Sentenza n. 455/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 15 novembre 1996 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento
civile vertente tra MIX s.r.l. e l'Istituto Bancario San Paolo di
Torino s.p.a. ed altro, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1997
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Bancario San Paolo di
Torino s.p.a;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione, instaurato dalla
parte che in primo grado aveva svolto intervento, qualificato adesivo
dipendente, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza in data 15
novembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
105, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in
cui, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza,
preclude al terzo, che abbia spiegato intervento adesivo dipendente,
di impugnare autonomamente la sentenza per la tutela del proprio
interesse.
Il giudice remittente premette in fatto che il giudizio di primo
grado, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare,
era stato promosso dal fideiussore nei confronti del creditore per
far dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria, essendosi estinta
quella principale per remissione, e che in tale giudizio era
intervenuto il debitore principale, che aveva interesse
all'accertamento dell'estinzione della obbligazione da opporre nel
giudizio di rivalsa instaurando dal fideiussore; avverso la sentenza
con la quale il tribunale di Casale Monferrato aveva rigettato
l'opposizione, ritenendo legittima l'esecuzione intrapresa dal
creditore, era stato proposto appello dal solo debitore intervenuto,
poiché il fideiussore vi aveva prestato acquiescenza.
Il remittente, dopo aver ricordato che la norma in esame è stata
ed è tuttora interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel
senso di riconoscere all'interventore adesivo dipendente poteri
limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a
quella della parte adiuvata, con esclusione del potere di
impugnazione della sentenza, cui abbia prestato acquiescenza la parte
adiuvata, osserva come dalla detta norma possano derivare effetti
paradossali e pregiudizievoli per il terzo intervenuto ad adiuvandum.
In particolare, il remittente sottolinea che quando il terzo
partecipa al processo in qualità di interventore adesivo dipendente
è privo del potere di impugnazione, mentre se ad esso è rimasto
estraneo potrà dimostrare in un secondo processo, ex art. 404 del
codice di procedura civile, l'esistenza di ragioni che dovevano
determinare una diversa conclusione in ordine al rapporto sostanziale
pregiudiziale.
Ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe disparità di
trattamento tra situazioni analoghe; infatti, con riferimento al
rapporto sostanziale dedotto nel caso di specie, mentre al
fideiussore che intervenga nel processo è riconosciuto il potere di
autonoma impugnazione, trattandosi di un rapporto di garanzia propria
che determina l'inscindibilità delle cause, ex art. 331 cod. proc.
civ., il debitore garantito, nei cui confronti il fideiussore abbia
già intentato azione di rivalsa, non può invece impugnare la
sentenza emessa nel processo tra fideiussore e creditore, al quale
egli abbia partecipato quale interventore adesivo dipendente.
L'intervento nel processo del debitore garantito si risolverebbe
poi in una diminuzione della possibilità di azione e di difesa del
medesimo, non potendo egli, attraverso l'impugnazione della sentenza,
che gli è preclusa, contrastare i riflessi, nei propri confronti,
del giudicato tra le parti principali.
2. - La parte appellata del procedimento a quo ha depositato
tardivamente atto di costituzione nel presente giudizio. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 105, secondo comma, del codice
di procedura civile, che, nella interpretazione consolidata della
giurisprudenza, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il
potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del
proprio interesse.
Ad avviso del giudice a quo, la indicata norma si porrebbe
anzitutto in contrasto con il principio di eguaglianza, per la
irragionevole disparità di trattamento che essa opera tra le parti
del processo riguardo al potere di autonoma impugnazione, il quale è
negato all'interventore adesivo dipendente limitatamente alla tutela
del proprio interesse, mentre è ammesso in altre ipotesi analoghe,
quale quella del fideiussore; inoltre, la medesima norma sarebbe
lesiva del diritto di azione dell'interventore adesivo dipendente,
che non può autonomamente tutelare il proprio interesse, sebbene sia
proprio questo a legittimarne l'intervento nel processo.
2. - La questione non è fondata.
La disciplina dell'intervento volontario, contenuta nell'art. 105
del codice di procedura civile, dimostra come il legislatore abbia
voluto nettamente differenziare l'ipotesi di colui che interviene nel
processo per far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le
parti o di alcune di esse, di cui al primo comma, da quella, prevista
nel secondo comma, di chi interviene per aderire, in forza di un
proprio interesse, alla domanda di una parte. Mentre l'intervento
svolto per la tutela di un diritto determina un ampliamento
oggettivo, oltre che soggettivo, della lite, poiché con esso si
introduce una nuova domanda, che comunque modifica il thema
decidendum fissato dalle parti originarie, l'intervento diretto alla
tutela di un interesse comporta invece un ampliamento solo soggettivo
del processo, in quanto l'interventore adesivo dipendente si limita a
sostenere le ragioni di una parte, senza dedurre un proprio diritto.
La diversità ontologica degli istituti posti a tutela delle
diverse situazioni giuridiche rappresentate dalle parti intervenienti
costituisce il fondamento del consolidato orientamento
giurisprudenziale, che riconosce poteri processuali diversi alle
dette parti; l'interventore principale può infatti esercitare tutti
i poteri propri delle parti originarie, così come, del resto, gli
sarebbe consentito, qualora facesse valere il proprio diritto in un
autonomo e separato giudizio, mentre il terzo che decide di
intervenire nel processo soltanto per sostenere le ragioni altrui,
quando vi abbia interesse, non può che assumere una posizione
subordinata rispetto a quella dell'adiuvato, le cui vicende
processuali egli ha anticipatamente accettato di condividere. Onde
è del tutto ragionevole la preclusione del potere di impugnazione
rispetto all'interventore adesivo dipendente, quando l'adiuvato abbia
rinunciato ad impugnare o abbia prestato acquiescenza alla sentenza,
poiché il terzo intervenuto ad adiuvandum non ha poteri dispositivi
sulla lite, la cui decisione solo in via mediata può produrre
effetti giuridici sulla sua posizione sostanziale.
Deve escludersi che la norma in esame, come interpretata dalla
giurisprudenza, si ponga in contrasto con i dedotti parametri
costituzionali, in quanto, se la parte assume effettivamente la veste
di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al
processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di
espletare un'attività accessoria, non può dolersi del mancato
riconoscimento di poteri non esercitati dall'adiuvato, mentre qualora
la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca però
una autonoma pretesa di diritto, non può non riconoscersi ad essa un
potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre
parti.
All'interventore adesivo dipendente, piuttosto, la giurisprudenza
riconosce un potere autonomo di impugnazione, nell'ipotesi in cui la
sentenza contenga provvedimenti che incidono in modo diretto ed
immediato nella sfera giuridica del medesimo; trattasi di
un'applicazione del fondamentale principio dell'interesse ad agire e
più specificamente dell'interesse ad impugnare, in forza del quale
l'ammissibilità del gravame è in stretta correlazione alla
soccombenza, sì che ove l'interventore adesivo dipendente abbia
subito un concreto pregiudizio, per effetto di statuizioni contenute
nella sentenza, che su di lui incidano direttamente e
sfavorevolmente, egli è certamente legittimato a proporre
impugnazione, a differenza di colui che non vede respingere una
propria pretesa di diritto e che solo indirettamente è pregiudicato
dalla pronuncia, contro la quale non può quindi avere alcuna
potestà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 105, secondo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte