Sentenza n. 453/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24
settembre 1993 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli,
nel procedimento penale a carico di Perna Aniello, iscritta al n. 119
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Investito del giudizio dibattimentale a carico di un imputato di
guida senza patente dopo che, nella fase delle indagini preliminari,
aveva rigettato, in veste di giudice per le indagini preliminari, per
errata qualificazione del fatto, una domanda di ammissione
all'oblazione formulata dal medesimo imputato relativamente
all'addebito di incauto affidamento di veicolo originariamente
rubricato dal pubblico ministero, il Pretore di Salerno, sezione
distaccata di Eboli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 25 e
101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, "nella parte in
cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale
il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia respinto la
richiesta di ammissione all'oblazione per la ritenuta diversità
della qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua
cognizione".
Dopo aver ricordato che dalla giurisprudenza costituzionale, e in
particolare dalle sentenze nn. 496 del 1990, 502 del 1991 e 124 del
1992, si desume il principio che sussiste incompatibilità con la
funzione di giudizio tutte le volte che, nelle precedenti fasi, il
giudice abbia compiuto una valutazione non formale, ma di contenuto,
dei risultati delle indagini preliminari, il remittente osserva che
non dissimile è la situazione venutasi a creare nel caso in esame.
Ed infatti, essendo stato investito, quale giudice per le indagini
preliminari, della richiesta di ammissione all'oblazione, egli non
solo ha avuto modo di conoscere e valutare tutti gli atti contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero, ma, soprattutto, rigettando la
domanda per la ritenuta sussistenza di un'ipotesi di reato diversa da
quella ravvisata dal pubblico ministero, ha effettuato una
valutazione pregnante ed incisiva dei risultati delle indagini
preliminari, attribuendo al fatto la nuova qualificazione giuridica
sulla base della quale l'organo dell'accusa ha poi proceduto
all'esercizio dell'azione penale attraverso l'emissione del decreto
di citazione a giudizio.
Non essendo tale ipotesi contemplata tra le cause di
incompatibilità previste dall'art. 34 comma 2 del codice di
procedura penale, viene a profilarsi, ad avviso del giudice a quo, un
contrasto tra detta norma e l'art. 76 della Costituzione, in
relazione alla direttiva n. 103 della legge-delega 16 febbraio 1987,
n. 81, che impone la rigorosa affermazione, nel giudizio pretorile,
del principio di terzietà del giudice.
Risulterebbero poi violati anche gli artt. 25 e 101 della
Costituzione, "in quanto anche il mero sospetto dell'emanazione di
una decisione dibattimentale sulla base di una valutazione
precostituita minerebbe l'indipendenza del giudice intesa come
assoluta certezza della sua terzietà ed imparzialità, che
costituiscono peraltro requisiti indefettibili del suo status di
giudice naturale". Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt.
76, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale,
"nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
dibattimentale il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia
respinto la richiesta di ammissione all'oblazione per la ritenuta
diversità della qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla
sua cognizione".
2. - La questione è fondata.
Nella delibazione della domanda di oblazione il giudice
remittente, allora in funzione di giudice per le indagini
preliminari, aveva ritenuto che l'ipotesi di reato in essa indicata
(incauto affidamento di veicolo) non corrispondeva al fatto
risultante dagli atti del procedimento (concorso in guida senza
patente). Per tale motivo egli aveva respinto la domanda di
oblazione, determinando il pubblico ministero ad esercitare l'azione
penale per il reato di concorso in guida senza patente, procedimento
del quale è stato poi investito il giudice a quo in funzione di pretore del dibattimento.
3. - Le due fattispecie contravvenzionali sopra indicate
differiscono profondamente sia per l'elemento materiale sia per
quello psicologico; sicché non può esservi alcun dubbio che, per
pervenire alla conclusione di cui si è detto, il giudice non ha
potuto limitarsi a valutare la formale riconducibilità della
fattispecie concreta alla fattispecie astratta risultante dalla
domanda, ma ha dovuto necessariamente compiere un approfondito esame
delle risultanze degli atti di indagine, ai fini della esatta
individuazione del fatto.
4. - A partire dalla sentenza n. 496 del 1990, questa Corte ha
ripetutamente affermato l'incompatibilità alla funzione di giudizio,
sia dibattimentale che abbreviato, del giudice che abbia compiuto, in
occasione dello svolgimento di alcune funzioni tipiche (esame della
richiesta di archiviazione, della richiesta di decreto penale di
condanna, dell'applicazione di pena patteggiata), una valutazione non
formale ma di contenuto delle risultanze delle indagini preliminari,
quali esse si presentano nel momento di esercizio (o di non
esercizio) dell'azione penale (v. anche sentenze nn. 401 e 502 del
1991; 124, 186, 399 del 1992; 439 del 1993).
Nella vicenda processuale in esame, la domanda di oblazione è
stata proposta dalla persona sottoposta alle indagini, come reso
possibile dalla procedura (v. in particolare art. 141 disp. att. cod.
proc. pen.), prima ancora che il pubblico ministero si pronunciasse
formalmente circa gli esiti delle indagini preliminari.
Senonché, avendo il pubblico ministero espresso parere favorevole
all'accoglimento della domanda di oblazione, può logicamente
ricavarsi, in primo luogo, che l'ipotesi criminosa indicata nella
notizia di reato, cui faceva riferimento la domanda, era
corrispondente a quella per la quale, in difetto del procedimento di
oblazione, il pubblico ministero avrebbe effettivamente esercitato
l'azione penale e, in secondo luogo, che la delibazione del giudice
è intervenuta, nella sostanza, a conclusione dell'attività di
indagine, come risulta anche dal fatto che, a seguito del
provvedimento di rigetto, il pubblico ministero ha emesso decreto di
citazione a giudizio senza procedere a ulteriore attività
investigativa.
5. - Appare dunque che al caso in esame debba applicarsi la
medesima ratio decidendi di cui sono espressione le numerose pronunce
sopra richiamate; ratio variamente articolata nelle singole
fattispecie di cui la Corte è stata via via investita, ma che assume
una configurazione unitaria.
Al fine della valutazione della sussistenza delle ragioni di
incompatibilità con la funzione di giudizio, non rappresenta,
infatti, un dato essenziale quello per cui la funzione presa a
raffronto segua temporalmente la formale chiusura delle indagini
preliminari, quanto l'aspetto sostanziale che questa funzione si
concreti in una valutazione del merito delle indagini,
complessivamente considerate nel loro stadio terminale, ai fini
dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a porre termine
definitivamente al procedimento o a devolvere la regiudicanda alla
sede processuale.
Non sussisterebbe, invece, la ratio affermativa della
incompatibilità qualora la funzione concretamente svolta dal giudice
non riguardi il merito dell'accusa, come potrebbe avvenire, stando
alla fattispecie processuale qui dedotta, ove il giudice rigetti la
domanda di oblazione per motivi formali, ovvero qualora tale funzione
si estrinsechi nell'esame dei risultati di indagini non ancora di
fatto esaurite.
6. - Per quanto si è sopra detto, una volta accertato che nel
caso di specie la valutazione del giudice ha riguardato il merito
della ipotesi criminosa, e che essa è stata effettuata sul complesso
delle indagini preliminari, si deve ritenere che ricorrono gli stessi
motivi di contrasto con la direttiva ex art. 2 n. 67 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, intesa nel suo contenuto sostanziale
(v. sentenza n. 496 del 1990), e, quindi, con l'art. 76 della
Costituzione, che avevano condotto questa Corte alle pronunce di
accoglimento sopra menzionate, restando assorbiti gli ulteriori
profili prospettati dal giudice a quo.
Conseguentemente, così definito il thema decidendum, va
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 cod.
proc. pen. , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla
funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il
quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una
valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato
la domanda di oblazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le
indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto,
sulla base di una valutazione del complesso delle indagini
preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte