Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,

del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2

della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del

codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289,

416 e 555 del codice di procedura penale), promossi con n. 2

ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 dal pretore di Alba sezione

distaccata di Bra, nei procedimenti penali a carico di Giuseppe

Revello ed altro e di Giovanni Aimasso ed altro, iscritte ai nn. 288

e 289 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con due ordinanze di contenuto corrispondente tra

loro, emesse il 12 ottobre 1998, il pretore di Alba - sezione

distaccata di Bra - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato

dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica

dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e

degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella

parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio

emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito

dell'opposizione a decreto penale sia nullo qualora non sia preceduto

dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio,

a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen;

che il rimettente è chiamato a pronunciarsi su eccezioni di

nullità dei decreti di citazione a giudizio sollevate dagli imputati

nei procedimenti principali per l'omissione dell'invito a

presentarsi;

che il Pretore, richiamando analoga questione già rimessa da

altro organo giudiziario all'esame della Corte (r.o. n. 572 del 1998,

sollevata dal pretore di Montepulciano), ravvisa una disparità di

trattamento tra imputati nell'iter processuale del giudizio

conseguente all'opposizione a decreto penale, nel quale il previo

invito a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. non è

effettuato, rispetto al differente svolgimento del giudizio

ordinario, nel quale invece detto invito, a seguito delle modifiche

apportate dalla citata legge n. 234 del 1997, è formulato;

che tale differenziazione, ritenuta dal pretore non giustificata

dalla specificità del rito per decreto - giacché comunque nei casi

anzidetti il processo sfocia nel giudizio dibattimentale -, sarebbe

inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiché la

mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito

potrebbe sottrarre all'imputato stesso la facoltà di addurre

immediatamente le proprie difese, in modo da ottenere un

provvedimento di archiviazione ed evitare così la celebrazione del

giudizio dibattimentale;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, richiamando l'atto di intervento

depositato in relazione all'analoga questione sollevata dal pretore

di Montepulciano, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza

delle questioni.

Considerato che con due identiche ordinanze di rinvio il pretore

rimettente solleva un'unica questione di costituzionalità e che

pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, chiamata a pronunciarsi su questioni analoghe e riferite ai

medesimi parametri costituzionali, questa Corte ne ha già

dichiarato, con l'ordinanza n. 325 del 1999, la manifesta

infondatezza, rilevando a) che la richiesta di assimilazione del

procedimento per decreto a quello "ordinario" è contrastata dalla

eterogeneità degli atti per i quali la nullità, in caso di

omissione del previo invito, rispettivamente è prevista (il decreto

di citazione a giudizio) e si richiede che sia prevista (il decreto

che dispone il giudizio), trattandosi di atti diversi per

riferibilità (al pubblico ministero e al giudice, rispettivamente) e

per natura (atto di esercizio dell'azione penale e vocatio in ius

rispettivamente); b) che è pertanto da escludersi, alla stregua del

principio di uguaglianza, la riconduzione a unità delle due

discipline, mancandone l'indispensabile presupposto, cioè

l'omogeneità dei dati normativi; c) che, inoltre, la prospettazione

oggi nuovamente in esame produrrebbe, se accolta, effetti distorsivi

nel sistema, collocando un atto proprio della fase delle indagini

preliminari - l'invito a presentarsi ex art. 375, comma 3, cod. proc.

pen. - nell'ambito della fase successiva all'esercizio dell'azione

penale, con ciò stesso contraddicendo l'obiettivo assunto dal

rimettente, cioè la finalità di evitare il giudizio; d) che neppure

è ravvisabile la menomazione delle garanzie difensive, posto che nel

procedimento per decreto lo svolgimento dei mezzi di difesa si ha

nella fase del giudizio susseguente all'opposizione al decreto

penale, il quale costituisce semplicemente lo strumento di

contestazione dell'addebito;

che, in mancanza di argomenti e profili nuovi o diversi che

possano indurre a un diverso orientamento (v. altresì, su questioni

affini, le ordinanze nn. 326 del 1999 e 432 del 1998), le questioni

sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del

codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della

legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice

penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e

555 del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alba, sezione

distaccata di Bra, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte