Sentenza n. 453/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/11/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 558, secondo
comma, e 83, quinto comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Pretore di Ancona -
Sezione distaccata di Jesi, nel procedimento penale a carico di
Martinelli Furio, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del processo penale a carico di Martinelli Fulvio,
imputato di omicidio colposo, il Pretore di Ancona, Sezione
distaccata di Jesi, premesso: che la persona offesa dal reato era
stata resa edotta, mediante citazione notificata il 13 giugno 1991,
della udienza dibattimentale fissata per il successivo 21 giugno; che
il 15 giugno 1991 la stessa persona offesa aveva provveduto a
depositare in cancelleria l'atto di costituzione di parte civile ed
aveva contestualmente richiesto la citazione del responsabile civile;
che all'udienza dibattimentale - reiterata, "per quanto potesse
occorrere, l'avvenuta costituzione" - la parte civile aveva
depositato l'originale della notifica al responsabile civile, facendo
presente "l'impossibilità pratica di procedere alla tempestività
dell'adempimento, anche a fronte della genericità del termine di cui
alla norma'; tutto ciò premesso, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, due questioni di legittimità, da
ritenere "gradatamente rilevanti per questo giudizio in quanto
precludenti la possibilità della parte civile di svolgere la propria
attività e, conseguentemente, la possibilità difensiva del
responsabile civile, una volta che ne fosse dichiarata valida la
citazione". La prima, eccepita dalla parte civile, avente ad oggetto
l'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui "limita a soli cinque giorni precedenti l'udienza
dibattimentale la citazione della persona offesa anche per ciò che
concerne la ritualità della chiamata in giudizio del responsabile
civile"; la seconda, eccepita dal responsabile civile costituitosi in
giudizio, deducendo l'invalidità della sua citazione perché
effettuata prima della costituzione di parte civile, concernente
l'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, "nella parte in cui non
prevede un termine congruo per la citazione del responsabile civile".
Ravvisa il giudice a quo, anzitutto, disparità di trattamento fra
imputato e parte civile: all'uno è riservato un termine minimo di
quarantacinque giorni per la notifica del decreto di citazione,
mentre il termine assegnato all'altra è di soli cinque giorni; in
secondo luogo, violazione del diritto di difesa dell'offeso dal
reato, che ha a disposizione l'"esiguo termine" di cinque giorni, da
ritenere "vanificante, di fatto, di quello menzionato e previsto"
dall'art. 142 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Osserva ancora il
giudice rimettente che la "genericità del termine" per la citazione
del responsabile civile compromette il suo diritto di difesa,
imponendo al giudice, "in assenza di un termine specifico, di
valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale esplicazione dalla
facoltà difensiva di tale parte".
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, del 1991.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Con riguardo alla censura concernente l'art. 558, secondo comma,
in relazione alla dedotta violazione del principio di eguaglianza
derivante dal diverso termine rispettivamente stabilito per
l'imputato e per la persona offesa, l'Avvocatura richiama la
"struttura 'bifasica' impressa dal legislatore alla citazione in
giudizio dinanzi al pretore", conseguente all'assenza dell'udienza
preliminare. In tale quadro, la collocazione della citazione della
persona offesa dopo la scadenza dei termini per la citazione
dell'imputato sarebbe da ritenere del tutto ragionevole, considerando
che il primo termine è fissato anche in funzione della scelta dei
riti di deflazione coinvolgenti il solo imputato. Quanto al termine
assegnato alla persona offesa, la sua brevità si giustificherebbe in
forza della connaturata speditezza del procedimento davanti al pretore. Circa, poi, la pretesa violazione del diritto di difesa della
parte civile, si richiama la sentenza n. 192 del 1991 e la
possibilità per la persona offesa di far valere il suo diritto al
risarcimento del danno davanti al giudice civile.
In relazione, infine, alla denuncia dell'art. 83, quinto comma,
del codice di procedura penale, l'Avvocatura deduce che l'assenza di
una espressa previsione normativa impone all'interprete di
determinare - tenuto conto di fattispecie analoghe - la norma
applicabile in concreto. Norma, nella specie, da individuare
nell'art. 558 riguardante la notifica della citazione alla persona
offesa. Con la conseguente operatività anche dell'art. 465, da
ritenere applicabile al fine di consentire la chiamata in giudizio
del responsabile civile. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, della legittimità di due norme, entrambe
riguardanti il procedimento davanti al pretore: per un verso,
dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, "nel
punto in cui impone un termine di giorni cinque per la citazione
della persona offesa, e non un termine idoneo a consentire la
concreta esplicazione della propria facoltà" e, per un altro verso,
dell'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, "nella parte in cui
non pone, al predetto fine, un termine di notifica per la chiamata in
giudizio del responsabile civile".
Più in particolare, in relazione alla persona offesa, si denuncia
l'esiguità del termine stabilito dalla prima delle norme censurate
"in quanto precludente la possibilità della parte civile di svolgere
la propria attività" essendo previsto in cinque giorni precedenti al
dibattimento il "termine ultimo" per la sua citazione, un termine
assolutamente inadeguato per predisporre la sua difesa, sia perché
tale termine è "vanificante, di fatto, di quello menzionato e
previsto dall'art. 142 disp. att." sia perché, alla stregua del
disposto dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale,
l'efficacia della costituzione di parte civile è subordinata alla
notificazione della costituzione stessa alle parti private: con la
conseguenza che nei confronti del responsabile civile l'azione civile
potrà essere esercitata soltanto dalla parte civile costituita e,
quindi, dopo la detta notificazione, mediante la richiesta di
citazione del civilmente responsabile a norma dell'art. 83 del codice
di procedura penale. La previsione di un termine così esiguo
vulnererebbe anche l'art. 3 della Costituzione, risultando
compromesso "il principio di pari condizione della parte civile con
l'imputato", cui, è, invece, "riservato un termine di notifica
minimo di 45 giorni dal decreto di citazione".
Con riguardo al responsabile civile, si denuncia - un'affermazione
formulata in punto di rilevanza ma che coinvolge anche la non
manifesta infondatezza della norma censurata - che, pure ove ne
venisse dichiarata valida la citazione, l'art. 83, quinto comma, nel
prevedere un termine assolutamente generico, può anch'esso ledere il
suo diritto di difesa, "imponendosi al giudicante, in assenza di un
termine specifico, di valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale
esplicazione della facoltà difensiva di tale parte".
2. - La prima questione è inammissibile.
Pur dovendo riconoscersi che nell'ambito del processo pretorile il
termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il
dibattimento per la citazione della persona offesa può in taluni
casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile
soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile,
l'assenza di un tertium comparationis ricavabile dal sistema non
consente di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata in
grado di colmare le conseguenze derivanti dall'applicazione del
precetto di cui si censura il contrasto con le norme costituzionali
invocate.
Il richiamo del giudice a quo al termine stabilito per l'imputato
si rivela, infatti, non riferibile all'offeso dal reato, non solo per
l'evidente diversità delle posizioni poste a confronto, ma anche sul
più specifico riflesso che la prescrizione dell'art. 555, terzo
comma, del codice di procedura penale - nella quale si fissa un
termine, è opportuno ricordarlo, più esteso di quello previsto per
la citazione dell'imputato per il dibattimento davanti al tribunale e
alla corte di assise - è strettamente collegata alla facoltà per
l'imputato stesso di richiedere i riti alternativi di deflazione del
dibattimento entro quindici giorni dalla notifica del decreto di
citazione (v. art. 555, primo comma, lettera e) e non è quindi
ragionevolmente estensibile alla persona offesa.
Senza contare che, non rivestendo ancora la persona offesa la
qualità di parte, l'applicazione ad essa dello stesso termine
assegnato all'imputato comporterebbe l'operatività di un identico
regime rispetto a posizioni non omogenee.
Né potrebbe utilmente soccorrere, sempre al fine di colmare
l'ipotizzato vuoto normativo, il ricorso al termine previsto per la
persona offesa dal reato nel procedimento davanti al tribunale ed
alla corte di assise (esteso, in via interpretativa, al responsabile
civile dalla sentenza n. 430 del 1992) perché tale termine finirebbe
con interferire, travolgendola, con la duplicità dei termini
previsti dall'art. 555, con conseguenti riverberi sull'intero assetto
normativo collegato alla citazione delle parti nel processo davanti
al pretore.
Ne deriva che poiché le soluzioni possibili al fine di porre
rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del
codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, la
scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel
giudizio pretorile non appartiene alla competenza di questa Corte,
dovendo essere affidata al legislatore.
3. - Fondata è, invece, la questione di legittimità dell'art.
83, quinto comma, del codice di procedura penale.
L'assenza per il responsabile civile della previsione di alcun
termine per la sua citazione, da disporre ad opera del giudice su
richiesta della parte civile, lede il suo diritto di difesa sotto un
duplice profilo: in primo luogo, perché, nel concreto, il termine
fissato dal giudice potrebbe rivelarsi incongruo ai fini della
costituzione di tale parte; in secondo luogo, perché, comunque,
resta affidato all'apprezzamento insindacabile del giudice stabilire
se "il responsabile civile sia stato posto in grado di esercitare i
suoi diritti" nel giudizio.
Poiché, peraltro, viene qui in considerazione non un termine
determinato ma esiguo sibbene un termine indeterminato, l'art. 83,
quinto comma, del codice di procedura penale, va ritenuto non
conforme all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede per il procedimento pretorile la determinazione del termine
per il responsabile civile. Nel modello processuale che viene qui in
discorso, d'altra parte, non possono essere utilmente evocate, per
sanare l'indicata lacuna normativa, i rilievi posti a fondamento
della ricordata sentenza n. 430 del 1992, con la quale questa Corte
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una non
dissimile censura riguardante la dedotta, omessa previsione di un
termine dilatorio per la citazione del responsabile civile davanti al
tribunale o alla corte di assise. Infatti, la mancanza nel rito
pretorile dell'udienza preliminare e, dunque, di quella specifica
fase processuale antecedente alla traslatio iudicii nella quale i
soggetti privati diversi dall'imputato possono assumere la qualità
di parti, non consente di fare appello agli indispensabili referenti
normativi offerti dall'art. 425, terzo e quarto comma, del codice di
procedura penale e, soprattutto, dall'art. 133 del testo delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), dalla cui combinata lettura, iscritta nel quadro dei princip/'
generali che assicurano l'armonia del sistema, è possibile pervenire
a quella interpretazione secundum Constitutionem che questa Corte ha
avuto modo di delineare nella sentenza appena richiamata.
Considerato, infatti, che nello schema processuale ordinario che
regola i procedimenti devoluti alla competenza del tribunale e della
corte di assise, tutte le parti private godono dell'identico termine
di comparizione, diviene agevole presupporre che lo stesso termine
valga anche per il responsabile civile che debba essere citato per la
prima volta al dibattimento.
Nel procedimento davanti al pretore, invece, l'unico termine di
comparizione è quello previsto per l'imputato, proprio perché è
l'unica parte che può "esistere" all'atto della emissione del
decreto di citazione a giudizio.
Ciò premesso, rimane tuttavia il problema della individuazione
del precetto a cui fare attualmente capo alla stregua dei princip/'
costituzionali in attesa di un auspicabile intervento legislativo
diretto a riequilibrare l'intero sistema dei termini per la citazione
dei soggetti privati diversi dall'imputato nel processo pretorile.
Ora, la constatazione che la citazione del civilmente responsabile
segue necessariamente alla costituzione di parte civile, non
interferendo in alcun modo con la conformazione binaria della vocatio
in iudicium dell'imputato, consente di rinvenire nell'attuale assetto
normativo - anche considerando il ruolo di civilmente responsabile
per il fatto dell'imputato che il responsabile civile assume - come
unico termine ad esso riferibile quello indicato dall'art. 555. Un
termine, oltre tutto, omogeneo, quanto a posizioni soggettive,
rivestendo il civilmente responsabile, una volta citato - e pure a
prescindere dalla sua costituzione - la qualità di parte.
L'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale deve
pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel
procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato
dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al
pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555,
terzo comma, dello stesso codice;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Pretore di Ancona - Sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte