Sentenza n. 459/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/10/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 13legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei
criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza
emessa il 28 marzo 1995 dal Pretore di Potenza sul ricorso proposto
da Tofalo Francesco contro il Sindaco del Comune di Balvano, iscritta
al n. 439 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio proposto avverso un decreto sindacale di
decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale
pubblica, il Pretore di Potenza, con ordinanza del 28 marzo 1995, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della
legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei
criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel prevedere che
contro il provvedimento del Sindaco l'interessato può proporre
ricorso al Pretore - così riproducendo la disposizione statale di
cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035 - si porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione,
perché disciplinerebbe una materia oggetto di riserva di legge
statale in quanto attinente alla giurisdizione. Considerato in diritto
1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987,
n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), nella parte in cui prevede che contro il provvedimento di
decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale
pubblica "l'interessato può proporre ricorso al Pretore del luogo
nel cui mandamento è situato l'alloggio". Si assume nell'ordinanza
di rimessione che la norma regionale, che riproduce il disposto di
cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
1035, violi l'art. 108 della Costituzione e quindi il principio di
riserva di legge statale in materia di giurisdizione.
2. - Va premesso che la censura deve essere riferita al solo
undicesimo comma dell'art. 13 della legge regionale in esame, che è
quello nel quale è contenuta la disposizione esplicitamente
sottoposta al giudizio di costituzionalità.
3. - La questione è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle
regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi
giurisdizionali, in quanto la materia processuale e quella della
giurisdizione è riservata dall'art. 108 della Costituzione alla
esclusiva competenza del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze
nn. 457 e 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del
1990, 727 del 1988, 81 del 1976).
La violazione del suddetto parametro costituzionale non può
nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale
impugnata si è limitata a riprodurre la disposizione statale
contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035, perché le regioni in nessun caso possono emanare
leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando
ciò un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze
che ne derivano (sentenze nn. 457 del 1994, 210 del 1993, 615 e 203
del 1987, 128 del 1963).
Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale
della norma denunciata.
4. - Inoltre, poiché l'art. 13 cit. riproduce, al dodicesimo e al
tredicesimo comma, le omologhe disposizioni contenute nel
quattordicesimo e nel quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n.
1035 del 1972 cit. - e cioè che "il pretore adito ha facoltà di
sospendere l'esecuzione del decreto" e che "il provvedimento di
sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al
ricorso" - e poiché dette norme, una volta dichiarata illegittima
quella contenuta nell'undicesimo comma del medesimo art. 13,
resterebbero prive di autonomo significato, essendo strettamente
conseguenziali a quella annullata ed attenendo anch'esse a materia
processuale di riserva statale, deve, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiararsi la illegittimità
costituzionale anche dei citati dodicesimo e tredicesimo comma
dell'art. 13 della legge regionale in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la illegittimità costituzionale dell'undicesimo comma
dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987 n.
2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n.
87, l'illegittimità costituzionale del dodicesimo e del tredicesimo
comma dell'art. 13 della stessa legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte