Sentenza n. 45/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno
1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a
carico di Dal Bo Maurizio, iscritta al n. 546 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto, tra
l'altro, il reato di insubordinazione con ingiuria (art. 189 cod.
pen. mil. di pace) commesso in una pubblica via da un militare non in
servizio in danno di un superiore per cause ritenute estranee al
servizio ed alla disciplina militare, il Tribunale militare di
Padova, considerando che l'applicabilità del reato speciale di
insubordinazione, in luogo del corrispondente reato comune contro la
persona tra militari (artt. 222 e segg. cod. pen. mil. di pace),
dipendeva nella specie dalla sola circostanza dell'essere stato il
fatto commesso alla presenza di altri militari riuniti per servizio,
ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1991, una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 199 del predetto codice,
assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost.
Ad avviso del Tribunale rimettente, sarebbe innanzitutto violato
il principio di uguaglianza, perché la suddetta circostanza -
presenza di militari riuniti per servizio - non potrebbe costituire
ragione sufficiente per parificare nel trattamento penalistico i
fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina
militare a quelli commessi per cause inerenti al detto servizio o
disciplina. Sarebbe violato, inoltre, il principio di democraticità
dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma, Cost.), dato che in
base ad esso solo effettive esigenze della disciplina militare
possono consentire l'imposizione ai militari di normative più
rigorose di quelle riguardanti i cittadini in genere (cfr. art. 3,
legge 11 luglio 1978, n. 382).
Atteso, poi, che nel caso di specie l'offesa al superiore aveva
avuto causa nell'esercizio da parte di quest'ultimo di funzioni di
polizia giudiziaria, e sarebbe stata, perciò, astrattamente
qualificabile come oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod.
pen.), il Tribunale ravvisa un ulteriore profilo di violazione del
principio di uguaglianza nel fatto che l'applicabilità, in luogo di
tale reato, di quello più grave di insubordinazione - e la
conseguente impossibilità di dar rilievo all'esimente di cui
all'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n.
288 - dipende dall'essere stato il reato commesso in presenza di
militari riuniti per servizio: circostanza, questa, che è a suo
avviso "del tutto estrinseca all'area degli interessi tutelati".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare
di Padova dubita che l'art. 199 del codice penale militare di pace,
nella parte in cui dispone che i reati speciali di
insubordinazione(nella specie, con ingiuria), pur se trattisi di
fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina
militare, siano integrati in base alla sola circostanza della
presenza di militari riuniti per servizio, contrasti:
con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della ritenuta
inidoneità di detta circostanza, da un lato a parificare il
trattamento dei fatti commessi per cause estranee ovvero per cause
inerenti al servizio ed alla disciplina militare e, dall'altro, - ove
si tratti di offese arrecate a pubblici ufficiali - a differenziarlo
rispetto al delitto comune di oltraggio (art. 341 cod. pen.),
soprattutto in riferimento alla conseguente inapplicabilità della
scriminante degli atti arbitrari di cui all'art. 4 decreto
legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944;
col principio di democraticità dell'ordinamento militare (art.
52, ultimo comma, Cost.), dato che il rilievo conferito alla predetta
circostanza non sarebbe imposto da effettive esigenze della
disciplina militare, solo in presenza delle quali è giustificabile
l'imposizione ai militari di una normativa più rigorosa di quella
comune.
2. - La questione non è fondata.
A tenore della norma impugnata, l'estraneità della causa che ha
dato origine a fatti di insubordinazione od abuso di autorità non
vale ad escludere l'applicabilità dei corrispondenti reati speciali
configurati nei capi III e IV del titolo III del codice penale
militare di pace - ed a far ritenere quindi integrati solo i comuni
reati militari contro la persona, di cui gli artt. 222 e segg. dello
stesso codice - quando, tra l'altro, tali fatti siano commessi alla
"presenza di militari riuniti per servizio".
L'enucleazione di tale circostanza come ragione di per sé
sufficiente all'applicazione della più rigorosa normativa speciale
è coerente col sistema del codice, dato che questo prevede, tra le
circostanze aggravanti comuni dei reati militari, la loro commissione
"alla presenza di tre o più militari o comunque in circostanze di
luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo" (art. 47, n.
4). Rispetto a tale circostanza comune, quella in questione si
caratterizza anzi per un elemento ulteriore, dato che si richiede che
i militari presenti al fatto siano "riuniti per servizio".
È incontestabile che, in siffatte condizioni, sia dato
riscontrare una significativa lesione del bene della disciplina
militare, idonea a giustificare un trattamento penale più severo,
dato che la commissione del fatto in presenza di militari riuniti per
servizio comporta un evidente pericolo di diffusione delle condotte
inosservanti del rapporto gerarchico o dei doveri di comportamento
del superiore. Tale presenza implica, inoltre, in caso di
insubordinazione, un'ulteriore lesione della posizione di supremazia
di quest'ultimo e, in caso di abuso di autorità, una menomazione
aggiuntiva della dignità del militare subordinato.
La norma impugnata trova perciò razionale fondamento nelle
esigenze di coesione dei corpi militari che stanno alla base della
disciplina speciale, sicché essa non può dirsi in contraddizione
con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle
Forze Armate (art. 52, ultimo comma, Cost.). Né può ritenersi
violato il principio di uguaglianza, dato che la circostanza in
esame, per la sua già illustrata inerenza ad effettive esigenze di
disciplina militare, costituisce sufficiente elemento di
differenziazionesia rispetto ai reati militari contro la persona, sia
rispetto al comune delitto di oltraggio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 199 del codice penale militare di pace, nella parte in cui
dispone l'applicabilità del reato speciale di insubordinazione ai
fatti commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina
militare, per la sola circostanza della presenza di militari riuniti
per servizio, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo
comma, della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con
ordinanza del 5 giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte