Sentenza n. 448/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1995
dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di
Franco Battaggia, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Franco Battaggia;
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Elio Zaffaloni per Franco Battaggia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1995 nel corso di un
processo penale nei confronti di Franco Battaggia, la Corte d'appello
di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76
della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 2 della legge
delega 16 febbraio 1987, n. 81), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il giudice il quale ha disatteso la
richiesta di pena congiuntamente proposta, in base all'art. 599,
comma 4, del codice di procedura penale, dall'imputato e dal pubblico
ministero non possa partecipare alla successiva decisione di merito
sull'impugnazione.
L'ordinanza di rimessione ricorda che, all'esito di un giudizio
abbreviato, l'imputato era stato condannato alla pena di diciotto
anni di reclusione per omicidio volontario ed altri reati, essendo
stata riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno
equivalente rispetto alla contestata aggravante. L'imputato aveva
proposto appello, chiedendo, tra l'altro, la dichiarazione di
prevalenza dell'attenuante e di conseguenza una riduzione della pena.
Il difensore dell'imputato ed il procuratore generale avevano
dichiarato di concordare sull'accoglimento di questo motivo di
appello e sulla misura della pena da irrogare (12 anni di
reclusione), con rinuncia dell'imputato agli altri motivi di gravame.
La Corte d'assise d'appello aveva ritenuto di non poter accogliere,
allo stato, la concorde richiesta delle parti. Il difensore
dell'imputato aveva, quindi, proposto la ricusazione del giudice sul
rilievo che questi, non accogliendo la richiesta delle parti, si
sarebbe già pronunciato sul merito; aveva inoltre eccepito
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, nel caso in cui si ritenesse non prevista questa
incompatibilità.
La Corte d'appello, giudicando sulla ricusazione, ritiene che
l'istanza dovrebbe essere respinta, perché l'art. 34 del codice di
procedura penale non prevede, tra le situazioni di incompatibilità,
quella derivante dal rigetto della richiesta di "patteggiamento" in
appello. Né sarebbe possibile un'interpretazione estensiva o
analogica, essendo i casi di incompatibilità tassativi.
La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante
per il giudizio principale perché, se fondata, consentirebbe di
accogliere la richiesta di ricusazione.
La Corte d'appello sottolinea che il regime delle incompatibilità
del giudice, previsto dalla delega legislativa al Governo per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio
1987, n. 81), risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di
merito possa essere, o possa ritenersi che sia, condizionata dallo
svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del
procedimento. L'accoglimento o meno, in tutto o in parte, dei motivi
d'appello su concorde richiesta delle parti, in base all'art. 599 del
codice di procedura penale, implicherebbe appunto una valutazione di
merito, necessaria per apprezzare la congruità della pena da
irrogare in concreto, secondo i parametri indicati dall'art. 133 del
codice penale.
La Corte d'appello ricorda anche che la giurisprudenza
costituzionale ha già affermato (sentenze nn. 124, 186, 399 del 1992
e 439 del 1993) che il rigetto della richiesta di applicazione della
pena su richiesta delle parti, in base all'art. 444 cod. proc. pen.,
comporta una valutazione di merito e determina l'incompatibilità del
giudice per il giudizio. In base allo stesso principio si dovrebbe
ritenere che l'omessa previsione di analoga incompatibilità per il
giudice che non aderisce alla richiesta delle parti che hanno
concordato sull'accoglimento dei motivi d'appello ed hanno indicato
la misura della pena (art. 599 cod. proc. pen.) sia
costituzionalmente illegittima. Difatti sarebbe violato il principio
di parità tra cittadini (art. 3 della Costituzione), posto che la
situazione considerata corrisponde logicamente e giuridicamente a
quella disciplinata dall'art. 444 cod. proc. pen. Inoltre sarebbero
violati gli artt. 24 e 25 della Costituzione, per la lesione del
diritto di difesa e del principio del giudice naturale precostituito
per legge, che comprenderebbe il sistema delle incompatibilità. Infine, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in riferimento
all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (più precisamente,
alla direttiva n. 67 di tale disposizione), sarebbero violati i
principi ed i criteri direttivi della legge delega, con riguardo
all'applicazione del principio di terzietà del giudice.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito Franco
Battaggia, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia accolta.
In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una
memoria per sostenere che le ragioni per le quali vi è
incompatibilità a giudicare per il magistrato che ha respinto
l'applicazione della pena richiesta dalle parti in base all'art. 444
cod. proc. pen. valgono egualmente per la richiesta concordata dalle
parti sull'accoglimento dei motivi d'appello, in base all'art. 599,
comma 4, cod. proc. pen.
Non sarebbe condivisibile l'orientamento giurisprudenziale della
Corte di cassazione, secondo cui la valutazione della concorde
richiesta delle parti in appello in base a quest'ultima norma non
costituirebbe anticipazione di giudizio ai fini della ricusazione,
non riguardando la dichiarazione di responsabilità ma la congruità
della pena. Anche in quest'ultimo caso, secondo la difesa della parte
privata, si darebbe comunque un giudizio di merito idoneo a
costituire un "pregiudizio". Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne il regime, disciplinato dall'art. 34 del codice di procedura penale, delle
cause di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti
nel procedimento. La Corte d'appello di Venezia ritiene che questa
disposizione, nella parte in cui non comprende tra le cause di
incompatibilità la posizione del giudice d'appello che non ha
aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato
sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno
indicato la misura della pena (secondo quanto previsto dall'art. 599,
comma 4, cod. proc. pen.), sia in contrasto: con l'art. 3 della
Costituzione, per violazione del principio di parità di trattamento
rispetto ad analoghi casi di decisione sull'accordo delle parti, per
i quali invece l'incompatibilità sussiste; con gli artt. 24 e 25
della Costituzione, per violazione del diritto di difesa e del
giudice naturale, precostituito per legge, anche in relazione al
sistema delle incompatibilità; con l'art. 76 della Costituzione, per
violazione della direttiva della legge delega in relazione al
principio di terzietà del giudice che decide sul merito (art. 2,
numero 67, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).
2. - La disciplina legislativa dell'incompatibilità del giudice
determinata da atti compiuti nel procedimento penale risponde ad una
generale esigenza di garanzia nel giudizio, che si deve formare in
base al libero e razionale apprezzamento delle prove legittimamente
raccolte, idonee a costituire il fondamento del motivato
convincimento del giudice. Ciò implica e presuppone la sostanziale
ed evidente imparzialità del giudice, che non deve essere, né deve
apparire, condizionato da precedenti attività svolte quale parte,
sia pure pubblica, del processo o da giudizi espressi, in uno stadio
anteriore del procedimento, sul merito della stessa controversia.
Esaminando il regime delle incompatibilità del giudice nella
nuova disciplina del processo penale, la Corte ha affermato, sin
dalla sentenza n. 496 del 1990, la necessità di evitare che la
valutazione di merito del giudice possa essere condizionata dallo
svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del
procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali,
così come emerge dalle enunciazioni espresse nella delega
legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale (art. 2, numero 67, della legge n. 81 del 1987). La direttiva
della delega, se pure non copre tutte le attività svolte in
precedenza nel medesimo procedimento, richiede, per il suo
sostanziale rispetto, di verificare se ricorrano, anche in casi non
esplicitamente previsti, le ragioni che hanno ispirato i principi
della stessa.
Le medesime necessità poste a base del regime delle
incompatibilità, ancorato al principio di imparzialità del giudice
rispetto alla decisione sul merito oggetto del giudizio, si sono
manifestate in tutti i casi nei quali vi sia già stata da parte
dello stesso giudice, sulla base dei risultati delle indagini
preliminari, una valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria
(sentenze nn. 401 e 502 del 1991). È stata così dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini
preliminari e del giudice del dibattimento che hanno respinto la
richiesta di applicazione di pena concordata in limine litis, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento (sentenze nn. 124,
186, 399 del 1992 e 439 del 1993). Si è ritenuto necessario evitare
il rischio che la valutazione del giudice sia, o possa apparire,
condizionata dalla sua propensione a confermare una propria
precedente decisione, basata sugli elementi probatori raccolti nelle
indagini preliminari, con la possibilità quindi di incidere sulla
garanzia di un giudizio che deve essere basato sugli elementi di
valutazione e di prova assunti in contraddittorio nel dibattimento.
Da ultimo la Corte ha ritenuto che l'incompatibilità del giudice
si estenda anche a decisioni che non riguardano immediatamente il
merito del giudizio, quando lo stesso giudice abbia adottato
decisioni cautelari sulla libertà personale che implichino una
valutazione non formale, ma di contenuto, sulla probabile fondatezza
dell'accusa ed esprimano un giudizio di alta probabilità
dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato
(sentenza n. 432 del 1995).
3. - La questione ora sottoposta all'esame della Corte riguarda la
compatibilità a giudicare il merito dell'impugnazione da parte del
giudice che non ha accolto la richiesta dell'imputato e del pubblico
ministero, i quali, concordando sull'accoglimento di uno o più
motivi d'appello, con rinuncia agli altri motivi eventualmente
proposti, hanno indicato la pena da applicare.
Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599
cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del
giudice ai fini del giudizio di congruità della pena concordata.
Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non è idonea a
configurare una situazione per la quale valgano le ragioni
dell'incompatibilità per il giudizio di merito, giacché il
"patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo
differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in
primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss.
cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del
giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale
valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui
quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di
impugnazione.
La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto,
è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un
giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle
quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il
proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso
dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di
un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della
consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del
pubblico ministero.
Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si
esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento
in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del
principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni.
Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono
neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle
enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che
le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal
precedente svolgimento di determinate attività nello stesso
procedimento. L'adesione o meno alla richiesta concorde di
accoglimento di motivi di appello, con determinazione della pena in
conformità alle
indicazioni delle parti, costituisce sempre una valutazione propria
espressa dal giudice, già investito del merito del giudizio di
impugnazione e che deve pronunciarsi sulla stessa al termine del
dibattimento o, se in conformità della richiesta delle parti,
anticipatamente.
La questione di legittimità costituzionale non è, pertanto,
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione
(quest'ultimo in relazione all'art. 2, numero 67, della legge delega
16 febbraio 1987, n. 81), dalla Corte d'appello di Venezia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte