Sentenza n. 45/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1967 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 86
del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, e 93 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, sulla elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e
dell'art. 70 del T.U. approvato con decreto 20 agosto 1960, n. 3, del
Presidente della Regione siciliana, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa dal Pretore di Caltanissetta il 22 novembre
1965 nel procedimento penale a carico di Barrile Angelo ed altri,
iscritta al n. 222 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966;
2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1965 dal Pretore di Caltanissetta
nel procedimento penale a carico di Aronica Salvatore ed altro,
iscritta al n. 234 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966;
3) ordinanze emesse dal Tribunale di Caltanissetta il 28 marzo 1966
in cinque procedimenti penali a carico rispettivamente di Leonardi
Calogero, Siena Salvatore, Raimondi Carmelo, Costa Calogero ed altro e
Alessio Salvatore ed altro, iscritte ai nn. 157, 158, 159, 160 e 161
del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 38 del 6 agosto 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del
Giudice Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
All'udienza del 22 novembre 1965, celebrandosi il processo a carico
di Barrile Angelo ed altri, tratti in giudizio avanti al Pretore di
Caltanissetta perché imputati del reato di cui agli artt. 86 del T.U.
5 aprile 1951, n. 203, e 70 del decreto del Presidente della Regione
siciliana 20 agosto 1960, n. 3, per avere sottoscritto più di una
dichiarazione di presentazione di candidatura in occasione delle
elezioni comunali indette per il 22 novembre 1964, quel magistrato,
ritenuto che gli imputati dovevano rispondere del reato di cui all'art.
93 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della detta
disposizione, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Osserva nell'ordinanza il Pretore che la pena prevista a norma
della disposizione impugnata è della reclusione fino a due anni e
della multa fino a lire 20.000 mentre, per lo stesso fatto, l'art. 106
del T.U. recante norme per l'elezione della Camera dei deputati
approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, prevede invece la pena
della reclusione fino a tre mesi, alternativamente con la multa fino a
lire 10.000. Pertanto, secondo il giudice a quo, la norma impugnata,
prevedendo una pena più grave di quella prevista dall'art. 106 citato
per una identica fattispecie criminosa, contrasterebbe col principio di
eguaglianza, che esige uguali pene per identici reati. Né la
differente disciplina potrebbe giustificarsi razionalmente in relazione
alla circostanza che le elezioni cui si riferisce la norma impugnata
sono amministrative, mentre quelle di cui al ripetuto art. 106 sono
politiche. Tale circostanza infatti, anche se può costituire una nota
di differenziazione del fatto - reato previsto dalle sopra citate
disposizioni, suggerirebbe, se mai, l'adozione di una pena più grave
per l'ipotesi concernente le elezioni politiche, stante la maggior
importanza che assumono rispetto a quelle amministrative, criterio
questo che il legislatore avrebbe già accolto quando ha punito più
severamente i reati di cui agli artt. 97, 100, secondo comma, 103,
terzo comma, 104, quinto comma, e 108 del T.U. delle leggi per la
elezione della Camera dei deputati rispetto a quelli corrispondenti di
cui agli artt. 87, primo comma, 90, secondo comma, 93, seconda e
quarta ipotesi, 96, ultimo comma, e 89 del T.U. approvato con D.P.R.
16 maggio 1960, n. 570.
L'ordinanza, notificata il 6 dicembre 1965 e comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1966.
Lo stesso Pretore, con altra ordinanza emessa il 6 dicembre 1965
nel corso di analogo procedimento penale a carico di Aronica Salvatore
e Stella Giuseppe, sollevava identica questione di legittimità
costituzionale dell'art. 93 del T.U. sopra citato, ripetendo le
argomentazioni già svolte e ponendo in evidenza, inoltre, a sostegno
della asserita identità delle fattispecie criminose concernenti i due
tipi di elezioni, che trattasi pur sempre di reati elettorali,
accomunati dallo stesso termine speciale di prescrizione di due anni,
dalla identità delle pene accessorie, e dalla non applicabilità delle
norme generali sulla sospensione condizionale della pena e sulla non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ed a
conferma della eccezionalità della disciplina sancita con la norma
impugnata, aggiunge che, oltre all'ipotesi in esame, in un'altra
sarebbe prevista una pena maggiore per le elezioni amministrative
rispetto a quelle politiche, e precisamente in relazione al reato di
chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore impossibilitato,
lo fa in modo infedele, ed è punito, nell'ipotesi di elezioni
politiche, con la reclusione da uno a tre anni e la multa fino a lire
50.000, e nell'ipotesi di elezioni amministrative, con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da lire 5.000 a lire 20.000.
La suddetta ordinanza notificata il 14 dicembre 1965 è stata
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966.
Il Tribunale di Caltanissetta, con cinque separate ordinanze,
emesse il 28 marzo 1966 rispettivamente nei procedimenti penali in
grado di appello a carico di Leonardi Calogero, Siena Salvatore,
Raimondi Carmelo, Costa Calogero ed altro e Alessio Salvatore ed altro,
tutti imputati del reato di cui agli artt. 86 del T.U. 5 aprile 1951,
n. 203, e 70 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20
agosto 1960, n. 3, per fatti identici a quelli di cui alle sopra
menzionate ordinanze pretorili di rinvio, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale delle norme sopra indicate per motivi
sostanzialmente identici a quelli già prospettati dal Pretore.
Le suddette ordinanze, notificate il 2 luglio 1966 e comunicate ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, sono state pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966 e
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 6 agosto
1966.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito avanti
alla Corte costituzionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni in cancelleria il
20 gennaio 1966.
Osserva l'Avvocatura che non potrebbe affermarsi una coincidenza
assoluta fra le ipotesi previste e punite dalle norme denunziate e da
quelle corrispondenti in materia di elezioni politiche. Infatti il
diverso tipo di elezioni cui la condotta criminosa si riferisce,
assumerebbe la portata di vera e propria circostanza costitutiva del
reato dando così alle due fattispecie un contenuto diverso. Con ciò
si delineerebbe una differenza obbiettiva della posizione dei
rispettivi responsabili di fronte alla legge, con la conseguente
esclusione di ogni problema di eventuale violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Ciò posto l'Avvocatura non si nasconde tuttavia che, come rilevato
dal Pretore, dal raffronto fra varie figure criminose ad analogo
contenuto previste dai due testi unici elettorali, emerge che, in
realtà, per la fattispecie in esame, vi è stato un rovesciamento di
disciplina rispetto a quella adottata per i reati commessi in occasione
delle elezioni politiche, puniti di regola in modo più severo, il che
concreterebbe una contraddittorietà fra norme assunte in uno stesso
sistema, non spiegabile agevolmente in sede di indagine di politica
legislativa. Ma, prosegue l'Avvocatura, se la giurisprudenza della
Corte ammette, ai fini del controllo dell'osservanza del principio di
eguaglianza, l'indagine sulla interna contraddittorietà e
sull'arbitrarietà o irragionevolezza della disciplina denunziata come
incostituzionale, esclude però la ricerca di una idonea
giustificazione anche nelle norme che pongono una diversa disciplina
per situazioni che presentano note di differenziazione, come appunto
quelle in esame. Questa forma di controllo, invero, attingerebbe
necessariamente alle ragioni politiche delle norme, ed in tal modo
esorbiterebbe dai limiti della competenza della Corte.
L'Avvocatura conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la
questione proposta con le ordinanze sopra indicate. Considerato in diritto :
1. - Le sette ordinanze (due del Pretore di Caltanissetta e cinque
del Tribunale della stessa sede) dispongono il rinvio a questa Corte
per l'esame di eguali questioni di legittimità costituzionale.
Va, quindi, disposta la riunione delle conseguenti sette cause,
aventi lo stesso oggetto, per la decisione con unica sentenza.
2. - Va rilevato che con le ordinanze del Pretore, l'esame della
questione viene rapportato alla norma dell'art. 93 dell'attuale testo
unico delle leggi nazionali per l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570): mentre con le
ordinanze del Tribunale si indicano, come norme denunciate, sia l'art.
86 del T.U. delle leggi nazionali sulla elezione degli organi delle
amministrazioni comunali di cui al D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, sia
l'art. 70 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione
siciliana 20 agosto 1960, n. 3, sulla elezione dei Consigli comunali
nella Regione.
Queste diverse norme denunciate dal Tribunale sono tuttavia
formulate in modo assolutamente identico alla norma denunciata dal
Pretore, dando così luogo ad una normativa generale che, pur contenuta
in testi diversi, è riconducibile allo stesso principio.
Va, tuttavia, preliminarmente osservato che la questione di
legittimità costituzionale prospettata dalle ordinanze del Tribunale,
con specifico riferimento all'art. 70 del T.U. approvato dal Presidente
della Regione siciliana, va dichiarata inammissibile.
Questa Corte con sentenza 5 giugno 1962, n. 51, ha già sottoposto
ad esame il predetto decreto, ritenendolo atto della Regione sottratto
ad impugnativa di legittimità costituzionale perché non avente forza
di legge, trattandosi di semplice compilazione o riproduzione, non
innovativa né recettiva, delle disposizioni in materia di elezioni
comunali, contenute nelle leggi dello Stato.
Per identità di situazione e di motivi, la Corte ritiene di dover
pervenire, sul punto, alla dichiarazione di inammissibilità.
3. - La questione prospettata con le ordinanze di rinvio verte sul
punto se sia in contrasto con il principio della eguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge, garantito dall'art. 3 della Costituzione,
il fatto che colui che commette reato, sottoscrivendo più di una
dichiarazione di presentazione di candidatura per le elezioni comunali,
sia punibile con pena edittale più grave (reclusione fino a due anni e
multa fino a lire 20.000) di quella prevista per l'elettore che
commetta reato sottoscrivendo più di una lista di candidati per
l'elezione della Camera dei deputati (reclusione fino a tre mesi ovvero
multa sino a lire 10.000).
La questione non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha nettamente fissato e ribadito
il contenuto ed i limiti di applicazione del principio costituzionale
di eguaglianza, statuendo che, a parità di situazioni, deve
corrispondere parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati
sono riservati a situazioni obbiettivamente diverse: e che spetta
insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parità o la
diversità delle situazioni, pur nel rispetto di criteri di
ragionevolezza nonché degli altri principi costituzionali.
Il caso in esame non si sottrae a questi principi direttivi.
I reati di sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di
candidature o di più liste di candidati, hanno indubbiamente punti di
accostamento, come quello dell'eguale appartenenza alla categoria dei
reati formali, non richiedenti alcun dolo specifico ma solo quello
generico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di apporre
una firma vietata dalla legge: e quello della medesima obbiettività
giuridica, cioè dell'interesse pubblico di assicurare, mediante la
garanzia di un numero minimo di sottoscrittori, la genuinità e la
serietà delle candidature e, di conseguenza, la regolarità di tutte
le operazioni elettorali.
Non può altresì che riconoscersi esatto il rilievo, contenuto
nelle ordinanze del Pretore, che trattasi di reati sottoposti a termini
speciali di prescrizione e non assoggettabili alle norme generali sulla
sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale.
Ma, accanto a questi dati comuni e riferibili alla categoria
generale dei reati elettorali, vi è un dato specifico che deve essere
tenuto essenzialmente presente per stabilire il contenuto e, nel
contempo, segnare i limiti del presente giudizio. Ed è il dato, ben
cognito, che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti,
circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e
l'andamento.
Esula da questa constatazione ogni giudizio comparativo di
congruità o meno circa la misura delle sanzioni comminate per le
ipotesi delittuose suindicate, poiché non spetta alla Corte (come già
enunciato con la sentenza n. 92 del 1963) prendere posizione in ordine
alla preferenza da accordare all'uno o all'altro di due sistemi
legislativi, quando si denuncia la disuguaglianza di disciplina
giuridica in base a rapporti reputati eguali tra loro.
Tal compito spetta al potere legislativo: ed infatti, nel caso in
esame, l'auspicio, poi rimasto finora inattuato, per una
"armonizzazione della misura delle sanzioni" è contenuto fin dalla
relazione al D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, sulle elezioni
amministrative, in relazione al progetto per l'elezione dell'Assemblea
Costituente.
Ma la Corte, per rimanere nei limiti delle proprie funzioni
istituzionali, deve soltanto verificare se, in luogo di una asserita
identificazione assoluta di fattispecie delittuose, sussista invece tra
di esse una qualche diversificazione, che renda non irrazionale una
normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. Il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione dovrebbe
dirsi intaccato od eluso, solo in caso di constatata irrazionalità del
trattamento differenziato, ma non, come la Corte ritiene nel caso in
esame, quando sussistano motivi attendibili per distinguere situazioni,
che, pur partendo da eguali presupposti, vengano poi ad assumere note
distintive per particolari atteggiamenti soggettivi ed oggettivi.
4. - Queste considerazioni conducono alla dichiarazione di
infondatezza delle questioni come sopra sollevate, ferma rimanendo la
dichiarazione di inammissibilità per la questione proposta in
relazione al decreto del Presidente della Regione siciliana.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui giudizi indicati in epigrafe:
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
proposta dalle ordinanze del Tribunale, con riferimento all'art. 70 del
T.U. approvato con decreto 20 agosto 1960, n. 3, del Presidente della
Regione siciliana;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 86 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, e 93 del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, sulla elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, sollevate con le ordinanze del Pretore e del Tribunale di
Caltanissetta in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte