Sentenza n. 45/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1959 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2290, promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1958 dalla Corte di Cassazione nel
procedimento civile vertente fra Cianciotta Angelantonio e l'Ente per
la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 27 del
Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 19 luglio 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 27 maggio 1959 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Virgilio Andrioli per il Cianciotta e il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Risulta dall'ordinanza emessa il 12 febbraio 1958 dalla Corte di
cassazione, nel procedimento civile vertente fra Cianciotta
Angelantonio e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,
che, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952,
n. 2290 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1952),
veniva espropriata nei confronti del Cianciotta, nella misura di ettari
19,45,91, una parte della masseria "Sacromonte" di complessivi ettari
168,63,38, posseduta dal Cianciotta, a titolo di enfiteusi perpetua,
concessa dall'Opera pia S. Croce e S. Lucia di Altamura.
Nel giudizio davanti al tribunale di Bari il Cianciotta aveva
chiesto il risarcimento dei danni per l'illegittima espropriazione
disposta col decreto suddetto, in quanto il relativo procedimento era
stato diretto contro l'enfiteuta e non nei confronti dell'Opera pia,
proprietaria del fondo. La quale, come ente pubblico, non sarebbe
soggetta alle espropriazioni prevedute dalle leggi sulla riforma
agraria e fondiaria.
Il Tribunale, dopo avere disposto l'integrazione del giudizio con
l'intervento dell'Opera pia, con sentenza 30 maggio 1954 respinse le
istanze del Cianciotta e dell'Opera pia; e tale sentenza fu confermata
dalla Corte di appello di Bari, con sentenza 22 febbraio 1955.
Su ricorso del Cianciotta, la Corte di cassazione, ritenendo non
manifestamente infondata e rilevante, ai fini della decisione della
causa, l'eccezione dedotta dal Cianciotta e dall'Opera pia, ha disposto
la trasmissione degli atti a questa Corte, sospendendo di decidere sul
ricorso.
Nell'ordinanza la questione di legittimità costituzionale del
decreto di scorporo, in relazione agli articoli 2 della legge 12 maggio
1950, n. 230, e 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è prospettata
sotto tre aspetti, nell'ordine seguente:
1) se soggetto passivo dell'espropriazione, per l'attuazione della
riforma fondiaria, di terreni concessi in enfiteusi sia soltanto
l'enfiteuta, oppure anche il concedente;
2) se, per la determinazione della quota oggetto di scorporo, si
debba tener conto dell'intero reddito derivante dal fondo enfiteutico,
e se questo debba computarsi per il calcolo complessivo del reddito del
concedente e dell'enfiteuta o di entrambi, ovvero se debba essere
ripartito in ragione della quota a ciascuno appartenente;
3) se siano soggetti a scorporo i beni di un ente pubblico, nella
specie di un'Opera pia.
Dell'ordinanza sono state effettuate le prescritte notificazioni e
comunicazioni.
Si sono costituiti in questa sede il Cianciotta, rappresentato
dagli avvocati Virgilio Andrioli e Antonio Borracci, depositando le
deduzioni il 9 luglio 1958, nonché l'Ente di riforma, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato, pure il 9
luglio 1958, le deduzioni.
L'Avvocatura dello Stato, a sostegno della legittimità del decreto
di scorporo, nelle deduzioni prospetta la tesi (e vi insiste anche
nella memoria depositata il 12 maggio 1959) che, nel caso di terreni
concessi in enfiteusi, soggetto passivo dell'esproprio, in applicazione
della legge sulla riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 (legge
stralcio), non sarebbe il proprietario-concedente, bensì l'enfiteuta,
che, a tal fine, sarebbe equiparato al proprietario. In tal senso,
secondo l'Avvocatura dovrebbe essere interpretata la disposizione
contenuta nel terzo comma dell'art. 4 della predetta legge, nella quale
si stabilisce che "le norme dei commi precedenti si applicano anche ai
beni costituiti in enfiteusi"; disposizione che deve essere collegata
con quella dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 maggio 1950, n.
230 (legge Sila), che considererebbe l'enfiteuta come vero proprietario
del fondo. E questa interpretazione, si aggiunge, troverebbe conferma
nell'art. 5 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che impone soltanto ai
proprietari e agli enfiteuti, i cui terreni sono soggetti ad
espropriazione, speciali obblighi rispetto ai terreni stessi. Se si
dovesse ritenere invece che soggetto passivo dello scorporo fosse il
proprietario-conce-dente e che l'enfiteuta assumesse la posizione di
terzo, la ricordata disposizione dell'art. 4 della legge n. 841 sarebbe
superflua; perché da un lato la situazione dei proprietari rispetto
alla legge fondiaria sarebbe disciplinata dalle disposizioni contenute
nei due primi commi dell'art. 4, e i diritti dei terzi sull'indennità
sarebbero regolati dall'art. 9 della legge Sila, applicabile anche
nell'ambito della legge stralcio. Osserva ancora l'Avvocatura che, nei
rapporti con l'enfiteuta, si dovrebbe adottare, in difetto di norme
contrarie, lo stesso sistema della legge generale sulle espropriazioni
del 25 giugno 1865, n. 2359. La quale, in varie disposizioni, e
particolarmente in quelle contenute negli articoli 27 e 52, considera
l'enfiteuta, e non il concedente, quale soggetto passivo
dell'espropriazione.
Da tali rilievi la difesa dell'Ente di riforma trae due
conseguenze. La prima che, poiché spetterebbe all'enfiteuta tutto il
reddito dominicale del fondo e poiché in base a tale reddito si
dovrebbe determinare la quota di scorporo, non sarebbe ammissibile sia
una ripartizione dell'onere di esproprio, dato che il concedente non è
possessore del terreno, sia una ripartizione del reddito in ragione
della quota percepita rispettivamente dall'enfiteuta e dal concedente,
costituendo il canone un diritto di credito anche se con effetti reali.
La seconda che sarebbe superfluo l'esame dell'altro aspetto della
questione prospettata nell'ordinanza, relativo cioè alla possibilità
di applicare le leggi di riforma ai beni degli enti pubblici; essendo
comunque da rilevare che i terreni espropriati non formerebbero oggetto
di "proprietà pubblica", e che i diritti dell'Opera pia potrebbero in
ogni caso farsi valere sull'indennità.
La difesa del Cianciotta alle argomentazioni dell'Avvocatura, nelle
deduzioni e più ampiamente nella memoria, oppone anzitutto che,
essendosi nella specie espropriata una parte della masseria
"Sacromonte", della quale proprietaria è un'Opera pia, dovrebbe
esaminarsi il problema se i terreni appartenenti ad Enti pubblici,
anche quando siano concessi in enfiteusi, possano essere colpiti dallo
scorporo, in base alle leggi di riforma, e trasferiti in proprietà
agli Enti incaricati di applicare le leggi stesse. Problema che
sussisterebbe anche se si ritenesse che l'espropriazione debba essere
diretta contro l'enfiteuta e non contro il concedente, perché, anche
in tale ipotesi, sia la determinazione delle quote di scorporo, sia il
trasferimento in proprietà agli enti di riforma, comprenderebbero
anche il diritto del proprietario-concedente. E siccome, a quanto si
sostiene, oggetto delle leggi Sila e stralcio sarebbero soltanto i beni
appartenenti a privati (persone fisiche o società), si avrebbe già
fondato motivo per ritenere l'illegittimità di tutto il decreto di
scorporo di cui si discute. Osserva inoltre la difesa del Cianciotta
che non correttamente sarebbero richiamate le disposizioni contenute
negli articoli 27, 44 e 52 della legge generale di espropriazione del
1865, che prendono in considerazione l'enfiteusi. Poiché diverso
sarebbe il sistema delle leggi di riforma fondiaria, che non riguardano
i beni in sé considerati prescindendo dai diritti di cui sono oggetto,
ma stabiliscono che, per determinare la quota di terreno da
espropriare, è necessario prima individuare il proprietario, la
consistenza della proprietà terriera di cui è titolare, nonché il
reddito dominicale complessivo e medio per ettaro. Secondo la difesa
del Cianciotta l'interpretazione del terzo comma dell'art. 4 della
legge stralcio sarebbe nel senso che, se si tratta di beni concessi in
enfiteusi, si dovrebbe procedere a due commassazioni, l'una nei
riguardi del proprietario-concedente avente come oggetto il reddito
dominicale diretto, l'altra nei confronti dell'enfiteuta, avente per
base il reddito percepito dall'utilista. Da ciò deriverebbe
l'illegittimità del decreto sotto altro aspetto, in quanto cioè,
applicando le norme della legge del 1865, e non tenendo conto che, nel
fondo coesistevano il diritto del concedente e il diritto
dell'enfiteuta, nella quota di scorporo si sarebbero imputati (come non
sarebbe contestato) a quest'ultimo tutto il reddito dominicale e tutta
la superficie della masseria, considerando il Cianciotta non come
enfiteuta, ma come pieno proprietario del fondo stesso. Con la
conseguenza, nel caso concreto, che si sarebbe illegittimamente
aumentata in danno dell'enfiteuta la quota di scorporo, ponendo inoltre
a carico di costui la corresponsione a favore del concedente di una
parte dell'indennità corrispondente al diretto dominio. Considerato in diritto :
L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (contenente norme
sull'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei
terreni ai contadini, cosiddetta legge stralcio), stabilisce, nel primo
e nel secondo comma, le condizioni in base alle quali, nei territori
suscettibili di trasformazione fondiaria e agraria, la proprietà
terriera privata è soggetta ad una percentuale di scorporo. Nel terzo
comma dispone che "le norme dei commi precedenti si applicano anche ai
beni costituiti in enfiteusi". E poiché, con il decreto del Presidente
della Repubblica del 19 novembre 1952 (emanato in applicazione della
ricordata legge 21 ottobre 1950), è stata espropriata nei confronti
dell'enfiteuta Angelantonio Cianciotta una parte della masseria
"Sacromonte", di proprietà dell'Opera pia S. Croce e S. Lucia di
Altamura, concessa in enfiteusi perpetua al Cianciotta, nell'ordinanza
della Corte di cassazione, come primo motivo di incostituzionalità del
detto decreto, per eccesso di delega, si prospetta la questione (ad
avviso di questa Corte fondamentale nell'attuale controversia), se il
procedimento di scorporo, in base alla legge stralcio, debba essere
diretto soltanto contro l'enfiteuta, come hanno ritenuto il Tribunale e
la Corte di appello e come sostiene l'Avvocatura dello Stato, ovvero
anche nei confronti del proprietario- concedente, come sostiene la
difesa del Cianciotta. La quale osserva, in proposito, che, quando
l'espropriazione riguarda terreni in enfiteusi, al fine di determinare
la percentuale di scorporo si dovrebbe procedere ad una duplice
commassazione, "l'una che abbia per soggetto passivo il concedente, e
per oggetto la superficie ed il reddito commisurato al dominio diretto,
e l'altra che abbia per soggetto passivo l'enfiteuta, sulla base della
superficie e del reddito commisurato al dominio utile". Aggiunge
inoltre a chiarimento che, per "determinare la quota di scorporo
sarebbe indispensabile accertare chi è proprietario e chi è
enfiteuta, perché il duplice accertamento rappresenterebbe il primo
insostituibile passo, non compiendo il quale sarebbe impossibile
determinare la superficie e il reddito dominicale del proprietario e
dell'enfiteuta e quindi dimensionare le rispettive quote di scorporo".
Accogliendo tale tesi peraltro si verrebbero a porre, in contrasto
col sistema, sullo stesso piano e rispetto allo stesso bene oggetto
dell'espropriazione il diritto del concedente, titolare della
proprietà, e il diritto dell'enfiteuta, cui, secondo l'opinione
dominante, spetta sull'immobile un diritto reale parziario, sia pure il
più ampio e comprensivo. E ne deriverebbe inoltre, come logico
corollario, che, in dipendenza della duplice determinazione delle quote
di scorporo, si dovrebbe procedere anche ad una duplice determinazione
dell'indennità. Il che sarebbe contrario al principio fondamentale che
regola la materia, secondo il quale la indennità stessa viene
calcolata con criterio unitario rispetto al bene è spropriato; e
soltanto su di essa, che lo surroga, si possono far valere i diritti
dei terzi, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, della legge sulle
espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 9 della legge
12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge Sila), applicabile anche
nell'ambito della legge stralcio.
Questa Corte ritiene invece fondata la tesi sostenuta dall'Ente di
riforma, nel senso che soggetto passivo del procedimento di scorporo
sia l'enfiteuta Sebbene infatti la disposizione del terzo comma
dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, nella formulazione letterale,
si riferisca obiettivamente al bene enfiteutico, deve essere tuttavia
interpretata in correlazione col sistema nel quale il terzo comma è
inserito. È, infatti, da tenere presente che questo richiama
espressamente anche le norme del primo e del secondo comma dello stesso
art. 4; quelle norme cioè che caratterizzano il sistema adottato dalla
legge stralcio per le espropriazioni nei comprensori di riforma. Il
quale sistema, come è stato già chiarito con le sentenze di questa
Corte n. 8 e n. 10 del 1959, a differenza della legge del 25 giugno
1865, n. 2359, sulle espropriazioni, non riguarda i beni da
assoggettare allo scorporo indipendentemente dall'accertamento
dell'effettivo titolare, ma li prende in considerazione in quanto fanno
parte di tutto il compendio terriero a lui appartenente. Sulla base poi
del reddito complessivo dominicale e di quello medio per ettaro
spettante al titolare dei beni, calcolato secondo le tariffe di estimo
in vigore al 1 gennaio 1943, determina, nelle tabelle annesse alla
legge, la percentuale di scorporo, da attuarsi in concreto nelle zone
di terreno individuate dagli enti incaricati delle espropriazioni.
Dato lo stretto collegamento fra i primi tre commi dell'art. 4, se
ne deve desumere che, anche quando si tratta di fondo enfiteutico, tale
bene, ai fini dello scorporo in attuazione della legge di riforma, non
è preso in considerazione nella sua consistenza obiettiva, come
parrebbe in base alla formulazione letterale del terzo comma dell'art.
4, bensì come fonte di produzione del reddito terriero, da riferirsi
al soggetto, cioè all'enfiteuta, che, essendo nel possesso del fondo
(come è pacifico nella specie) tale reddito direttamente percepisce
(art. 1561 del Cod. civ. del 1865, e art. 959 Cod. civ. vigente). Ora,
se si considera che, secondo la legge stralcio, come si è accennato,
la quota di scorporo è determinata da una percentuale del reddito
complessivo e medio dominicale terriero, è coerente col sistema
ritenere che il reddito del fondo enfiteutico, inerente alla
produttività del fondo medesimo, non potendo essere imputato al
proprietario che non lo percepisce, costituisce uno dei coefficienti
per il calcolo complessivo della consistenza patrimoniale terriera
dell'enfiteuta. Sul quale, del resto, grava anche l'imposta sul reddito
dominicale, ai sensi degli articoli 49 e 50 del testo unico sulle
imposte dirette (approvato con decreto del 29 gennaio 1958, n. 645), i
quali, su questo punto, hanno riprodotto disposizioni già in vigore.
Ne discende perciò che, nel procedimento espropriativo in base alla
legge di riforma, l'enfiteuta viene ad essere parificato al
proprietario, e che, per coerente ragione, devono riferirsi allo stesso
enfiteuta tutte le altre disposizioni della legge stralcio che
presuppongono l'espropriazione o da essa dipendono.
In base a tali criteri appunto, secondo quanto si rileva dalle
deduzioni delle parti, è stata attuata la legge di riforma
dell'ottobre 1950, dagli organi competenti, col parere conforme della
Commissione parlamentare.
La quale parificazione trova anche conferma nell'art. 5 della legge
18 maggio 1951, n. 333, contenente norme interpretative e integrative
della precedente legge stralcio del 21 ottobre 1950. Tale articolo,
infatti, dispone "che i proprietari e gli enfiteuti, i cui beni sono
soggetti ad espropriazione, rispondono della conservazione dei terreni
medesimi, con le relative piantagioni, costruzioni ed impianti, dalla
data di entrata in vigore della legge sino al momento della consegna di
essi all'ente espropriante". E assoggetta poi, nel caso di
inosservanza, l'uno e l'altro alle sanzioni penali stabilite dal
successivo art. 6.
L'interpretazione anzidetta, d'altra parte, aderisce anche alle
finalità comuni alle leggi di riforma fondiaria ed agraria. Le quali,
come risulta ampiamente chiarito nelle relazioni che le accompagnano,
sono state emanate con il duplice scopo sociale ed economico, di
"promuovere un'equa distribuzione della proprietà terriera e di
determinare un'intensa trasformazione della terra, in conseguenza del
passaggio della proprietà agli agricoltori coltivatori". Finalità il
cui conseguimento avrebbe potuto incontrare difficoltà se gli enti
incaricati della riforma, nei comprensori determinati in base alla
legge stralcio, riguardo ai beni in enfiteusi, si fossero dovuti
rivolgere al proprietario- concedente, il cui reddito complessivo
(rappresentato soltanto dal canone, determinato, nella specie,
nell'annua somma di lire 10.445, come risulta dalla sentenza del
Tribunale), non avesse raggiunto la misura Stabilita dalla legge per
legittimare la procedura di scorporo.
In sostanza il terzo comma dell'art. 4 della legge stralcio, come
pure rileva l'Avvocatura dello Stato, per le finalità proprie di
questa legge, e nei limiti da questa stabiliti, richiama la norma
contenuta nel secondo comma dell'art. 27 della legge del 25 giugno
1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, dove si
stabilisce che, quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità è
accettata e pattuita dall'enfiteuta che si trova nel possesso del
fondo.
Né ciò è incompatibile, contrariamente a quanto obietta la
difesa del Cianciotta, col sistema fondamentale della legge stralcio,
la quale richiede accertamenti subiettivi per la determinazione del
reddito complessivo e medio del fondo. L'applicazione infatti della
ricordata disposizione dell'art. 27 non esclude che gli accertamenti
anzidetti, riguardo al fondo enfiteutico, siano compiuti nei confronti
dell'enfiteuta, come si è in precedenza chiarito. Ed è altresì da
notare che pure alle disposizioni della legge del 1865 occorre
riferirsi, in mancanza di altre norme, per stabilire quale situazione
derivi al proprietario-concedente in conseguenza dell'espropriazione a
carico dell'enfiteuta. Ora, dispone l'art. 52, secondo comma, di detta
legge che "pronunziata l'espropriazione, tutti i diritti (compreso
quello di diretto dominio) si possono far valere non più sul fondo
espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta". Ne consegue
pertanto che, nella specie l'Opera pia proprietaria-concedente assume
la posizione di terzo nel procedimento espropriativo svoltosi nei
riguardi dell'enfiteuta Cianciotta; e che i diritti dell'Ente sono
trasferiti ad ogni effetto sull'indennità, in base all'art. 9 della
legge Sila, applicabile come si è detto, anche nell'ambito della legge
stralcio.
Tutte le considerazioni finora esposte portano quindi a concludere
da un lato che, dei tre aspetti sotto i quali è prospettata la
questione di incostituzionalità nell'ordinanza della Corte di
cassazione, non può ritenersi fondato il primo, che riguarda il
soggetto passivo dell'esproprio, e dall'altro che resta superato, ai
fini dell'attuale controversia, il terzo aspetto, che concerne
l'ammissibilità o meno della procedura di scorporo, in attuazione
della legge stralcio, nei confronti degli enti pubblici.
Occorre invece esaminare il secondo aspetto, che riguarda il
calcolo del reddito ai fini della determinazione della quota di
Scorporo.
Deduce la difesa del Cianciotta (e non è contestato) che, nel
calcolo anzidetto, sia stato illegittimamente tenuto presente tutto il
reddito del fondo costituito in enfiteusi, nel quale, si assume, sia
stata compresa anche la parte inerente ai dominio diretto, con un
aumento della quota di scorporo in pregiudizio dell'enfiteuta; sul
quale graverebbe inoltre il prelievo di una percentuale
dell'indennità, corrispondente al diretto dominio. Pure sotto questo
profilo peraltro, la questione non può ritenersi fondata.
Se infatti, come si è in precedenza osservato, la procedura di
esproprio, in attuazione della legge stralcio, ha come soggetto passivo
esclusivamente l'enfiteuta, essendo questo parificato al proprietario a
tutti gli effetti preveduti dalla legge di riforma, e se l'enfiteuta
percepisce tutti i frutti del fondo, come nella specie non è
contestato, è logico ritenere che del loro ammontare si dovesse tener
conto ai fini del calcolo complessivo del reddito dominicale. Nel quale
calcolo non può essere compreso il canone (nella specie stabilito in
una somma di denaro), che nel sistema previsto dal Codice civile,
costituisce oggetto di una delle obbligazioni dell'enfiteuta, come
corrispettivo del godimento del fondo (art. 960, primo comma).
Si deve pertanto concludere che la questione di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 19
novembre 1952, n. 2290, proposta nell'ordinanza della Corte di
cassazione non può ritenersi fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dalla Corte di
cassazione con ordinanza del 12 febbraio 1958, sulla legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1952, n. 2290, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed
assegnazione dei terreni ai contadini, e con riferimento agli articoli
76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte