Art. 86
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 1°
Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva