Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 22

maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza

emessa il 15 dicembre 1986 dal Pretore di Abbiategrasso, iscritta al

n. 34 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 12/prima serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1986 dal Pretore

di Abbiategrasso quale giudice tutelare è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio

1978 n. 194 "nella parte in cui non consente ... di sollevare

obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, in relazione

alla partecipazione alle procedure previste dall'art. 12 l. 194/78 e,

in particolare, in ordine al rilascio della autorizzazione a decidere

l'interruzione volontaria della gravidanza per contrasto con gli

artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 della Costituzione";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha dichiarato non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 12 (e del connesso art. 9)

l. 22 maggio 1978 n. 194 con riferimento ai dedotti parametri di cui

agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost. (sentenza n. 196 del 1987);

che, d'altra parte, il riferimento agli artt. 30, 31 e 32 Cost. in

ordine ai diritti del concepito non appare conferente poiché

generico ed immotivato, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, e

coinvolgente, in ogni caso, prima che il dedotto problema

dell'obiezione di coscienza del magistrato, l'istituto stesso, in

radice, della interruzione volontaria della gravidanza senza che le

relative norme istitutive abbiano formato oggetto di specifica

impugnazione (cfr., peraltro, sent. n. 109 del 1981);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la

tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza) sollevata dal Pretore di Abbiategrasso quale giudice

tutelare, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost.,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte