Corte costituzionale

Ordinanza n. 453/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il

6 giugno 1984 ed il 28 novembre 1984 dal Pretore di Fermo, iscritte

rispettivamente ai nn. 785 e 784 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanze del 6 giugno e del

28 novembre 1984, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, secondo comma,

Cost., dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) nella parte in cui punisce l'imprenditore fallito che

ha tenuto le scritture contabili "in maniera irregolare", sotto il

profilo che tale generica dizione non permetterebbe al giudice di

stabilire di quale irregolarità si tratti (se di fatto o normativa)

e quali norme dell'ordinamento vadano richiamate e pertanto non

permetterebbe di qualificare legislativamente la tipicità dei fatti

che concretano l'elemento materiale e normativo della fattispecie;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che è giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di reati

a forma libera, che il principio di legalità non è violato quando

il legislatore, per l'individuazione del fatto-reato, ricorre a

concetti extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella

collettività nella quale il giudice opera (cfr. sentt. n. 42 del

1972, n. 191 del 1970, n. 49 del 1980, ordd. nn. 159, 169 e 194 del

1983, ord. n. 5 del 1984);

che nella specie, inoltre, poiché la norma fa riferimento agli

obblighi imposti all'imprenditore dal codice civile, e in particolare

dagli artt. 2214 e segg., il legislatore è in realtà ricorso a

concetti giuridici tali da porre l'obbligato nella condizione di

conoscere il divieto che forma oggetto della norma incriminatrice,

così che la fattispecie non è indeterminata ed anzi il fatto reato

risulta individuato con precisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta ammministrativa) sollevata, in riferimento agli

artt. 24 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte