Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 18 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di La Rocca

Carmelo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, nel

procedimento penale a carico di La Rocca Carmelo, con ordinanza del

18 febbraio 1991, ha sollevato, per la seconda volta, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui è detto che la sentenza non ha

efficacia nei giudizi civili o amministrativi, pur essendo la stessa

equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi dell'ultimo inciso

del detto comma;

che, a parere del remittente, la norma censurata sarebbe

anzitutto in contrasto con la direttiva n. 22 della legge di delega

16 febbraio 1987, n. 81, che evidenzia il vincolo per il giudice

civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, nella

sentenza penale irrevocabile, limitatamente alla sussistenza del

fatto, all'affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia

commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste

in grado di partecipare al processo penale;

che, inoltre, sarebbe violato l'art. 97 della Costituzione in

quanto la definizione della causa civile subirebbe un inspiegabile

ritardo, nonché gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

la quale ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 443 del 1990, ha

già dichiarato la questione, ora di nuovo sollevata, inammissibile

e, con l'ordinanza n. 564 del 1990, manifestamente inammissibile, in

quanto la norma che nega alla sentenza prevista dall'art. 444,

secondo comma, del codice di procedura penale efficacia nei giudizi

civili o amministrativi, riguardando le parti di questi giudizi, non

potrebbe mai trovare applicazione in un giudizio penale come è il

giudizio a quo;

che, inoltre, nel giudizio con applicazione della pena a

richiesta delle parti, il giudice, se vi è costituzione di parte

civile, non deve decidere sulla relativa domanda;

che detta previsione, diretta ad incentivare il tipo di giudizio

di cui trattasi, rientra nel potere discrezionale del legislatore;

che non è sindacabile nel giudizio di legittimità

costituzionale siccome non costituisce mero arbitrio;

che la previsione contenuta nello stesso articolo impugnato

della equiparazione della sentenza a una pronuncia di condanna

obbedisce a finalità di natura strettamente penalistica;

che i profili nuovi dedotti dal giudice remittente non sono tali

da fondare una decisione della questione diversa dalla declaratoria

di manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, della

Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso

il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte