Corte costituzionale

Sentenza n. 450/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/12/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44, ultimo

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 40, terzo comma,

del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra) promossi con tre ordinanze emesse

dalla Corte dei conti iscritte rispettivamente ai nn. 410, 422 e 423

del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica nn. 23 e 25, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 (R.O. n. 410) la Corte

dei conti - Sez. I Giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul

ricorso proposto da Maria Lozito, vedova dell' ex militare Giacomo

Bassi, avverso il Ministero del Tesoro, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31

della Costituzione, dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo

1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di

guerra), nella parte in cui nega alla vedova il trattamento

pensionistico di guerra se il matrimonio è durato meno di un anno e

non sia nata prole.

Nota l'ordinanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.

123 del 1990, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 81, terzo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092 (T.U. delle norme sul trattamento

di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nonché

dell'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n.1646

(Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro) e dell'art. 10, settimo comma, della legge 6

agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento

quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), nella

parte in cui tali norme precludono alle vedove il diritto di

conseguire il trattamento pensionistico quando il matrimonio sia

durato meno di due anni.

Non sembra dubbio al Collegio che i principi desumibili da questa

sentenza possano essere estesi anche alle richiamate norme

dell'ordinamento pensionistico di guerra, nelle quali non è dato

rinvenire una ratio diversa da quella insita nelle disposizioni che

sono state caducate col citato giudizio di legittimità

costituzionale.

Anche nella pensionistica per causa bellica la limitazione di cui

si discute sarebbe riposta, infatti, nel volersi evitare iniziative

maliziose e fraudolente per l'erario; tuttavia, il mero decorso del

tempo - fissato in un anno - per il riconoscimento del diritto, con

un irrazionale collegamento unicamente ad accadimenti futuri ed

imprevedibili, sarebbe discriminatorio ex art. 3 della Costituzione,

con negativa incidenza anche sui valori inerenti alla compagine

familiare, protetti dai successivi artt. 29 e 31.

Ricordano, in proposito, i remittenti che è riconosciuto il

diritto a pensione in favore dei soggetti assimilati, in presenza di

procura alle nozze, ovvero per avvenute pubblicazioni matrimoniali,

come nel punto specifico riconosciuto dalla Corte costituzionale; ed

ancora, in caso di accertata e documentata convivenza preesistente.

Ed osserva il Collegio che l'ordinamento vigente mentre nei casi

enunciati privilegia la presunzione di un futuro matrimonio, al

contrario, ed è la situazione odierna, per l'ipotesi di nozze successive, discrimina la donna che abbia effettivamente contratto

sposalizio, sia pure successivamente alla data in cui sono state

contratte le ferite o malattie, per il solo fatto che esso ha avuto

una durata inferiore ad un anno senza che sia nata prole.

Con altre due ordinanze, emesse rispettivamente dalla Sezione III

giurisdizionale per le pensioni di guerra il 6 dicembre 1990 (R.O. n.

422 del 1991) nel giudizio proposto da Rina Ricci Mingani e dalla

Sezione IV giurisdizionale per le pensioni di guerra il 2 gennaio

1991 (R.O. n. 423 del 1991) nel giudizio proposto da Maria Danile, è

stata sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione,

analoga questione di legittimità del già menzionato art. 44, ultimo

comma, della legge 18 marzo 1968 n. 313, nonché (ord. n. 422)

dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo

unico della norme in materia di pensioni di guerra). Considerato in diritto

1. - Le ordinanze concernono identica questione: i relativi

giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1 - L'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313

(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e l'art.

40, terzo comma, del successivo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)

stabiliscono che il coniuge superstite ha diritto alla pensione di

guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in

cui sono state contratte dal dante causa le ferite o malattie, sia

durato in assenza di prole non meno di un anno.

2.2 - I giudici a quibus ravvisano confliggenti con gli artt. 3,

29 e 31 della Costituzione le disposizioni indicate poiché inerenti

a un rapporto - quello coniugale - non sottoponibile, in ordine alla

pensione, a limitazioni temporali.

3. - La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo, recentemente, di riconoscere ed

affermare che nella sfera personale di chi siasi risolto al

matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente

incidere alcunché di estraneo, al di fuori cioè di quelle sole

regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo,

cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti,

è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile,

attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e

alle sue fondamentali istanze. Esso si sottrae, dunque, ad ogni forma

di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in

origine, dall'ordinamento.

Così, ricorda la Corte, sono state già espunte dall'ordinamento

medesime disposizioni di stato, nell'ambito delle subordinazioni

militari, che avevano introdotto remore alla libera determinazione

alle nozze (sent. n.73 del 1987); così ancora, normativa contigua a

quella ora in esame - durata nel tempo - influente sulla

regolamentazione pensionistica sia nell'area dell'impiego pubblico

che in quella del settore privato (sent. n.123 del 1990 e sent. n.189

del 1991).

Né in contrario sembra validamente opponibile la differente

natura, certamente esistente, della pensione per causa bellica

rispetto a trattamenti a contenuto eminentemente previdenziale.

Si è infatti posto in luce più sopra che possibili

condizionamenti trascendono la specificità dell'istituto

pensionistico, assumendo una negativa connotazione nell'ordinamento

positivo in generale.

D'altra parte, la normazione del settore riconosce, per talune

specifiche ipotesi, diverse dall'attuale ma che tuttavia dimostrano

il favor legislativo nell'area, il diritto a pensione addirittura per

soggetti che non avessero potuto contrarre - a causa degli eventi di

guerra - il matrimonio: l'antecedente procura alle nozze, l'accertata

precedente convivenza, ovvero - come introdotto da questa stessa

Corte con sentenza n. 5 del 1986 - le intervenute pubblicazioni

matrimoniali.

Sicché, come è autorevolmente riconosciuto anche in dottrina, i

contenuti pensionistici in discorso non vanno ristretti all'ambito di

un mero presupposto assicurativo, restando anche positivamente

affermato, invece, che il relativo trattamento costituisce atto "di

solidarietà da parte dello Stato" (art. 1 d.P.R. n. 915 cit.) nei

confronti dei soggetti cui viene corrisposto; tant'è che, tra

l'altro, su di esso viene, poi, negativamente a incidere un nuovo

matrimonio (artt. 42 e 70 del d.P.R. n. 915).

Conclusivamente perciò, le disposizioni in esame si rivelano -

nel quadro proprio del vincolo di coniugio - in contrasto con i

parametri costituzionali invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313

(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e

dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in

cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di

guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in

cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata

la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata

prole ancorché postuma, meno di un anno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte