Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 59

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di

immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1979 dal

Pretore di Carpi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Denti

Maria e Mantovani Calpurnia ed altra e tra Bollini Luciana e Soliani

Vittorina ed altro, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1979, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 398 del 12

dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che con sentenza n. 11/1979, provvisoriamente esecutiva,

il Giudice conciliatore di Carpi aveva dichiarato cessata la proroga

del contratto di locazione dell'immobile sito in Carpi, via Giusti 1,

piano 1, condannando l'inquilina Denti Maria al rilascio alla data

del 31 ottobre 1979 dell'immobile medesimo a favore delle locatrici

Mantovani Calpurnia e Bollini Luciana, delle quali aveva accertato le

necessità abitative; che con sentenza n. 12/1979, provvisoriamente

esecutiva, lo stesso giudice aveva disposto il rilascio alla data del

31 ottobre 1979, in danno della inquilina Bollini e a favore dei

locatori Soliani Vittorina e Vignoli Mario per necessità abitative di

questi ultimi dell'appartamento, sito in Carpi, Via Torricelli 8,

piano 4;

che il Pretore di Carpi, adito dalla Denti, con ricorso notificato

il 18 aprile 1979, per la riforma della sentenza n. 11/1979, e dalla

Bollini per la riforma della sentenza n. 12/1979, - revocata la

provvisoria esecuzione delle due pronunce di prime cure, eseguita

l'ispezione dei locali abitati dai Soliani e Vignoli e riuniti, su

richiesta delle locatrici Mantovani e Bollini, i due procedimenti -

ritenne, con ordinanza emessa il 27 giugno 1979, rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità, sollevata dalla

Bollini in riferimento all'art. 3 Cost. e fatta propria dalla Denti,

dell'art. 59 legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla duplice considerazione

a) che la norma "riconoscendo la facoltà di recesso del locatore solo

nell'ipotesi di contratti soggetti a proroga legale, e dunque solo

nelle ipotesi in cui il conduttore abbia un reddito inferiore agli

otto milioni di lire, negandola invece nei confronti dei conduttori il

cui reddito sia superiore a tale importo, pone in essere, col

riservare ai conduttori meno abbienti una posizione deteriore rispetto

a quella riservata ai conduttori economicamente privilegiati, una

discriminazione irrazionale in riferimento all'art. 3 Costituzione" e

b) che la legge 392/1978 introdurrebbe ingiustificata discriminazione

anche tra i locatori escludendo il recesso, per necessità di

costoro, dai soli contratti non soggetti a proroga; che con la stessa

ordinanza sollevò d'ufficio e giudicò non manifestamente infondata,

in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost., la

questione di legittimità dell'art.56 della legge 392/1978, che

disciplina le modalità del rilascio affidando allo stesso giudice

della cognizione la fissazione della data della esecuzione e, di

conseguenza, ponendo nel nulla gli istituti della graduazione e della

proroga degli sfratti;

che la ordinanza pretorile è stata regolarmente comunicata e

notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 398 del 12 dicembre

1979 e iscritta al n. 710 R.O. 1979, ma non sono pervenuti dalla

cancelleria della Pretura di Carpi i fascicoli d'ufficio e delle

parti; che nessuna delle parti si è costituita in questa sede,

mentre, con atto depositato il 24 dicembre 1979 nella cancelleria

della Corte, ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la

infondatezza delle questioni;

considerato che con sentenza 22/1980 questa Corte, provvedendo su

incidenti, nei quali erano stati denunciati, a volte, il solo art. 59

e, a volte, il solo art. 65, o infine il combinato disposto degli

stessi, ha reputato "ingiustificabile la disparità di trattamento tra

diversi locatori, tutti versanti nel medesimo stato di necessità, ad

alcuni soltanto dei quali consente di ottenere la disponibilità

dell'appartamento dato in locazione laddove il diritto di recesso deve

spettare a tutti i locatori che si trovino nelle medesime condizioni

di necessità previste dall'art. 59, primo comma, n. 1 della legge

392/1978 e prescindere dalla diversa disciplina legale o contrattuale

nella quale esso viene ad operare" e, pertanto, ha dichiarato

illegittimo il combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1 e 65 della

legge 392/1978 nella parte in cui esclude il diritto di recesso per

necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio

1978 e non soggetti a proroga; che, con ordinanza 88 del 1980, ha

colto il senso della sentenza 22/1980 non già in ciò che l'art. 59

fosse in contrasto con l'art. 3 per aver ingenerato discriminazione in

tema di recesso esercitato nei confronti dei conduttori aventi un

reddito inferiore agli otto milioni annui, sibbene in ciò che "la

disparità di trattamento in tema di recesso dovesse essere eliminata

estendendosi il diritto anche ai contratti in corso alla data del 30

luglio 1978 e non soggetti a proroga anziché eliminandosi in ogni

caso la facoltà di recesso" e, pertanto, ha dichiarato per un verso

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge 27

luglio 1978, n. 392 nella parte in cui esclude il diritto di recesso

per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30

luglio 1978 e non soggetti a proroga, perché già dichiarato

illegittimo con sentenza n. 22 del 1980, e per altro verso

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978 perché già ritenuta non

fondata con la sentenza 22/1980 (risultati ribaditi con la ordinanza

130/1980, dichiarativa della manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59

n. 1, 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già dichiarate

manifestamente infondate con la ordinanza n. 88 del 1980); che, tali

essendo i precedenti, la Corte non può non dichiarare manifestamente

infondata la prima questione di costituzionalità sollevata

nell'ordinanza di rimessione per essere stata questa ritenuta fondata

nelle decisioni passate in rassegna, a nulla rilevando che il pretore,

in ciò seguendo alcuni dei giudici di merito, sulle cui ordinanze fu

resa la sentenza 22/1980, abbia scelto a bersaglio il solo art. 59,

comecché offensivo dell'art. 3, e abbia argomentato anche dalla

diversa consistenza dei redditi annui dei conduttori, peraltro non

accertata - almeno a stare alla ordinanza di rimessione (i fascicoli -

lo si ripete - non sono stati trasmessi) - in concreto dal giudice a

quo; che, anche in considerazione della revoca, disposta dal Pretore,

della provvisoria esecuzione delle sentenze di rilascio rese dal

Conciliatore di Carpi, si appalesa allo stato manifestamente

irrilevante la questione di legittimità dell'art. 56 della legge 392

del 1978, che disciplina le modalità del rilascio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità

dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già tale giudicata,

a seguito della sentenza 22/1980, con le ordinanze 88/1980 e 130/1980,

e inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di

costituzionalità dell'art. 56 della stessa legge; questioni sollevate

dal Pretore di Carpi con ordinanza 27 giugno 1979 (n. 710/1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte