Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2,

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

30-bis quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza

emessa il 27 maggio 1998 dal Tribunale di sorveglianza di

Caltanissetta sull'istanza proposta da Salvatore David La Franca,

iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta,

chiamato a decidere sul reclamo proposto da un detenuto in espiazione

di pena contro il rigetto di un'istanza di permesso premio, con

ordinanza emessa il 27 maggio 1998 ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2,

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),

30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà);

che l'art. 236 delle norme di coordinamento del codice di

procedura penale prevede che nelle materie di competenza del

tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni

processuali della legge n. 354 del 1975, le quali disciplinano il

procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 30-bis,

quarto comma, da applicare ai permessi premio per il richiamo

espresso dell'art. 30-ter, comma 7), stabilendo che il giudice

competente provvede, assunte, se del caso, sommarie informazioni,

entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo;

che queste disposizioni - denunciate nella parte in cui non

consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 del codice di

procedura penale, i quali, per il procedimento di esecuzione,

prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore

dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire -

violerebbero: a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole

disparità di trattamento del detenuto che ha proposto reclamo in

materia di permessi premio o che è parte negli altri procedimenti di

sorveglianza, per i quali varrebbero, invece, le garanzie proprie

della giurisdizione, assicurate, appunto, dagli artt. 666 e 678 cod.

proc. pen; b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché

il procedimento di decisione del reclamo non consentirebbe di dare

comunicazione dell'udienza all'interessato ed al suo difensore, così

ledendo il diritto alla difesa ed il contraddittorio, in un

procedimento al quale dovrebbe sempre partecipare, ad avviso del

giudice rimettente, il solo pubblico ministero; c) l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, in quanto la mancanza di garanzie proprie

della giurisdizione nel procedimento di decisione del reclamo

violerebbe il principio della funzione rieducativa della pena;

che il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto

legislativo n. 271 del 1989, 14-ter, primo, secondo e terzo comma, e

30-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non

consentivano l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di

procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del

magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione

il periodo trascorso in permesso premio (sentenza n. 53 del 1993); lo

stesso giudice ritiene che analoghe ragioni debbano portare,

attraverso una pronuncia di incostituzionalità, all'applicazione

della medesima disciplina anche al procedimento di reclamo in materia

di permessi premio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che, nel procedimento per la decisione sul reclamo

proposto dal detenuto contro il rigetto dell'istanza di permesso

premio, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, fissando

l'udienza in camera di consiglio, ha disposto che ne fosse dato

avviso, oltre che al procuratore generale, anche all'interessato ed

al suo difensore, facendo così applicazione di regole, desunte dal

sistema, che assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di

difesa ed il contraddittorio, garantiti anche nel procedimento di

reclamo in materia di permessi premio, come del resto ha di recente

ritenuto la Corte di cassazione, affermando che in tale materia

trovano applicazione le norme relative al procedimento in camera di

consiglio (artt. 666 e 678 cod. proc. pen.);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile, essendo stata

prospettata sulla base di un'interpretazione delle norme denunciate

diversa da quella seguita dal giudice rimettente e già applicata nel

procedimento principale (cfr. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 237 del

1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 30-bis

quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbrazio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte