Sentenza n. 454/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 412/1991
- art. 1legge 93/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante
norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi
civili ultrasessantacinquenni) e 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con
ordinanze emesse il 31 gennaio 1992 dal Pretore di Pisa e il 5 marzo
1992 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Parma, rispettivamente iscritte
ai nn. 187, 218, 219 e 220 del registro ordinanze 1992 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 19, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Barbi Norina, Bocchi Lina e
dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Barbi Norina, Bocchi Lina,
Giancarlo Perone per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio
Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dovendo giudicare una domanda di riconoscimento del diritto
alla pensione sociale c.d. sostitutiva della pensione di inabilità
prevista dall'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, proposta in
sede amministrativa nel dicembre 1987 da un'invalida
ultrasessantacinquenne in possesso dei requisiti reddituali richiesti
per il conseguimento della pensione di inabilità civile, il Pretore
di Pisa, con ordinanza del 31 gennaio 1992 (r.o. n. 187 del 1992), ha
rilevato che la materia è ora regolata dall'art. 13, comma terzo,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), che ha stabilito l'interpretazione autentica
dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai
sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni),
disponendo che tale norma deve essere interpretata "nel senso che la
salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto
legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal
competente ente erogatore delle prestazioni". Di conseguenza -
osserva il giudice a quo - il diritto alla pensione sociale c.d.
sostitutiva della pensione di invalidità, per gli invalidi che ne
abbiano fatto domanda dopo il sessantacinquesimo anno, resta
salvaguardato soltanto se entro il termine di vigenza del citato
decreto-legge n. 495 del 1987 - che non era stato convertito - sia
intervenuto il provvedimento concessivo dell'I.N.P.S., mentre la
salvaguardia non opera nei confronti di coloro che, entro il medesimo
termine abbiano proposto la domanda in sede amministrativa e neppure
nei confronti di coloro che pur abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'invalidità ad opera del competente Comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica.
La disposizione interpretativa impugnata si pone - secondo il
giudice a quo - in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui introduce un discrimine collegato non al momento della
presentazione della domanda in sede amministrativa, ma ad un evento,
quello dell'avvenuta adozione del provvedimento di concessione ad opera dell'I.N.P.S., dipende, in sostanza, dalla maggiore o minore
celerità che, per i più svariati motivi, può avere assunto la
complessa procedura burocratica prevista per il riconoscimento del
beneficio in oggetto.
Il Pretore di Pisa chiede alla Corte anche di valutare se il
sistema oggi risultante dalla normativa denunciata non si ponga in
contrasto con l'art. 38 della Costituzione, secondo le indicazioni
fornite dalla Corte stessa nelle sentenze nn. 769 del 1988 e 75 del
1991, per le quali il legislatore avrebbe dovuto provvedere ad
uniformare il trattamento per gli invalidi e per i pensionati sociali
c.d. puri equiparando i rispettivi requisiti di reddito.
2. - Anche il Pretore di Parma, con tre ordinanze di identico
tenore emesse il 5 marzo 1992 (r.o. nn. 218, 219 e 220 del 1992), ha
sollevato questione di costituzionalità del medesimo art. 13, comma
terzo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con riferimento agli
artt. 3, 38 e 101 della Costituzione.
Il contrasto della norma impugnata con gli indicati parametri
costituzionali deriva, secondo il giudice a quo, dal fatto che il
legislatore, attribuendo ad una norma sostanzialmente innovativa una
falsa veste interpretativa, senza alcuna giustificazione logico-giuridica, invade un'area riservata al potere giurisdizionale (che -
si legge nell'ordinanza - già aveva dato un'interpretazione senza
incertezze alla norma interpretata) superando i limiti e violando i
criteri enunciati, a proposito delle leggi interpretative, dalla
sentenza di questa Corte n. 123 del 1987.
3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite -
svolgendo identiche difese e ribadendo le tesi esposte nelle
ordinanze di remissione - Norina Barbi, ricorrente nel procedimento
instaurato davanti al Pretore di Pisa (r.o. n. 187 del 1992), e Lina
Bocchi, che aveva promosso davanti al Pretore di Parma il giudizio
nel corso del quale era stata pronunziata l'ordinanza di rimessione
iscritta al n. 218 del 1992.
In particolare la difesa delle ricorrenti richiama l'attenzione
sulla peculiarità della questione in esame, che riguarda in realtà
- a suo dire - una norma di interpretazione autentica di altra norma
di interpretazione autentica (quale era da considerare l'art. 1,
comma secondo, della legge n. 93 del 1988, in quanto recepiva l'art.
1 del decreto-legge n. 495 del 1987).
4. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del Pretore di Pisa si è
costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.
La difesa dell'istituto rileva che la questione di
costituzionalità sollevata in via principale dal giudice a quo era
stata già dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze nn. 286
del 1990 e 75 del 1991, che dell'art. 1, comma secondo, della legge
n. 93 del 1988 avevano preso in considerazione proprio
l'interpretazione poi recepita nell'art. 13, comma terzo, della legge
n. 412 del 1991. Per quanto invece riguardava la seconda questione
sollevata dal Pretore di Pisa - quella relativa alla legittimità
costituzionale ex art. 3 e 38 di una disciplina differenziata dei
requisiti reddituali richiesti per la pensione di inabilità civile e
per la pensione sociale - l'I.N.P.S. ha rilevato che essa era stata
già risolta con la sentenza n. 88 del 1992.
5. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata e riservandosi di illustrare in seguito le proprie ragioni.
6. - Prima dell'udienza le parti hanno depositato memorie illustrative, nelle quali hanno più ampiamente illustrato le ragioni
esposte nelle precedenti difese. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte
questioni identiche o analoghe. Pertanto i relativi giudizi possono
essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. - Per rendere più agevolmente comprensibili i termini delle
questioni sottoposte all'esame della Corte, appare opportuno
premettere, ancora una volta, una sintesi sommaria della vicenda
legislativa che ha preceduto l'emanazione della norma impugnata.
L'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 istituì la pensione
sociale in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di
reddito. Per aver diritto al trattamento occorreva che il reddito di
cui il cittadino ultrasessantacinquenne godeva non superasse due
distinti livelli, il primo dei quali riferito al solo reddito
personale del soggetto, il secondo al reddito cumulato con quello del
suo coniuge.
Nel dettare una nuova disciplina delle provvidenze a favore dei
mutilati e invalidi civili, la legge 30 marzo 1971, n. 118 previde la
concessione - a carico dello Stato e a cura del Ministero
dell'interno - di una pensione di invalidità ai mutilati ed invalidi
civili totalmente inabili al lavoro (art. 12) e la corresponsione,
nei periodi di non collocamento al lavoro, di un assegno mensile ai
mutilati ed invalidi civili la cui capacità lavorativa fosse ridotta
in misura superiore a due terzi (art. 13).
Le condizioni economiche richieste per l'assegnazione di tali
prestazioni erano le stesse stabilite per il diritto alla pensione
sociale. Correlativamente, al compimento del sessantacinquesimo anno
di età cessava la corresponsione della pensione di invalidità o
dell'assegno mensile e, in sostituzione di tali prestazioni, i
mutilati e gli invalidi civili venivano ammessi (art. 19) al
godimento della pensione sociale (alla quale essi avrebbero avuto
comunque diritto in ragione della loro età e delle loro condizioni
economiche).
Con successivi interventi legislativi (a partire dalla legge n. 29
del 1977 e dal decreto-legge n. 663 del 1979, convertito nella legge
n. 33 del 1980), le condizioni reddituali richieste per la pensione
di inabilità e per l'assegno mensile vennero rese diverse e meno
restrittive rispetto a quelle previste per il diritto alla pensione
sociale; in particolare venne eliminata la capacità ostativa del
reddito del coniuge, quale che ne fosse il livello.
Ne conseguiva che la pensione sociale sostitutiva, prevista dal
citato art. 19 della legge n. 118 del 1971, veniva ad essere
corrisposta anche a soggetti (i titolari di pensione di inabilità e
di assegno mensile) che potevano non essere in possesso dei requisiti
economici valevoli per la generalità dei cittadini
ultrasessantacinquenni.
Di qui il quesito se questo vantaggio spettasse soltanto a coloro
che al compimento dell'età di sessantacinque anni, erano già
titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile ovvero si
estendesse anche a coloro la cui inabilità al lavoro venisse
riconosciuta con decorrenza successiva al compimento del loro
sessantacinquesimo anno.
La prassi amministrativa adottò, in un primo tempo, la soluzione
più aperta, ma fu smentita e quindi arrestata da un parere del
Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione,
secondo cui coloro ai quali venisse riconosciuta l'inabilità al
lavoro con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo
anno potevano conseguire la pensione sociale soltanto secondo la
normativa generale e quindi solo se in possesso dei più restrittivi
requisiti reddituali previsti per tutti i cittadini
ultrasessantacinquenni.
In questa situazione, intervenne il decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495 stabilendo invece (art. 1, comma primo) che "Gli artt. 10 e 11
della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che
i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati
riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite
commissioni sanitarie dopo il compimento dei 65 anni di età, sono
ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai limiti
di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da
parte del Ministero dell'interno alle rispettive categorie di
appartenenza".
Il decreto suddetto non venne peraltro convertito in legge. Alla
scadenza del suo termine di efficacia ne venne emanato un altro, il
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, il cui art. 1, comma primo,
disponeva che l'I.N.P.S. era autorizzato a corrispondere le
prestazioni già liquidate in favore degli invalidi civili anche se
erano stati riconosciuti tali dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età. Il comma secondo disponeva poi, che
l'istituto avrebbe dovuto provvedere anche alla liquidazione della
pensione sociale "sostitutiva" in favore degli invalidi civili
riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, ma
ciò limitatamente ai casi in cui prima dell'entrata in vigore del
decreto fosse pervenuta all'I.N.P.S. la delibera di riconoscimento
dello stato di invalidità da parte del Comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica. L'operatività di quest'ultima
disposizione era peraltro circoscritta e condizionata dal comma
terzo, secondo cui la corresponsione delle prestazioni liquidate ai
sensi del comma secondo avrebbe dovuto avvenire "nei limiti delle
disponibilità del proprio bilancio".
L'articolo unico della legge di conversione del 21 marzo 1988, n.
93, soppresse i commi secondo e terzo ora riportati, sicché
acquistò efficacia definitiva il solo comma primo. Ma l'art. 1 della
legge di conversione conteneva anche un secondo comma, che così
stabiliva "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495".
L'interpretazione di tale disposizione dette luogo a contrasti
giurisprudenziali sia in sede di merito che nell'ambito della stessa
Sezione lavoro della Corte di cassazione. Secondo la prima tesi
interpretativa la disposizione stessa doveva essere considerata una
mera clausola di stile, sicché la sanatoria era da intendersi
limitata - secondo l'esplicita statuizione dell'art. 1, comma primo,
del decreto-legge convertito e in conformità alla volontà del
legislatore, quale risultante con chiarezza dagli atti parlamentari -
ai casi in cui prima dell'8 febbraio 1988 fosse stato emanato il
provvedimento di liquidazione ad opera dell'I.N.P.S.. La seconda tesi
interpretativa, invece, sosteneva che la volontà del legislatore non
si era tradotta in un testo normativo con essa compatibile e che non
era legittimo dare al comma secondo dell'art. 1, della legge n. 93
del 1988 un'interpretazione tale da rendere la disposizione stessa
superflua (perché di contenuto coincidente con quello del comma
primo, dell'art. 1 del decreto-legge convertito) e come tale priva di
significato precettivo: doveva quindi ritenersi - in ragione della
disposta salvezza dei "rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495" - che avessero diritto alla
pensione sociale sostitutiva anche tutti gli invalidi civili
ultrasessantacinquenni che avevano presentato domanda fino allo
scadere del periodo di vigenza del decreto-legge n. 495 del 1987.
In ragione del perdurare di tale contrasto, la Sezione lavoro
della Cassazione, con ordinanza n. 712 del 7 settembre 1991, dopo
aver illustrato con puntualità termini e ragioni del dissenso, dispose la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte
affinché valutasse l'opportunità di investire le Sezioni Unite per
la risoluzione di tale questione di diritto.
È invece intervenuto nuovamente il legislatore: l'art. 13 della
legge finanziaria del 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce al comma
terzo che "L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93,
si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici
derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo
di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta
delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle
prestazioni".
È quest'ultima la disposizione che i giudici remittenti
sottopongono al vaglio di questa Corte.
3. - Secondo il Pretore di Pisa la norma impugnata violerebbe
l'art. 3 della Costituzione a causa del carattere irrazionale del
discrimine da essa stabilito. La norma, infatti, limiterebbe la
salvezza del diritto alla pensione sociale sostitutiva (per gli
invalidi che avevano presentato domanda dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età) alle sole ipotesi in cui entro il
termine di vigenza del decreto-legge n. 495 del 1987, non convertito,
fosse intervenuto il provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S.,
escludendo, quindi tutte le altre ipotesi in cui entro il medesimo
termine, fosse stata presentata la domanda alla competente autorità
amministrativa (domanda che, in presenza delle condizioni di
invalidità e di reddito richieste dalla legge, rappresenta il
momento perfezionativo della fattispecie costitutiva del diritto alla
prestazione). In tale modo, rileva il giudice a quo, la salvaguardia
del diritto è stata collegata ad un elemento variabile e casuale,
quale la maggiore o minore celerità del procedimento amministrativo,
del tutto inidoneo a giustificare il discrimine così operato.
La questione è stata già sottoposta a questa Corte negli stessi
termini e con gli stessi argomenti, pur se con riferimento all'art.
1, comma primo, del decreto-legge n. 25 del 1988, ovvero all'art. 1,
comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (sulla base,
peraltro, di un'interpretazione della normativa suddetta coincidente
con quella poi recepita dal legislatore con la norma di
interpretazione autentica qui impugnata).
La Corte, con le sentenze nn. 88 del 1992, 286 del 1990 e 75 del
1991, dichiarò non fondata la questione stessa.
Il Pretore di Pisa, che pure non prospetta profili sostanzialmente
nuovi rispetto a quelli già vagliati in tali pronunzie, ritiene che
la questione sia tuttavia meritevole di riesame in ragione del
rilievo che la regola posta dal decreto-legge n. 495 del 1987, lungi
dal costituire una mera sanatoria di una prassi amministrativa
illegittima, come la Corte aveva ritenuto, rappresentava invece la
conferma legislativa della legittimità di tale prassi, posto che,
secondo la legge n. 118 del 1971, la pensione di inabilità competeva
effettivamente anche a chi avesse presentato la domanda dopo il
sessantacinquesimo anno. Infatti - osserva il Pretore - mentre l'art.
13 della legge del 1971 prevedeva espressamente che il diritto
all'assegno mensile spettasse ai cittadini parzialmente inabili di
età compresa tra i 18 e i 65 anni, l'art. 12 non contemplava il
limite del sessantacinquesimo anno per il diritto degli invalidi
totali alla pensione di invalidità, essendo soltanto prevista la
trasformazione di quest'ultima in pensione sociale ai sensi del
successivo art. 19.
La Corte osserva che l'interpretazione sostenuta dal Pretore di
Pisa si pone in contrasto con quella reiteratamente affermata dalla
Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica ad
essa assegnata dall'ordinamento (per tutte, tra le ultime, Cass., 24
aprile 1991, n. 4488 e Cass., 9 giugno 1989, n. 2808) e ciò senza
che il giudice prenda in considerazione gli argomenti ermeneutici
esposti dalla Cassazione stessa a sostegno del proprio indirizzo.
In queste condizioni, l'assunto interpretativo enunciato dal
giudice a quo non può costituire una ragione adeguata per indurre
questa Corte a mutare le proprie decisioni.
La questione deve quindi essere dichiarata non fondata.
4. - Il Pretore di Pisa chiede inoltre che la Corte valuti se il
sistema oggi risultante dalla normativa denunziata non si ponga in
contrasto con l'art. 38 della Costituzione, secondo le indicazioni
fornite da questa Corte, con le sentenze nn. 769 del 1988 e 75 del
1991, circa la necessità di porre rimedio all'incoerenza del sistema
dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento,
rispettivamente, dei trattamenti di inabilità e della pensione
sociale, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un
adeguato contemperamento degli interessi in gioco.
La questione - sulla quale, peraltro, questa Corte si è già di
recente pronunziata con la sentenza n. 88 del 1992 - è in questa
sede infondata, posto che la disciplina dei requisiti reddituali per
il conseguimento delle prestazioni suddette non ha la sua fonte nella
norma impugnata.
5. - Il Pretore di Parma ritiene invece che la norma impugnata sia
in contrasto con gli artt. 3, 38 e 101 della Costituzione, per il
fatto di non aver effettivamente fornito un'interpretazione autentica
dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988, avendo invece
disposto, con effetto retroattivo, una disciplina innovativa,
difforme rispetto a quella risultante dall'interpretazione che, senza
possibilità di incertezze, doveva essere data ed era stata data alla
norma del 1988. Il contrasto con le norme costituzionali citate
deriverebbe quindi dall'uso irrazionale che il legislatore avrebbe
fatto, in questo caso, del potere di emanare leggi di interpretazione
autentica.
Anche tale questione deve ritenersi non fondata.
A sostegno della denunzia, il giudice a quo, richiama quanto
affermato, in tema di interpretazione autentica, dalle sentenze di
questa Corte nn. 123 del 1987, 233 del 1988, 283 del 1989 e 155 del
1990.
La censura è peraltro contraddetta proprio dal principio
enunciato ripetutamente da questa Corte (da ultimo con le sentenze
nn. 155 del 1990 e 233 del 1988) secondo cui va riconosciuto
carattere di interpretazione autentica - per quanto tale
qualificazione possa rilevare in ordine alla legittimità
costituzionale della norma - soltanto ad una legge che, fermo il
tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato
normativo ovvero ne privilegia una tra le tante interpretazioni
possibili.
La norma impugnata corrisponde invero esattamente a tali caratteri
ed il ricorso all'interpretazione autentica appare giustificato, nel
caso in esame, anche secondo le più restrittive concezioni circa la
legittimità costituzionale di interventi legislativi di tale natura.
Non spetta alla Corte, in questa sede, accertare quale fosse la
lettura più plausibile dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 93
del 1988. Ma è sufficiente l'ordinanza della Cassazione n. 712 del
1991 (di cui già si è fatto cenno sopra), per rendere palese che
della norma suddetta era possibile una duplicità di interpretazioni,
tanto che essa aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali
nell'ambito della stessa Sezione lavoro della Cassazione. Non solo,
ma la tesi che sosteneva la soluzione interpretativa opposta a quella
poi autoritativamente adottata dal legislatore con la norma impugnata
assumeva di basarsi sul vincolo derivante dal tenore della
disposizione, ma riconosceva che esso era il frutto di una carente
tecnica legislativa, tale da aver impedito al legislatore di tradurre
in norma la propria volontà effettiva.
In questa situazione, non può non riconoscersi come pienamente
legittimo il ricorso alla legge di interpretazione autentica
dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988, al fine di
evitare che si determini, contro la volontà effettiva del
Parlamento, una integrale convalida, sia pure solo per il passato,
dell'efficacia normativa di un decreto che il Parlamento stesso non
aveva inteso convertire in legge.
Né può sostenersi che tale intervento legislativo sia in questo
caso irrazionale in relazione al fatto che la stessa norma
interpretata era a sua volta una norma interpretativa. È sufficiente
osservare, al riguardo, che la norma autenticamente interpretata
dall'impugnato art. 13, comma terzo, della legge n. 412 del 1991 è
rappresentata dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988,
che non è norma di interpretazione autentica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate dal Pretore
di Pisa con ordinanza del 31 gennaio 1992 e dal Pretore di Parma con
tre ordinanze del 5 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte