Sentenza n. 45/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1974 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 272/1967
- art. 50legge 272/1967
- art. 51legge 272/1967
- art. 51Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 51 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) e dell'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n.
272 (Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 50 e
51 del predetto testo unico), promossi con quattro ordinanze emesse il
27 maggio 1971 dal tribunale di Ravenna in altrettanti procedimenti
civili vertenti tra Montanari Franco, Montanari Luigi, Montanari Paolo,
Conti Luigi e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, iscritte ai nn. 356, 357, 358 e 359 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 290 del 17 novembre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Montanari Franco, Montanari
Luigi, Montanari Paolo, Conti Luigi e dell'INAIL, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv.Enzo Capaccioli, per Montanari ed altri, l'avv.
Tommaso Fontana, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con quattro ordinanze - aventi identica motivazione - emesse il 27
maggio 1971 nei procedimenti civili promossi, rispettivamente, da
Franco Montanari, Luigi Montanari, Paolo Montanari e Luigi Conti contro
l'INAIL per opporsi al pagamento di sanzioni amministrative loro
inflitte, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
perché recidivi inpunibili nei modi preveduti dal precedente articolo
50, il tribunale di Ravenna sollevava questione di legittimità
costituzionale del citato art. 51, nonché dell'art. 1 della legge 21
aprile 1967, n. 272, avente per oggetto la disciplina della graduazione
delle sanzioni prevedute dai citati artt. 50 e 51, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto d'intervento, chiede che la proposta
questione venga dichiarata infondata.
Si sono costituite in giudizio le parti private, il di cui
patrocinio, richiamandosi alla motivazione dell'ordinanza di rinvio,
chiede che la questione venga dichiarata fondata.
Si è, altresì, costituito l'INAIL, il di cui patrocinio chiede,
invece, che la questione venga dichiarata infondata.
L'INAIL ha insistito in tal senso, oltre che con l'atto di
costituzione, anche con ulteriore memoria depositata il 22 dicembre
1973. Considerato in diritto :
1. - I quattro giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per
essere decisi con unica sentenza, avendo per oggetto le stesse
questioni.
2. - L'art. 50 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le
malattie professionali contempla tre distinte specie di illeciti puniti
con sanzioni penali ed amministrative differenti, costituiti:
a) dall'omessa denunzia dell'imprenditore, punita in via penale con
un'ammenda graduata in proporzione al numero dei dipendenti e in via
amministrativa con una sanzione d'importo pari al premio dovuto per il
periodo non denunziato;
b) dal ritardo nel pagamento del premio, punito in via penale con
l'ammenda fino a lire 80.000 (a norma dell'articolo 195 dello stesso
t.u.) ed, in via amministrativa, con una sanzione pari ad un quinto del
premio non puntualmente versato;
c) dalla presentazione di denunzie infedeli, nonché dalla omessa
denunzia di variazioni del rischio, punita, in via penale, del pari con
l'ammenda fino a lire 80.000 ed, in via amministrativa, con una
sanzione pari alla differenza fra premio dovuto e premio denunziato.
Il successivo art. 51, poi, nell'ipotesi di recidiva in una
qualunque delle infrazioni contemplate nel riportato art. 50, prevede
l'ulteriore sanzione dell'obbligo di rifondere agli istituti
assicuratori le indennità da essi corrisposte ai lavoratori che
abbiano subito infortunio durante il periodo di inadempienza.
Infine, l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272, dispone che le
sanzioni amministrative prevedute nei sopra riportati artt. 50 e 51
possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme
predette sulla base di criteri generali da determinarsi dai consigli di
amministrazione degli istituti assicuratori interessati, criteri che
debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e che, a norma del successivo art. 2, debbono essere
determinati tenendo conto della gravità della inadempienza, in
rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata ed, in
particolare, considerando fra i motivi attenuanti l'evidente buona fede
e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.
L'INAIL ha, in concreto, fatto uso della facoltà di cui all'art. 1
della legge n. 272 del 1967, con deliberazione del consiglio di
amministrazione in data 9 aprile 1968, approvata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in data 12 giugno 1968.
3. - Così precisata quale sia la disciplina legislativa alla quale
si riferiscono le sollevate questioni, è da chiarire che, come si è
esposto in narrativa, secondo le ordinanze di rinvio, tanto l'art. 51
del t.u. n. 1124 del 1965 tanto l'art. 1 della legge n. 272 del 1967
sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto:
a) l'art. 51 prevederebbe una identica, gravissima sanzione quale
l'obbligo di rimborsare agli enti assicuratori l'intero ammontare delle
somme erogate per infortuni avvenuti durante il periodo di
inadempimento, anche se questo fu minimo, per tutte le diverse specie
di violazioni contemplate dal precedente art. 50, che lo stesso
legislatore avrebbe ritenuto di diversa gravità;
b) l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272, disponendo che la
graduazione della sanzione preveduta dall'articolo 51 del t.u. è
facoltativa, permetterebbe che detta sanzione non sia sempre e
necessariamente proporzionata alla gravità dell'illecito commesso.
4. - Chiaritine i termini, nei sensi di cui sopra, passando
all'esame delle prospettate questioni, si rileva:
a) in via pregiudiziale, dal momento che l'INAIL ha provveduto alla
graduazione delle sanzioni prevedute tanto dall'art. 50 quanto
dall'art. 51 del t.u. n. 1124 del 1965, non è rilevante e, quindi, è
inammissibile, la questione di legittimità dell'art. 1 della legge n.
272 del 1967, nella parte in cui, secondo le ordinanze di rinvio,
consentirebbe all'Istituto assicuratore di non disporre la predetta
graduazione;
b) infondata risulta, poi, la questione di legittimità dell'art.
51 del t.u. n. 1124 del 1965, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Tale questione è già stata prospettata a questa Corte sotto il
profilo che la sanzione in detta norma contemplata sarebbe collegata
esclusivamente al verificarsi di un infortunio ed alla sua gravità e
non alla inadempienza, rimettendo, in sostanza, l'applicazione e la
misura della sanzione stessa a circostanze del tutto aleatorie ed
indipendenti dalla volontà dell'obbligato, con la conseguenza di
colpire datori di lavoro, egualmente inadempienti in modo
differenziato, soltanto in funzione del caso concreto.
Con la sentenza n. 64 del 1973 questa Corte, precisata la
situazione normativa e poste in rilievo la peculiarità e specificità
delle esigenze di interesse pubblico alle quali si ispira il sistema
legislativo riguardante l'assicurazione contro gl'infortuni del lavoro,
dichiarava infondata la questione, rilevando che l'art. 51 impugnato
commina eguali conseguenze risarcitorie per coloro che siano da
comprendere nella categoria degli inadempienti reiterati e che tali
conseguenze sono oggettivamente identiche per tutti gli inadempienti,
mentre le differenti loro entità quantitative seguono la variabilità
degli accadimenti umani e, proporzionandosi ad essi, non intaccano la
validità e l'operatività del principio di responsabilità, basato
sull'assunzione aprioristica del rischio, globalmente considerato, nel
suo accidentale verificarsi.
Evidentemente tali considerazioni valgono a dimostrare la
infondatezza della questione anche sotto il diverso profilo ora
prospettato.
Tutte le infrazioni contemplate dall'art. 50 del testo unico,
infatti, anche se in astratto di gravità o di entità diversa, in
concreto hanno in comune la precipua natura di inadempienze da parte
dei datori di lavoro assicurati, con conseguente aggravamento degli
oneri e dei rischi dell'istituto assicuratore, tenuto per legge, anche
nel caso di omessa assicurazione, alle prestazioni in favore dei
lavoratori infortunati.
Di fronte a siffatti inadempimenti, la norma contestata, non
distingue tra datore di lavoro e datore di lavoro, ma valuta il
comportamento oggettivo, particolarmente qualificato dalla recidiva,
facendo corrispondere a parità di comportamento parità di sanzione.
Che se, poi, in concreto tale sanzione quantitativamente, possa
risultare di entità differente seguendo - come è detto nella citata
sentenza - la variabilità degli accadimenti umani e proporzionandosi
ad essi, anche per il caso di diversa gravità dell'inadempimento come
per quello della accidentalità dell'infortunio verificatosi proprio
nel periodo di inadempienza, per le stesse considerazioni contenute
nella più volte richiamata sentenza, il principio di eguaglianza non
risulta violato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n.
272 (sulla "Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt.
50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124"), sollevata dal tribunale di Ravenna
con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 51 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), sollevata con le medesime
ordinanze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte