Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), quale introdotto dall'art. 142 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 20 novembre 1982 dal Pretore di Padova, iscritta

al n. 100 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 20 novembre

1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto

dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in

cui, in caso di condanna per il reato di guida senza patente,

prescrive la confisca obbligatoria del veicolo già appartenente al

guidatore abusivo";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le censure sono state dedotte negli atti

preliminari al dibattimento, quando ancora era meramente eventuale la

necessità di applicare la norma denunciata, dovendo, per il reato

previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 del d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, la misura della confisca irrogarsi solo "con la

sentenza di condanna" e, quindi, al termine del dibattimento;

e che, pertanto, la questione appare proposta prematuramente,

con conseguente difetto del requisito della rilevanza (v. sentenze n.

300 del 1983, n. 117 del 1984, n. 140 del 1984, n. 254 del 1985,

ordinanze n. 76 del 1987 e n.394 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),

quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Padova con ordinanza del 20

novembre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte