare
riferimento al problema del trattenimento in servizio oltre tali
limiti a fini previdenziali.
Nella sentenza n. 238 del 1988, citata nelle ordinanze di
rimessione e relativa a leggi delle Regioni Calabria e Campania, le
quali consentono ai dipendenti regionali ultrasessantacinquenni, che
non hanno maturato il diritto al trattamento minimo di pensione, di
essere mantenuti eccezionalmente in servizio per il periodo
strettamente necessario al conseguimento di tale diritto, la Corte,
nel dichiarare infondata la questione sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, sottolineò fra l'altro che le norme impugnate
rispondono a "finalità sociali di particolare pregio
costituzionale", in quanto tendenti a conferire "il massimo di
effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione",
riconosciuto a tutti i lavoratori dall'art. 38, secondo comma, della
Costituzione.
Nella successiva sentenza n. 461 del 1989, la Corte, pur
dichiarando non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede
in linea generale il diritto al trattenimento in servizio del
personale statale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora
maturato l'anzianità di servizio minima per il conseguimento del
diritto a pensione, osservò, tuttavia, che "nella prospettiva di una
più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo
comma, Cost., l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in
servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione
normale è meritevole di considerazione", tanto più che la
presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si
pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con
la prosecuzione del rapporto "è destinata ad essere vieppiù
inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle
condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di
lavoro".
Va poi rilevato che successivamente a dette pronunce sono
intervenuti il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, il quale, all'art. 10, sesto
comma, dispone che il servizio utile da prendere in considerazione,
ai fini della permanenza in servizio prevista dall'art. 15, secondo e
terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n, 477, "deve intendersi
comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e
ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento
formale"; nonché la legge 28 febbraio 1990, n. 37, che, nel
convertire il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, prevede (art.
1, comma quarto-quinquies) l'estensione ai dirigenti civili dello
Stato delle disposizioni di cui ai citati artt. 15, secondo e terzo
comma, della legge n. 477/73, e 10, sesto comma, del decreto-legge n.
357/89, convertito dalla legge n. 417/89.
Tali recentissime disposizioni di legge denotano che il
legislatore da un lato tende ad evitare il più possibile il
verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato
raggiungimento del diritto a pensione al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, e, dall'altro, mira ad estendere ad
altre categorie le norme derogatorie dettate per tale personale. Si
è, pertanto, in presenza di una evoluzione legislativa tendente a
quella più compiuta attuazione dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione auspicata da questa Corte nelle pronunzie sopra
menzionate.
Ora, venendo più direttamente alla presente questione di
costituzionalità, deve riconoscersi che la norma impugnata,
limitatamente alla parte in cui esclude, per il personale
ultrasessantacinquenne assunto dopo il 1° ottobre 1974, la facoltà
del trattenimento in servizio fino al conseguimento del diritto alla
pensione nella misura minima (e comunque non oltre il 70° anno di
età), non risponde, nell'attuale quadro normativo, al precetto
contenuto nel parametro costituzionale dianzi citato.
Invero, non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, la possibilità, per il personale in
questione che al compimento del 65° anno - e quale che sia la data di
assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di
derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di
completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il
conseguimento di tale diritto.
Resta con ciò assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega
al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del
personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), nella parte
in cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che
al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in
servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima
(e comunque non oltre il 70° anno di età).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte