Ordinanza n. 451/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 luglio
1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti) e del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3
novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese
dello Stato), in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo
1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Torino sull'istanza proposta da Confalonieri Giancarlo, iscritta al
n. 357 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione relativo ad
intimazione di rimborso di onorari difensivi notificata dall'Erario
(che li aveva anticipati) a soggetto ammesso al gratuito patrocino in
sede penale e poi condannato, l'adito g.i.p. presso la Pretura di
Torino - dopo che, con ordinanza n. 45 del 1994, questa Corte aveva
già dichiarato manifestamente inammissibile, per la sua formulazione
meramente ipotetica, una prima questione di legittimità da lui
sollevata relativamente agli artt. 533, 535, 591-593 c.p.p. in
relazione alla legge 1990 n. 217 (sul gratuito patrocinio) ed al
relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 1990 n. 327,
per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Costituzione -
ha, con successiva propria ordinanza del 23 marzo 1994, nuovamente
denunciato (sia pur in diversa sequenza) le norme suddette in
riferimento agli stessi parametri, chiedendo a questo Giudice di
stabilire in via "pregiudiziale" "se la nuova normativa sul gratuito
patrocinio abbia inteso affermare che il non abbiente ammesso al
patrocinio gratuito, successivamente condannato, non è tenuto a
rimborsare lo Stato sia per le spese di giustizia sia per il
patrocinio difensivo" e di verificare, "nel caso di risposta
affermativa", la costituzionalità di tale normativa;
che l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei
ministri ha eccepito l'inammissibilità della impugnativa per la sua
identità con la precedente questione sollevata dal medesimo giudice
a quo;
Considerato che l'odierna ordinanza di rimessione prospetta ancora
una volta un quesito fondato su una alternativa interpretativa;
che pertanto - a prescindere dalla sussistenza o meno del
requisito di novità (e dall'esame della correlativa eccezione, che
resta così assorbita) - è prioritariamente decisivo ai fini della
manifesta inammissibilità (pure di questa impugnativa), l'immanente
suo carattere di ipoteticità (cfr. ordd. 166, 242, 285/93),
contestualmente alla abdicazione, la parte del giudice a quo, alla
doverosa previa verifica di praticabilità di una interpretazione
adeguatrice del dato normativo sospetto di illegittimità (cfr. sent.
n. 456/89, ord. n. 121/94, sent. nn. 149 e 255/1994);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n.
327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) in
relazione agli artt. 533, 535, 691, 692, 693 del codice di procedura
penale in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte