Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, primo e

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt.

10, primo e secondo comma, n. 11 e 11, n. 6, della l. 9 ottobre 1971,

n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria) e del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

promossi con ordinanze emesse il 17 maggio 1980 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Forlì e il 21 ottobre 1980 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo, iscritte

rispettivamente al n. 722 del reg.ord. 1980 e al n. 36 del reg. ord.

1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325

dell'anno 1980 e n. 77 dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Società

CO-FA di Balzani Aldo e C., che aveva proposto ricorso avverso

l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Forlì con cui le erano

state contestate varie violazioni alla normativa sull'IVA con

conseguente irrogazione della pena pecuniaria di lire 82.653.000, la

Commissione tributaria di 1° grado di Forlì sollevava, con ordinanza

del 17 maggio 1980, questione di legittimità costituzionale

dell'intero titolo III del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento

all'art. 76 Cost., "sotto il profilo della carenza di delega

dell'art. 10, comma II, n. 11 della legge n. 825 del 1971", deducendo

l'estrema genericità con cui il legislatore delegante avrebbe

disciplinato il sistema sanzionatorio in materia di IVA;

che, inoltre, la stessa commissione sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, 1° comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata

violerebbe i limiti della delega di cui al citato art. 10 della legge

n. 825 del 1971, la quale prevedeva il mero adeguamento della

disciplina vigente alla nuova normativa, anche attraverso il

perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative; mentre la

norma delegata ha profondamente innovato rispetto al sistema previsto

dalla legge n. 4 del 1929, attribuendo in particolare all'Ufficio

IVA, e non più all'intendente di finanza, la competenza

all'irrogazione della pena pecuniaria e non prevedendo più la fase

preliminare diretta a valutare la responsabilità del trasgressore;

che nel corso di un procedimento di appello promosso

dall'Ufficio IVA di Cuneo avverso la decisione della locale

Commissione tributaria di I grado, che aveva parzialmente accolto il

ricorso della s.r.l. "Biscotti Saint Luc italiana" contro l'avviso di

accertamento e di irrogazione della pena pecuniaria di lire

5.312.736, la Commissione tributaria di II grado della stessa città

sollevava, con ordinanza del 21 ottobre 1980, questioni di

legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe alle precedenti;

che, in particolare, il giudice rimettente deduce che l'art. 58

citato, stabilendo che l'ufficio IVA procede all'irrogazione delle

pene pecuniarie inaudita altera parte, senza la previsione di alcuna

normativa a tutela del contribuente nella fase amministrativa di

accertamento delle violazioni, da un lato denuncerebbe la carenza

della delega legislativa contenuta negli artt. 10, 2° comma n. 11 e

11 n. 6 legge 825/71, per la mancata previsione della tutela del

contribuente nella fase amministrativa d'accertamento delle

violazioni; e, dall'altro, determinerebbe la violazione da parte

della norma delegata dell'art. 10, I comma, della citata legge

delega, che assicura la tutela del contribuente;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni

proposte;

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle

questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che circa la censura concernente gli artt. 10, II comma, n. 11 e

11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 per carenza

nell'indicazione di criteri direttivi in materia di sistema

sanzionatorio e di tutela del contribuente in sede amministrativa,

essa è chiaramente infondata: da un lato, infatti, le norme

deleganti appaiono dettare principi e criteri direttivi

sufficientemente precisi e dettagliati, e, dall'altro, la tutela del

contribuente è perfettamente assicurata in sede contenziosa, mentre,

come costantemente affermato da questa Corte (da ult., ord. n. 503

del 1987), il principio del c.d. giusto procedimento in sede

amministrativa non è assistito da garanzia costituzionale;

che, poi, per quanto concerne l'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633 - nelle parti in cui attribuisce all'ufficio

dell'imposta sul valore aggiunto il potere di procedere

all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e dispone

che l'irrogazione delle sanzioni viene comunicata al contribuente con

lo stesso avviso di rettifica e di accertamento - rientrava

nell'ambito della sfera di discrezionalità del legislatore delegato,

nel quadro della riforma del sistema tributario, disciplinare la

materia, anche, ovviamente, modificando il procedimento di

accertamento;

che, peraltro, non può non rilevarsi che la normativa censurata

senza dubbio risponde ai criteri (art. 10, I e II comma, n. 11

legge-delega) della semplificazione dei rapporti tributari e del

perfezionamento del sistema delle sanzioni; e che, sul punto della

tutela del contribuente, possono ripetersi le considerazioni già

svolte;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 10, II comma n. 11, e 11, II comma, n. 6

della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento

all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì

e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, I e II comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost.,

dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di

Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte