Sentenza n. 454/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/10/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 27legge 610/1952
citata
- art. 73r.d.l. 680/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo
comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610
(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e
dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli
ordinamenti degli Istituti stessi), promosso con ordinanza emessa l'8
novembre 1989 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Vollono
Giuseppe contro la Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali, iscritta al n. 318 del registro ordinanze del 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Vollono Giuseppe, ex dipendente del Comune di Castellammare
di Stabia, con istanza del 26 febbraio 1976, chiedeva alla Cassa di
Previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) il riscatto del
servizio militare ai fini pensionistici, nel minimo influente, con
facoltà di pagamento del relativo contributo mediante trattenuta
vitalizia sulla pensione anziché con trattenuta totale dei primi
ratei. Avendo la C.P.D.E.L. disatteso la domanda, adiva la Corte dei
conti, la quale, con ordinanza dell'8 novembre 1989 (R.O. n. 318 del
1989), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610,
nella parte in cui non prevede il pagamento del contributo di
riscatto con ritenuta sulla pensione di una quota vitalizia anche nel
caso di domanda presentata dall'iscritto dopo la cessazione dal
servizio.
La Corte ha osservato che è irrazionale la norma denunciata in
quanto l'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680,
prevede la invocata forma di pagamento del contributo di riscatto nel
caso in cui la domanda sia stata pretestata dall'iscritto in costanza
del rapporto di servizio ed i relativi pagamenti non siano stati
ultimati alla sua cessazione; ha aggiunto che nelle due fattispecie,
quella dell'art. 27 denunciato e quella del suddetto art. 73,
rilevano gli stessi elementi, cioè l'età dell'iscritto al momento
della presentazione della domanda sulla cui base, in applicazione del
calcolo attuariale, si determina l'ammontare del contributo. Ha
rilevato, poi, che risulterebbe violato l'art. 36 della Costituzione
perché il richiedente è posto nella necessità di scegliere tra la
privazione dei mezzi di sussistenza per il periodo necessario ad
assolvere il pagamento del contributo di riscatto e la rinuncia al
riscatto con la conseguenza o di liquidare una pensione di minore
importo o addirittura di non conseguirla affatto per insufficienza
del periodo utile.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1 - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la
quale ha concluso per la infondatezza della questione.
Ha osservato che, in base alla vigente disciplina (art. 9, legge
26 luglio 1965, n. 965) il contributo da pagarsi in un'unica
soluzione viene determinato sulla scorta delle tabelle attuariali che
tengono conto della retribuzione annua contributiva, del periodo da
riscattare, dell'età dell'iscritto alla data della presentazione
della domanda e del servizio utile a detta data, con o senza la
inclusione del periodo da riscattare.
Il contributo da pagarsi ratealmente viene rideterminato sulla
base di un'altra tabella (all. C della legge 11 aprile 1955, n. 379)
che tiene ulteriormente conto dell'età dell'iscritto e del numero
degli anni in cui il versamento rateale deve essere effettuato.
Nell'ipotesi di cessazione del servizio senza che sia avvenuto
l'intero pagamento rateale, l'iscritto, il quale non vuole versare il
residuo debito rateizzato o l'intero contributo in un'unica
soluzione, può optare per il pagamento sotto forma di debito
vitalizio da trattenersi sulle mensilità di pensione.
Infine, nel caso di presentazione della domanda di riscatto dopo
la cessazione dal servizio, la norma denunciata stabilisce che
l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani paghino il premio di
riscatto con recupero sulle intere prime rate della pensione.
Le ipotesi esaminate sono nettamente distinte e la norma sospetta
di illegittimità costituzionale è evidentemente di favore in quanto
consente all'iscritto, che durante l'attività di servizio non si sia
avvalso del beneficio del riscatto, di conseguirlo egualmente,
mentre, nel medesimo tempo, prevede a favore della cassa un sistema
garantistico. La sua ratio si identifica in evidenti ragioni tecniche
nonché nella salvaguardia dell'equilibrio tecnico-finanziario della
Cassa dai rischi insiti nel sistema di determinazione del contributo
di riscatto: il che non contrasta con i principi costituzionali in
materia di previdenza. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio
1952, n. 610, nella parte in cui non consente all'iscritto alla Cassa
di previdenza che abbia domandato il riscatto dopo la cessazione dal
servizio attivo, di pagare il relativo contributo in forma
dilazionata, a mezzo di ritenuta sulla pensione di una quota
vitalizia, diversamente da quanto stabilisce l'art. 73 del regio
decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, per il caso in cui la domanda di
riscatto sia stata proposta in costanza del rapporto di servizio ed i
relativi pagamenti non si siano esauriti alla sua cessazione. Secondo
la Corte remittente risulterebbe violato l'art. 36 della Costituzione
in quanto il pagamento immediato da effettuarsi a mezzo ritenute
sulle prime intere rate di pensione pone al richiedente la scelta tra
la privazione dei mezzi di sussistenza durante il periodo
corrispondente a siffatte integrali ritenute e la rinuncia al
riscatto con conseguente possibilità di non liquidare alcuna
pensione o di liquidarne una di importo minore.
2. - La questione è fondata.
L'art. 27 della legge n. 610 del 1952, modificando l'art. 14 del
decreto legge n. 143 del 1946, secondo cui, gli iscritti alla Cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali
dovevano presentare le domande di riscatto, a pena di decadenza,
prima della cessazione definitiva dal servizio, statuisce che le
dette domande possono essere presentate anche posteriormente a tale
data; che, ai fini della determinazione del relativo contributo, si
considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione ed infine che
il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere
prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sulla
indennità. Ne consegue che il titolare della pensione viene privato
dell'intero importo dei rispettivi ratei per tanti mesi fino allo
scomputo del contributo. Invece, in base all'art. 73 del regio
decreto legge n. 680 del 1938, l'impiegato che ha chiesto il riscatto
prima della cessazione dal servizio e con pagamento rateale del
contributo, nel caso di cessazione dal rapporto di impiego senza aver
scontato il contributo per intero, o, in caso di morte, la sua vedova
o i suoi orfani devono versare, o in un unica soluzione o con
ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del
contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento
rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla
presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle
rate effettivamente versate ed aumentato di quello degli interessi di
mora. Per le ulteriori rate, l'impiegato che ha acquistato il diritto
alla pensione ha la facoltà di versare in una sola volta il valore
capitale determinato secondo la tabella C allegata alla legge oppure
di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota
vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B allegata alla stessa.
2.1 - Si osserva che le fattispecie disciplinate dalle suddette
disposizioni sono sostanzialmente analoghe in quanto nell'uno e
nell'altro caso il contributo si determina in base all'età
dell'iscritto. Il solo elemento differenziale è il momento della
presentazione della domanda di riscatto se prima o dopo la cessazione
dal servizio. Ma questo elemento non ha per se stesso decisiva
rilevanza e non può fondare una ragionevole discriminazione. Invero,
anche nelle ipotesi di domande presentate prima della cessazione dal
servizio può accadere che, a quel momento, la domanda non sia stata
nemmeno accolta o quanto meno che non abbia avuto ancora inizio il
pagamento del contributo o che ne residui una parte molto rilevante.
In tale situazione la disposizione impugnata non è affatto
razionale, non trovando adeguata giustificazione il potere della
Cassa di detrarre dall'ammontare della pensione tutto in una volta
l'intero contributo, con la eventualità che siano trattenuti interi
ratei del relativo trattamento per lungo tempo, mentre è più logico
che la pensione sia ridotta di una quota vitalizia da calcolarsi in
base alla tabella B allegata alla legge così come è disposto
dall'art. 73, terzo comma, regio decreto legge n. 680 del 1938.
Peraltro, il dipendente o la sua vedova o i suoi orfani non possono
essere privati del tutto della pensione che, secondo il disposto
dell'art. 36 della Costituzione, ha natura essenzialmente alimentare
ed è diretta a soddisfare le loro esigenze di vita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, secondo
comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610
(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e
dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli
ordinamenti degli Istituti stessi), nella parte in cui prevede che il
contributo relativo a riscatti domandati dopo la cessazione del
servizio venga recuperato mediante ritenuta sulle intere prime rate
del complessivo assegno di quiescenza anziché, alla stregua
dell'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali), mediante riduzione della pensione di una quota
vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso
regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte