Sentenza n. 459/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1993 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53d.P.R. 761/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1991
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto
da Fusco Giulia contro la U.S.L. RM/11, iscritta al n. 661 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Fusco Giulia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Fusco Giulia, coordinatore dell'Ufficio legale della U.S.L. RM/11,
impugnava, innanzi al TAR Lazio, la deliberazione n.s.p. 853 prot.
5772 del 31 maggio 1991, con la quale era stato disposto il suo
collocamento a riposo per limiti di età (65 anni), lamentando, tra
l'altro, la omessa considerazione, da parte del provvedimento, del
mancato raggiungimento, al compimento del 65 anno di età, del
massimo della pensione.
Con ordinanza emessa il 18 novembre 1991 (pervenuta alla Corte
Costituzionale il 22 settembre 1992), il predetto Tribunale ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, della Costituzione.
Secondo il giudice remittente, la previsione per cui i dipendenti
delle U.S.L. debbono essere collocati a riposo al raggiungimento del
65 anno di età contrasta con i parametri invocati, consentendo che
siano collocati a riposo anche gli avvocati delle U.S.L. (come, nella
specie, la ricorrente, coordinatore dell'ufficio legale della U.S.L.
RM/11). Ad avviso del TAR, non si può revocare in dubbio che i fini
degli enti pubblici abbiano in comune con quelli dello Stato il
perseguimento del pubblico interesse, mentre sussiste una sostanziale
parità - o comunque indubbia similitudine - tra le funzioni che i
legali degli enti pubblici sono chiamati a svolgere nei settori di
loro competenza e quelle attribuite dalla vigente normativa agli
avvocati dello Stato.
I primi dovrebbero godere del medesimo trattamento degli avvocati
dello Stato, che possono andare a riposo al compimento del 70 anno di
età, attesa la sostanziale parità di funzioni, nel comune
perseguimento del pubblico interesse.
Nel presente giudizio si è costituita la ricorrente,
rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ettore Verino, il quale ha
depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento della
questione.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della medesima,
osservando come non sia sufficiente una pretesa omogeneità di
posizioni per pretendere l'estensione di norme in deroga alla regola
generale del collocamento a riposo al 65 anno di età, mentre del
tutto improprio appare il riferimento all'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, norma invocabile solo quando il collocamento a
riposo impedisca il raggiungimento del minimo pensionistico. Considerato in diritto Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il TAR Lazio dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761, norma che, nello stabilire, per i dipendenti delle U.S.L., il
collocamento a riposo al raggiungimento del 65 anno di età,
assoggetta ad una siffatta regola anche gli avvocati.
Secondo il giudice remittente risulterebbero, in pari tempo,
violati sia il principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione,
a causa del trattamento irragionevolmente deteriore riservato agli
avvocati degli enti pubblici rispetto agli avvocati dello Stato, i
quali ultimi vengono collocati a riposo a 70 anni, sia il principio
del massimo di effettività della garanzia del diritto sociale alla
pensione, riconosciuto a tutti i lavoratori dal secondo comma
dell'art. 38 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede
l'elevazione a 70 anni dell'età pensionabile, al fine di far
conseguire il massimo della pensione, è da reputare non fondata,
secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte (v., da
ultimo, ordinanza n. 362 del 1992).
Muovendo, per ragioni di logica espositiva, dal secondo dei
richiamati parametri costituzionali, la Corte torna a rammentare il
ripetuto proprio insegnamento secondo il quale, nel vigente quadro di
riferimento normativo, sono affidati alla discrezionalità del
legislatore la determinazione dell'ammontare delle prestazioni
previdenziali, il rafforzamento della tutela previdenziale, le
variazioni dei trattamenti, salvo l'assicurazione, per tutti i
lavoratori, della pensione minima, cui è finalizzato il lavoro
prestato e la determinazione dell'età lavorativa, per la tutela
delle esigenze di vita e la soddisfazione dei bisogni (v. sentenza n.
440 del 1991).
In altre parole, va apprezzato e protetto il prolungamento
dell'età lavorativa perché al lavoratore sia garantita la pensione
al minimo e, in questo senso, la Corte ha già provveduto a
dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma qui impugnata,
nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che, al
raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, non
abbia compiuto il numero degli anni necessari per ottenere il minimo
della pensione, di rimanere, a richiesta, in servizio fino al
conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 70
anno di età (v. sentenza n. 90 del 1992).
Non può, invece, godere di eguale protezione e garanzia il
raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo che è
obiettivo non rientrante in finalità costituzionalmente protette, ma
solo in linee di tendenza allo stato giustificate da situazioni
peculiari e particolari, mentre non importa lesione del precetto di
cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la mancata
garanzia del raggiungimento di tale pensione massima
indiscriminatamente per tutti i dipendenti pubblici.
Fermo quanto sopra e passando a valutare l'ulteriore doglianza del
giudice a quo, in relazione alla lamentata disparità rispetto agli
avvocati dello Stato che vengono collocati a riposo al 70 anno di
età, deve escludersi che la disciplina generale dell'art. 53 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 contrasti con l'art. 3 della
Costituzione, per non aver apprestato analogo trattamento in favore
degli avvocati delle Unità sanitarie locali.
L'ordinanza di rimessione si dilunga ad illustrare le affinità
che, sul piano funzionale, connotano le due categorie di avvocati qui
considerate. Ma trascura la peculiarità propria dell'ordinamento
degli avvocati dello Stato, nell'ambito del quale il cennato
principio del collocamento a riposo a 70 anni è coerente, tra
l'altro, con la disposta equiparazione ai magistrati dell'Ordine
giudiziario nei limiti dell'art. 23 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e risponde, in ogni caso, a discrezionale
apprezzamento del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte