Sentenza n. 450/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 6/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto
comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di
previdenza per gli ingegneri e gli architetti), con le modificazioni
ed integrazioni apportate dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290, e
della legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni
previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della
determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza),
promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1993 dal Pretore di
Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Barbieri Riccardo
ed altri e la Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 201 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Barbieri Riccardo ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'Avv. Manlio Abati per Barbieri Riccardo ed altri e
l'Avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni ingegneri
ex dipendenti dello Stato e titolari di pensione di vecchiaia a
carico del Tesoro contro la Cassa Nazionale di Previdenza e
assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, il Pretore di Reggio
Emilia, con ordinanza del 16 febbraio 1993, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio
1981, n. 6, nella parte in cui non prevede che l'esclusione
dall'iscrizione alla Cassa e dall'obbligo conseguente di
contribuzione "debba rimanere anche per gli ingegneri ed architetti
che, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un
rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue
aziende autonome, abbiano conseguito la pensione di vecchiaia per
raggiunti limiti di età e non possano fruire, per la successiva
attività professionale, di supplemento di pensione ex art. 6 legge
11 ottobre 1990, n. 290, siccome statuito da Corte cost. n. 259 del
1992".
Ad avviso del giudice remittente, nel caso in esame non ricorre la
ratio decidendi sottesa alla citata sentenza di questa Corte, che ha
dichiarato infondata la medesima questione in considerazione della
possibilità per i ricorrenti di far valere le contribuzioni versate
al fine di ottenere un supplemento di pensione mediante
ricongiunzione presso l'ente erogatore, ai sensi dell'art. 6 della
legge n. 290 del 1990. Tale possibilità non sussiste per gli odierni
ricorrenti, iscritti alla Cassa dopo il collocamento in quiescenza
come dipendenti statali, essendo l'istituto del supplemento di
pensione sconosciuto all'ordinamento pensionistico del settore
statale, come ha precisato la circolare 13 marzo 1992, n. 24, del
Ministero del tesoro.
Pertanto la questione viene riproposta limitatamente alla
categoria dei liberi professionisti titolari di pensione a carico
dello Stato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., perché la norma
impugnata impone loro un onere di contribuzione senza il
corrispettivo della maturazione di un diritto alle prestazioni della
Cassa e non correlato a una situazione di bisogno.
In subordine, qualora la Corte non intendesse discostarsi dalla
precedente statuizione, l'ordinanza di rimessione impugna l'articolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 "nella parte in cui non
prevede la possibilità di supplemento di pensione per i liberi
professionisti che, collocati in quiescenza per raggiunti limiti di
età a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con
lo Stato o sue aziende autonome, successivamente esercitino in modo
continuativo attività libero-professionale con iscrizione
obbligatoria alla Cassa convenuta".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione
concludendo nei medesimi sensi.
Le parti costituite ribadiscono che per il libero professionista
pensionato statale è esclusa la possibilità di richiedere la
ricongiunzione all'ordinamento del settore statale, ai fini del
diritto e della misura di un'unica pensione, in quanto la cessazione
del rapporto presso le amministrazioni statali comporta anche la
definizione della posizione previdenziale, sicché non esiste la
possibilità di liquidazione di un supplemento di pensione dopo la
concessione del trattamento di quiescenza.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che sia
dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, e
inammissibile quella, proposta in via subordinata, in relazione alla
legge n. 322 del 1958.
L'interveniente osserva che ratio decidendi fondamentale della
sentenza di questa Corte n. 259 del 1992 è il carattere
solidaristico della Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli
architetti, e che tale carattere non è stato essenzialmente
modificato dai limiti introdotti della legge n. 290 del 1990 alla
possibilità di ottenere il rimborso dei contributi versati da parte
di coloro che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato
il diritto alla pensione o da parte dei superstiti.
L'altra questione, formulata in via subordinata e condizionata, è
inammissibile sia perché la legge censurata non ha alcuna attinenza
con i supplementi di pensione, il cui divieto per i pensionati
statali va semmai ricercato all'interno dell'ordinamento
pensionistico dello Stato, sia perché è irrilevante ai fini del
giudizio a quo ove si controverte dell'obbligo dell'iscrizione alla
Cassa degli ingegneri e degli architetti. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 - nella parte in cui
non conserva l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza
per gli ingegneri e gli architetti dei professionisti titolari di
pensione a carico di una forma di previdenza cui erano
obbligatoriamente iscritti in dipendenza
di una pregressa attività di lavoro subordinato o autonomo - già
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 259 del 1992,
è riproposta, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di
Reggio Emilia limitatamente agli ingegneri e agli architetti
collocati in quiescenza a carico del Ministero del tesoro in seguito
alla cessazione di un pregresso rapporto di impiego con lo Stato o
con un'azienda autonoma statale.
2. - La questione non è fondata.
Essa è stata riformulata, nel limite indicato, sulla base di una
non corretta valutazione della ratio decidendi della sentenza citata,
ritenuta dal giudice remittente essenzialmente dipendente dall'art. 6
della legge 11 ottobre 1990, n. 290, che agli ingegneri e agli
architetti titolari di pensione (non solo di anzianità, come
previsto per tutti i liberi professionisti dall'art. 1, comma 5,
della legge 5 marzo 1990, n. 45) a carico di altro istituto
previdenziale attribuisce la facoltà di utilizzare la successiva
contribuzione alla Cassa di previdenza della professione per ottenere
un supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente
erogatore. Posto che allo Stato erogatore delle pensioni ai propri
ex dipendenti non convengono né la qualifica di ente pubblico, né
quella di istituto previdenziale, si argomenta che il diritto di
ricongiunzione non è concesso agli ingegneri e agli architetti
titolari di pensione a carico dello Stato
(cfr. circolare 13 marzo 1992, n. 24, del Ministero del tesoro).
Perciò, conclude l'ordinanza di rimessione, in relazione a questi
professionisti la questione di legittimità costituzionale
dell'obbligo di iscrizione alla Cassa deve reputarsi fondata alla
stregua della stessa sentenza n. 259 del 1992.
In realtà, nell'economia della decisione l'argomento tratto dal
citato art. 6 è affatto secondario e condizionato dalla
particolarità della fattispecie concreta. La ratio decidendi è data
autonomamente dal principio solidaristico, cui è improntato anche il
sistema previdenziale degli ingegneri e degli architetti dopo la
riforma del 1981, che ne ha corretto il carattere individualistico
derivante dal criterio di mutualità temperando le esigenze del
singolo a favore della solidarietà di gruppo. Tale principio impone
a tutti coloro che esercitano continuativamente la libera professione
(non cumulata con una diversa attività di lavoro comportante
l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) il dovere di
contribuire all'onere finanziario della previdenza di categoria in
proporzione del reddito professionale, senza riguardo alle condizioni
individuali di concreta possibilità di maturazione del diritto alle
prestazioni della Cassa.
È rimessa alla discrezionalità del legislatore la misura del
contemperamento di questo principio con l'interesse dei singoli
mediante il riconoscimento, a certe condizioni, del diritto al
rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla
Cassa (in seguito a cancellazione dall'albo) senza avere maturato i
requisiti del diritto alla pensione. Il ius superveniens portato dal
nuovo testo dell'art. 20 della legge del 1981, introdotto dall'art.
15 della legge n. 290 del 1990, non ha fatto venir meno questo
momento conciliativo tra i due ordini di esigenze, ma lo ha
ridefinito in termini più restrittivi secondo criteri che non
possono dirsi irrazionali.
3. - Nell'ipotesi di libero professionista titolare di pensione a
carico di altro istituto previdenziale la restrizione delle
condizioni per ottenere il rimborso dei contributi versati alla Cassa
di previdenza per gli ingegneri e gli architetti è compensata dal
diritto a un supplemento di pensione previa ricongiunzione presso
l'ente erogatore, previsto dall'art. 6 della medesima legge n. 290
del 1990. Poiché obbligato a corrispondere il supplemento è un
soggetto (terzo) diverso dalla Cassa, questa norma non inserisce
formalmente un elemento di corrispettività nell'obbligo di
contribuzione alla Cassa: essa presuppone tale obbligo, non già ne
costituisce la ragione fondante nell'ambito del concetto di
mutualità. Nella motivazione della sentenza n. 259 del 1992 essa
fornisce soltanto un argomento ad hominem, che mette in evidenza
come, nel caso allora controverso, l'assunto dei ricorrenti di essere
obbligati a contribuire alla Cassa pur nella certezza di "assoluta
inutilità e gratuità" dell'obbligo, fosse, oltre che non producente
in diritto, inesatto in fatto.
Perciò non si fa buon uso del ragionamento a contrario
convertendo tale argomento in un argomento di illegittimità
costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981,
nella parte in cui non esclude dall'obbligo di iscrizione alla Cassa
i professionisti che, essendo stati collocati in quiescenza in virtù
di un cessato rapporto di impiego con lo Stato, non possono accedere
al beneficio del supplemento di pensione. I due argomenti non sono
legati da una relazione biunivoca di specularità.
4. - La discriminazione operata dall'art. 6 della legge n. 290 del
1990 (destinata a cadere con l'assunzione dei trattamenti
pensionistici dei dipendenti dello Stato da parte dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.-l. 19 ottobre 1993,
n. 416) potrebbe semmai suscitare, alla stregua del principio di
eguaglianza, una questione di legittimità costituzionale diretta ad
estendere agli ingegneri e agli architetti di cui è causa il diritto
di ricongiunzione della contribuzione successiva.
In questa prospettiva si colloca, alla fine dei conti, lo stesso
giudice a quo, il quale formula la questione ora ipotizzata in linea
di alternativa subordinata all'eventualità di conferma della
precedente giurisprudenza di questa Corte. Ma, a parte l'erronea
identificazione della norma impugnanda nell'articolo unico della
legge 2 aprile 1958, n. 322, la questione è irrilevante per la
decisione del giudizio principale, nel quale tra i ricorrenti e la
Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti si controverte
esclusivamente dell'obbligo di iscrizione alla Cassa imposto
dall'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981 anche ai liberi
professionisti titolari di un trattamento pensionistico a carico
dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme
in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione
delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e
della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte