Sentenza n. 45/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
citata
- art. 5d.l. 726/1984
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 5legge 338/1989
- art. 1legge 338/1989
- art. 2legge 510/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, recante: "Misure urgenti a sostegno e ad
incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni,
limitatamente all'articolo 5, come modificato -quanto al comma 7 -
dall'articolo 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e come integrato quanto ai commi
9-bis e ter, dall'art. 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, giudizio iscritto al
n. 127 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avvocato Edoardo Ghera per i presentatori Daniele
Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, l'avvocato Mario
Salerni per l'associazione Progetto Diritti ed altri, e l'avvocato
Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato
per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione
comunista.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione,
presentata l'8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1999, n. 57, sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e
ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni,
limitatamente all'articolo 5?".
2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza in data
7-13 dicembre 1999, verificata la regolarità della richiesta, ha
provveduto ad integrare il quesito, in considerazione del fatto che
la norma che ne costituisce oggetto è stata, in parte, modificata
dall'art. 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in
legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché dall'art. 2, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n.
608. L'Ufficio centrale ha quindi dichiarato legittima la richiesta
sul seguente quesito, così riformulato: "Volete voi che sia abrogato
il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e
successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5, come
modificato - quanto al comma 7 - dall'art. 1, decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, conv. dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e come
integrato - quanto ai commi 9-bis e ter - dall'art. 2, decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, conv. dalla legge 28 novembre 1996, n. 608?",
stabilendo altresì che la denominazione del referendum sia:
"Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time): Abolizione dei
vincoli".
3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente di questa Corte, ha fissato il giorno 13 gennaio 2000
per la conseguente deliberazione, dandone comunicazione ai
presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352.
Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, quali
presentatori della richiesta, hanno depositato memoria, ai sensi
dell'art. 33, terzo comma, della legge da ultimo citata, nella quale
sostengono che il quesito non contrasterebbe con i limiti stabiliti
dall'art. 75 della Costituzione e neppure riguarderebbe una norma
strumentale all'attuazione di trattati internazionali, dato che il
termine per il recepimento della direttiva n. 97/1981/CE del 15
dicembre 1997 non è ancora scaduto e, comunque, l'abrogazione della
norma non violerebbe i principi da essa stabiliti. Il quesito avrebbe
anche i previsti requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza, in
quanto sarebbe palese l'intento di eliminare la disciplina
vincolistica del rapporto di lavoro part-time allo scopo di
liberalizzarlo ed assoggettarlo alle disposizioni generali sui
contratti.
4. - Hanno altresì presentato, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti, una memoria unica l'associazione Progetto Diritti, la
Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base, il Centro di
ricerca ed elaborazione per la democrazia le quali deducono
l'inammissibilità della richiesta referendaria, in quanto il quesito
sarebbe privo dei requisiti di univocità e chiarezza.
4.1. - Tre distinte memorie, di contenuto sostanzialmente identico,
sono state depositate il 10 gennaio 2000: la prima, dalla Federazione
dei Verdi, in persona del responsabile nazionale del settore
economia, dall'Associazione nazionale per la sinistra, in persona del
presidente pro-tempore e da Alfiero Grandi, nella qualità di
responsabile lavoro dei D.S.-Democratici di sinistra; la seconda, dal
Partito della Rifondazione comunista, in persona del segretario
generale; la terza dal Comitato per le libertà e i diritti sociali,
in persona del presidente pro-tempore.
Nelle memorie, premessa la ritenuta ammissibilità del deposito
degli atti, si sostiene che la richiesta referendaria violerebbe gli
artt. 3, secondo comma, 4, 32 e 35 della Costituzione e sarebbe
comunque inammissibile in quanto contrastante con gli obblighi della
direttiva comunitaria n. 97/1981/CE.
5. - Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2000 hanno
partecipato, per i presentatori della richiesta, gli avvocati Edoardo
Ghera, Sergio Magrini e Antonio Vallebona, illustrando e ribadendo le
argomentazioni a sostegno del referendum.
Inoltre, sono stati ammessi ad illustrare le rispettive memorie,
con riserva di ogni decisione in ordine all'ammissibilità della loro
partecipazione, gli avvocati Piergiovanni Alleva e Mario Salerni. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, a seguito
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13
dicembre 1999, che ne ha dichiarato la legittimità, provvedendo
all'integrazione del quesito, investe l'art. 5 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad
incremento dei livelli occupazionali), come modificato ed integrato -
quanto ai commi 7, 9-bis e 9-ter - dall'art. 1, decreto legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 339, e
dall'art. 2, decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in
legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale disciplina il rapporto di
lavoro subordinato privato a tempo parziale.
2. - In via preliminare va dichiarata, per le ragioni
specificamente indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del
2000, la ricevibilità delle memorie provenienti dai soggetti diversi
dai presentatori del referendum ed è altresì ammissibile la loro
illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio del 13
gennaio 2000.
3. - Il giudizio per l'ammissibilità della richiesta referendaria
postula che si accerti se la stessa sia in contrasto con i limiti
posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o con quelli
desumibili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da
un'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (ex
plurimis: sentenza n. 33 del 1997). Il giudizio va in particolare
esteso, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n.
27 del 1997), a verificare la compatibilità del quesito con le
prescrizioni delle direttive comunitarie (sentenze n. 36 del 1997, n.
64 del 1990), qualora, come accade nella specie, queste siano idonee
a produrre effetti tali da inibire l'abrogazione delle norme interne,
in quanto preclusiva del corretto adempimento degli obblighi
derivanti allo Stato italiano dal diritto comunitario derivato
(sentenza n. 36 del 1997).
Sotto questo profilo va premesso che la disciplina recata dall'art.
5 della legge n. 863 del 1984 rientra nel campo di applicazione della
direttiva comunitaria 97/1981/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non
ancora recepita nel nostro ordinamento, la quale è diretta
specificamente ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni
intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES. Il predetto
accordo, dopo avere stabilito, tra l'altro, il principio di non
discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e il
principio di agevolazione dello sviluppo del lavoro a tempo parziale,
in particolare prevede l'opzione di fondo per il principio pro rata
temporis (clausola 4.2), nonché la tendenziale eliminazione degli
"ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare
le possibilità di lavoro a tempo parziale" (clausola 5.1, lett. a).
Premesso che, in forza dell'art. 11 della Costituzione, di fronte
alla normativa comunitaria "l'ordinamento interno si ritrae e non è
più operante" (sentenza n. 285 del 1990), si può dire che gli
indicati obiettivi comunitari trovano una sia pure parziale ed
anticipata conformazione nel vigente ordinamento interno, appunto
nella disciplina recata dall'art. 5 della legge n. 863 del 1984. Ed
infatti la giurisprudenza ordinaria ha valorizzato la ratio legis di
questo atto normativo individuandola nell'intento di agevolare, anche
sul piano previdenziale, il modulo lavorativo del tempo parziale e
anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che il
legislatore ha avuto di mira in questa legge "la "flessibilità" e
l'occupazione nel loro complesso" (sentenza n. 202 del 1999). In
particolare si può ritenere che, nell'ambito di questa disciplina,
siano sostanzialmente coerenti con la direttiva alcune disposizioni
della citata disciplina legislativa, poiché appaiono già di per sé
stessi ispirati al principio pro rata temporis sia il comma 5
dell'art. 5, che regola il calcolo dei contributi, sia il comma 12,
che stabilisce il criterio di computo dei lavoratori part-time ai
fini del calcolo del numero dei lavoratori dell'azienda. Mentre al
principio della rimozione degli ostacoli di natura giuridica al
lavoro a tempo parziale appaiono ispirati sia la disposizione del
comma 3-bis che regola alcune situazioni di prelazione dei lavoratori
a tempo parziale in caso di assunzione di lavoratori con contratti a
tempo pieno, sia il comma 11, che disciplina il trattamento
pensionistico in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale e viceversa.
Si può quindi ritenere che le predette disposizioni e, più in
generale, la complessiva disciplina posta dallo stesso art. 5 abbiano
già realizzato, in una sorta di anticipazione della citata direttiva
97/1981/CE, un nucleo minimo di regole che, da un lato, agevolano il
lavoro a tempo parziale e, dall'altro lato, costituiscono una forma
di protezione del lavoratore part-time. Tale nucleo minimo essenziale
non può essere totalmente rimosso, nell'ordinamento interno, se non
attraverso la contemporanea sostituzione con disposizioni a loro
volta conformi, proprio perché l'entrata in vigore della direttiva
ha determinato il formarsi, durante la pendenza del termine, di una
situazione di pre-conformazione all'obbligo di adeguamento, che
preclude l'adozione di atti collidenti con i principi della
direttiva.
È invero pacifico, nella giurisprudenza comunitaria, che gli Stati
membri hanno il dovere, ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato, di
leale cooperazione, che impone, tra l'altro, di astenersi
dall'adottare, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
della direttiva ed il termine assegnato per il suo recepimento,
qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del
risultato prescritto (Corte di giustizia, 18 dicembre 1997 in causa
C-129/1996). Ciò è tanto più vero, nel caso di specie, non solo
perché il termine di attuazione della direttiva è già scaduto il
20 gennaio 2000 rendendo così formalmente inadempiente lo Stato
italiano, ma anche perché sia il ventiduesimo "considerando" della
direttiva sia la clausola 6.2 dell'allegato accordo quadro
stabiliscono espressamente che in ragione della direttiva non può
essere giustificato alcun "regresso" rispetto alla situazione vigente
in ciascuno Stato membro per quanto riguarda il livello generale di
protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso.
L'abrogazione, in via referendaria, del citato art. 5 determinerebbe
invece l'eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella
vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale,
così da porre in essere una situazione tale da far sorgere la
responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di uno
specifico obbligo comunitario (cfr. sentenze n. 26 del 1993 e n. 64
del 1990), con conseguente violazione dell'art. 75, secondo comma,
della Costituzione.
Sotto questo profilo sussiste quindi una precisa ragione di
inammissibilità del quesito referendario relativo all'art. 5 della
legge n. 863 del 1984, il quale, peraltro, allo stato, è tuttora
vigente, non risultando fino ad ora pubblicati ed efficaci
preannunciati atti legislativi, che, recependo la direttiva
comunitaria, stabiliscano una differente disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del decreto
legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984,
n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data
7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte