Sentenza n. 46/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1959 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 15
febbraio 1958, n. 74: "Regolamentazione dei canoni livellari veneti",
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 ottobre 1958 dal Pretore di Montagnana
nel procedimento civile vertente tra Centin Norma, Brianza Luigia e
Dalla Francesca Mario, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze del
1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del
29 novembre 1958;
2) ordinanza emessa l'11 novembre 1958 dal Pretore di Este nel
procedimento civile vertente tra Trentinaglia de Daverio Italo e
Fornasiero Antonio, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze del 1958 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 27
dicembre 1958;
3) ordinanza emessa il 9 dicembre 1958 dal Pretore di Padova nel
procedimento civile vertente tra Faccin Maria e Bonato Alessandro,
iscritta al n. 52 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino per Centin Norma, Brianza Luigia e
Trentinaglia de Daverio Italo, gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Luigi
De Villa per Faccin Maria e il vice avvocato generale dello Stato
Cesare Arias per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio civile pendente davanti al Pretore di Montagnana tra
Centin Norma e Brianza Luigina contro Dalla Francesca Mario, ed avente
per oggetto il pagamento di un canone livellare per il godimento di un
terreno sito in territorio d'Este, veniva sollevata la questione di
legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74:
"Regolamentazione dei canoni livellari veneti", perché in contrasto
con gli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.
La citata legge stabilisce, nell'articolo 1, che, a decorrere
dall'annata agraria 1957-58, i canoni dei livelli costituiti nelle
provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e
Vicenza, prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, non
possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul
quale gravano, e detta, nei successivi articoli, norme per
l'affrancazione del canone e per la divisione del prezzo d'affranco.
Il Pretore, ritenuta la rilevanza della sollevata questione e la
sua non manifesta infondatezza, con ordinanza del 31 ottobre 1958,
Sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale
per la decisione relativa.
L'ordinanza pretorile si richiama alle deduzioni delle attrici,
secondo le quali la legge del 1958, n. 74, si applica ai soli canoni
livellari del Veneto e del Friuli, mentre questi non presentano alcuna
caratteristica speciale, tale da giustificare un trattamento
differenziato per una parte soltanto di quegli istituti che oggi sono
assunti sotto la disciplina dell'enfiteusi. Il che potrebbe configurare
una violazione del principio di eguaglianza.
Quanto poi alla lamentata violazione dell'art. 42, terzo comma,
della Costituzione, si osserva che la citata legge potrebbe configurare
una forma di espropriazione della proprietà fondiaria verso un
indennizzo parziale e senza che ricorrano quei motivi di interesse
generale, che soli possono giustificare l'esproprio.
L'ordinanza, iscritta al n. 39 del registro delle ordinanze del
1958, veniva notificata alle parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri con atto del 7 novembre 1958, comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento con atto del 6 dello stesso mese
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del successivo
giorno 29.
L'identica questione veniva sollevata nel giudizio vertente tra
Trentinaglia de Daverio Italo e Fornaserio Antonio, pendente davanti al
Pretore d'Este ed avente, anch'esso, per Oggetto il pagamento di un
canone livellare per il godimento di un terreno in territorio d'Este.
Anche in quel giudizio, il Pretore, ritenuta la rilevanza della
sollevata questione e la sua non manifesta infondatezza, con ordinanza
dell'il novembre 1958, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale,
osservando, tra l'altro, che la disciplina particolare dettata dalla
legge del 1958 per i livelli del Veneto e del Friuli, senza tener conto
che in molte regioni d'Italia esistono situazioni del tutto identiche,
potrebbe configurare una violazione del principio sancito nell'art. 3
della Costituzione, tanto più che i relatori "della ricordata legge
pare non siano riusciti a dimostrare perché solo i livelli
veneto-friulani debbano essere trattati in tale modo". Né a quel
Giudice appariva manifestamente infondata l'incostituzionalità della
legge sotto il profilo della violazione dell'art. 42, terzo comma,
della Costituzione, in quanto Si consentirebbe l'espropriazione della
proprietà fondiaria verso un indennizzo parziale e senza che si
riscontrino quei motivi di interesse sociale che, soli, possono
giustificare l'esproprio.
L'ordinanza del Pretore d'Este, iscritta al n. 40 del registro
ordinanze dell'anno 1958 della Corte costituzionale, veniva notificata
alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 15
novembre 1958, comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative il
13 stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 del
mese successivo.
Infine, la medesima questione di legittimità costituzionale della
legge 15 febbraio 1958, n. 74, veniva sollevata nel giudizio pendente
davanti al Pretore di Padova, vertente tra Faccin Maria e Bonato
Alessandro ed avente ad oggetto il pagamento di un canone livellare.
Anche questa ordinanza, che ha la data del 9 dicembre 1958, e porta il
n. 52 del registro ordinanze 1958, è stata notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 1958, comunicata
ai Presidenti delle due Camere il 20 dello stesso mese e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1959.
Le signore Centin e Brianza, costituite nel giudizio iscritto al n.
39 del registro ordinanze, sostengono, con le deduzioni depositate il
20 novembre 1958, che la legge 15 febbraio 1958, n. 74, nel fissare
nell'art. 1 limitatamente al Veneto ed al Friuli, l'ammontare dei
canoni livellari posti in essere anteriormente all'entrata in vigore
del Codice civile del 1865, in misura non superiore al triplo del
reddito dominicale, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile
1939, n. 589, è in contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 42, terzo
comma, della Costituzione.
Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 3 si rileva che la
citata legge viola il principio dell'eguaglianza per più aspetti.
Anzitutto, perché la sua sfera di applicazione è limitata alle sole
provincie indicate nell'art. 1, mentre dagli atti parlamentari
risulterebbe che i livelli veneti non presentano affatto
caratteristiche sostanziali tali da differenziarli da altri istituti
similari e da giustificare, di conseguenza, il trattamento particolare
stabilito dalla legge. È vero che nella relazione Rosini si pongono in
rilievo alcune cause specifiche al territorio considerato, ma altre
sono generiche e si riferiscono a tutto il territorio nazionale.
In secondo luogo nella relazione Gui sulla proposta di legge,
sfociata poi nella legge del 1958, si parla di una maggiore diffusione
dell'istituto nel Veneto, ma non di una sua diversa caratterizzazione.
Inoltre la legge in questione Stabilisce un trattamento
differenziato solo per i "livelli", il che vale a dire soltanto per una
parte di quegli istituti che oggi sono assunti sotto la disciplina
della enfiteusi, con esclusione, pertanto, di istituti sostanzialmente
identici in vigore nelle stesse provincie contemplate dalla legge del
1958.
Questo particolare trattamento - si sostiene dalla parte - viola il
principio di eguaglianza, principio che, secondo l'interpretazione
datane dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 53 del
1958, se non vieta al legislatore di dettare norme diverse per regolare
situazioni che esso ritiene diverse, è però violato quando la ragione
giustificatrice di un trattamento differenziato in situazioni di fatto
uguali o di un trattamento eguale in situazioni di fatto diverse, sia
esclusa dalla stessa legge che quei trattamenti dispone.
Quanto, poi, alla lamentata violazione dell'art. 42, terzo comma,
della Costituzione, osserva la parte, la citata legge consente
l'espropriazione della proprietà fondiaria verso un indennizzo
parziale e senza che si riscontrino quei motivi di interesse sociale
che soli possono giustificare l'esproprio.
Per queste considerazioni si chiede che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74.
Alla stessa conclusione perviene il signor Trentinaglia de Daverio
Italo, costituitosi nel giudizio iscritto al n. 40 del Registro
ordinanze del 1958.
Con le deduzioni depositate in cancelleria il 28 novembre 1958, e
con la memoria depositata il 20 maggio 1959, la difesa del Trentinaglia
sostiene che i soli elementi differenziali che si possono desumere dai
lavori preparatori, si riducono al nome, alla data ed alla
localizzazione territoriale. In relazione a tutti e tre questi elementi
la legge sarebbe incostituzionale.
Quanto al nome, infatti, le stesse relazioni parlamentari
riconoscono che al nome di livello non corrisponde, nel nostro diritto,
un istituto giuridico peculiare, che presenti una propria autonomia
rispetto alla enfiteusi.
Quanto alla data, si sostiene che questa è in manifesta
contraddizione con le risultanze dei lavori preparatori. Infatti, la
proposta Rosini aveva per oggetto i livelli costituiti anteriormente al
1 gennaio 1812, data di entrata in vigore del Codice austriaco,
perché, ignorando questo i livelli, se dopo quella data fosse stato
costituito qualche livello, dovrebbe trattarsi di un contratto
enfiteutico vero e proprio. La legge del 1958, invece, assume come
elemento differenziale cronologico, la data del 1865, che, stando alle
dichiarazioni del proponente, non sarebbe affatto differenziale.
Quanto, infine, alla delimitazione territoriale, si osserva che le
così dette particolarità dei livelli Veneti - quali emergono dagli
atti parlamentari - riguarderebbero più che altro l'origine storica e
la maggiore diffusione dell'istituto nel Veneto e nel Friuli, ma non
inciderebbero sul contenuto sostanziale del rapporto, sì da
giustificare una disciplina giuridica differenziata. Del resto -
aggiunge la difesa del Trentinaglia - al legislatore (v. relazione Gui)
non sfuggì la mancanza di una diversità sostanziale fra i livelli e
le enfiteusi, e tra i livelli veneti e quelli esistenti in altre
regioni; come ad esso non sfuggì la preoccupazione di un contrasto
della nuova regolamentazione con il principio di eguaglianza, tanto che
la Commissione Giustizia della Camera espresse l'avviso di rivedere
tutti gli istituti assimilabili ai livelli, dovunque esistenti.
Vero è che nel nostro ordinamento non mancano esempi di
disposizioni legislative, riferentisi all'enfiteusi, limitate ad alcune
zone territoriali; ma si trattava di norme determinanti speciali
condizioni per la concessione in enfiteusi, da parte di enti pubblici,
di terre incolte, al fine di favorire lo sviluppo agricolo delle
rispettive zone.
Ora, la legge in questione, prescindendo da fondati motivi di
utilità generale, darebbe luogo ad un vero e proprio privilegio, anche
perché essa è rivolta a disciplinare casi, non già determinabili in
futuro, ma addirittura determinati in anticipo.
Né si dica - prosegue la difesa del Trentinaglia - che il
trattamento differenziato di cui alla legge del 1958 è giustificato
dallo scopo di conseguire il "razionale sfruttamento del suolo e di
conseguire equi rapporti sociali", perché la riduzione del canone, i
diversi criteri di determinazione dello stesso, la mutata disciplina
della sua divisibilità non sono riconducibili alla nozione di quegli
"obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata" cui si riferisce
l'art. 44 della Costituzione, il quale, peraltro, riguarda la riforma
fondiaria e non già quella agraria.
In ordine ai limiti del sindacato di costituzionalità, se è vero
che alla Corte è precluso ogni apprezzamento sul merito dei criteri
differenziali assunti dal legislatore, è pur vero che essa può sempre
procedere all'accertamento della manifesta sussistenza o insussistenza
dei presupposti di fatto della legge ovvero della eventuale manifesta
illogicità delle disposizioni emanate, desumibili dallo stesso testo
normativo, in sé e nei suoi rapporti con altri testi connessi, o dalle
dichiarazioni che provengono dallo stesso legislatore. Fondamentale, in
quest'ordine di idee la sentenza n. 53 dei 1958 della Corte.
Per quanto attiene, infine, alla lamentata violazione dell'art.
42, terzo comma, della Costituzione, la difesa del Trentinaglia osserva
che è stato violato l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in
quanto Si consente l'espropriazione della proprietà fondiaria verso un
indennizzo parziale e senza che si riscontrino quei motivi di interesse
sociale che soli possono giustificare l'esproprio.
In tutte e tre le cause è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale negli atti di intervento depositati il 26 novembre ed
il 3 dicembre 1958 ed il 4 gennaio 1959, e nelle successive memorie
depositate il 21 maggio 1959, sostiene che la lamentata violazione
degli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, non sussiste.
Rileva l'Avvocatura che la norma dell'art. 3 della Costituzione
poggia su un criterio di uguaglianza di trattamento di tutti i
consociati, ma non esclude che il legislatore possa dettare norme
diverse per regolare situazioni diverse, secondo quanto ha affermato la
Corte costituzionale nelle sentenze nn. 3 e 28 del 1957. E tale,
appunto, sarebbe la situazione regolata dalla legge 15 febbraio 1958,
n. 74. Difatti, dalla relazione Rosini emergono le particolari esigenze
dei livelli nel Veneto e nel Friuli, che richiedono una disciplina
giuridica differenziata rispetto a quella dei comuni livelli e delle
comuni enfiteusi. Questi elementi consistono in ciò: 1) i livelli del
Veneto e del Friuli differiscono dalle enfiteusi esistenti in dette
regioni; 2) i canoni livellari veneti incidono profondamente sulle
condizioni di quei lavoratori, creando una situazione anacronistica.
Per cui, la legge in questione, lungi dal violare il principio di
uguaglianza, lo realizza effettivamente, attuando un ristabilimento di
equilibrio nel campo delle prestazioni livellari Non solo, ma essa
costituisce un punto di partenza per un ulteriore perfezionamento della
disciplina legislativa di situazioni differenziate.
Al caso di specie, perciò, non è applicabile il principio
affermato nella sentenza n. 53 del 1958, ma quelli fissati nelle
sentenze nn. 3 e 28 del 1957. Nella fattispecie in esame, infatti, si
fa semplicemente un trattamento speciale per rapporti giuridici che si
svolgono in determinate provincie, perché sussistono motivi per una
disciplina legislativa differenziata.
E la valutazione di questi motivi particolari e della diversità di
situazione è riservata al potere discrezionale del legislatore e
sottratta, perciò, al sindacato di legittimità costituzionale.
Venendo al secondo motivo di censura, sostiene l'Avvocatura che
nella specie non sussiste alcuna violazione dell'art. 42, terzo comma,
della Costituzione, perché qui non si tratta di espropriazione, cioè
del sacrificio, di carattere "particolare", di un diritto patrimoniale,
nell'interesse della collettività, ma di dare, con una norma di
carattere astratto ed applicabile a tutta una categoria di ipotesi, una
disciplina legislativa diversa a rapporti giuridici in corso,
disciplina che incide soltanto sulla misura di uno degli elementi del
rapporto: il canone enfiteutico. E poiché il privato non ha diritto
alla immutabilità del sistema giuridico che disciplina i rapporti da
esso instaurati, una diversa regolamentazione di tali rapporti non può
costituire violazione di un principio costituzionale a suo danno. Al
riguardo l'Avvocatura dello Stato si richiama alla sentenza n. 118 del
1957 della Corte costituzionale.
Conclude l'Avvocatura, chiedendo che l'eccezione di illegittimità
sia respinta e sia dichiarata la piena costituzionalità della legge in
questione.
Nello stesso senso conclude la signora Faccin Maria, costituita nel
presente giudizio, per la causa iscritta al n. 52 del registro
ordinanze del 1958, sostenendo nelle deduzioni e nella successiva
memoria, depositate, rispettivamente, il 29 gennaio ed il 21 maggio
1959, che la legge in questione non è in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, perché il principio di eguaglianza dei cittadini, come
persone, non ha nulla a che vedere con la misura maggiore o minore di
oneri o con la limitazione di redditi, che i cittadini possono subire
per il fatto di possedere beni, diritti reali od oneri reali nell'una o
nell'altra provincia. Che anzi lo spirito della Costituzione, con la
creazione delle Regioni e concedendo ad esse il potete normativo, ha
voluto invece rendere ancora più frequente che in passato la
differenziazione di obblighi e di diritti economici, di situazioni
economiche, da regione a regione.
Venendo al caso di specie, non può farsi questione di legittimità
costituzionale, scopo della legge del 1958 essendo stato quello di dare
una particolare disciplina a situazioni del tutto particolari o non
riconducibili sotto lo schema generale dell'enfiteusi né dei livelli
esistenti in altre regioni. Sicché, ragioni non soltanto economiche,
ma anche storiche e giuridiche, giustificano appieno la legge in
questione.
D'altra parte va considerato che la legge in esame è scaturita da
due iniziative diverse per confluire, poi, in un nuovo testo unificato,
per cui non si può considerare come "mens legis" qualsiasi
affermazione che si trovi fatta dai presentatori della proposta di
legge. Il provvedimento quindi fu emanato a ragion veduta con la
persuasione di fare un trattamento particolare ad un caso Veramente
particolare.
E la valutazione delle particolari situazioni rientra nel potere
discrezionale del legislatore, e se essa può dar luogo a rilievi di
carattere politico, non involge questioni di legittimità
costituzionale.
Quanto, infine, alla lamentata violazione dell'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, nel caso in esame non si tratta di
espropriazione, cioè di trasferire autoritariamente un bene da un
soggetto ad un altro, ma di disciplinare un rapporto sinallagmatico,
definendo la misura dei reciproci rapporti delle parti. Il caso di
specie, cioè, si presenta negli stessi termini della questione
definita con la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 1957.
La difesa della Faccin conclude, pertanto, perché sia dichiarata
la piena legittimità costituzionale della legge del 1958.
All'udienza i difensori hanno svolto le rispettive conclusioni,
nelle quali hanno dichiarato di insistere. Considerato in diritto :
Le tre cause, congiuntamente discusse all'udienza, possono essere
definite con unica sentenza, identiche essendo le questioni in esame.
Tali questioni possono essere così riassunte nei loro termini
essenziali:
1) La legge 15 febbraio 1958, n. 74, concernente la
regolamentazione dei canoni livellari veneti, violerebbe il principio
di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, disciplinando in
maniera particolare i livelli veneti. La violazione si estrinsicherebbe
sotto due aspetti: la legge impugnata darebbe, da un lato, una
disciplina speciale, limitatamente ad una zona del territorio dello
Stato (Veneto e Friuli), a situazioni che non presenterebbero alcuna
peculiarità nei confronti di identiche situazioni esistenti nelle
altre parti del territorio nazionale; dall'altro lato, la legge farebbe
un trattamento differenziato solo per i livelli, mentre istituti
sostanzialmente identici, vigenti nel medesimo ambito regionale, ne
sono rimasti esenti.
2) La legge impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, in quanto disporrebbe espropriazioni non
giustificate da ragioni di pubblico interesse e senza adeguato
corrispettivo.
Le parti sono concordi nel ritenere che il principio di
uguaglianza, consacrato nell'art. 3 della Costituzione, non consente
che la legge venga a creare, tanto sul terreno dei diritti delle
persone quanto su quello di ogni altro diritto o interesse,
ingiustificati privilegi a favore o contro i cittadini che si trovino
in determinate situazioni. La parti che sostengono l'illegittimità
della legge impugnata non negano, in via di principio, che, quando
sussistano giustificate ragioni, il legislatore possa emanare norme
destinate a zone limitate del territorio nazionale, ma, contestando nel
caso in esame la idoneità o addirittura la esistenza di tali ragioni,
invocano dalla Corte un controllo tendente ad accertare se le dette
ragioni sussistano o se siano adeguate. All'incontro, le parti che
patrocinano la legittimità della legge sostengono che la Corte non
possa compiere queste indagini senza entrare nell'ambito di un
inammissibile sindacato del potere discrezionale del legislatore. In
linea subordinata, i sostenitori della legittimità della legge
espongono le ragioni che giustificherebbero la particolare disciplina
data ai livelli veneti.
Di fronte ai diversi motivi che sono stati addotti per dimostrare
il contrasto tra la legge impugnata e l'art. 3 della Costituzione, la
Corte non può che richiamarsi ai principi che ha già avuto occasione
di affermare in numerose sentenze (nn. 3, 28 e 118 del 1957 e n. 53
del 1958).
Alla stregua di tali principi i motivi addotti per contestare la
legittimità della legge 15 febbraio 1958 non sono fondati.
Non si può, infatti, sostenere che la disciplina particolare dei
livelli nelle provincie del Veneto e del Friuli sia sfornita di
qualsiasi giustificazione. Anche se si debba ammettere che i livelli
veneti non presentino, nel loro intrinseco carattere, una figura
diversa da quella degli istituti similari delle altre Regioni, una cosa
resta certa e cioè che nel Veneto e nel Friuli questi pesi alla
proprietà fondiaria hanno una notevole consistenza economica che li
contraddistingue, mentre nelle altre Regioni essi sono normalmente
tanto esigui che spesso ne è addirittura antieconomica la riscossione.
Accertata questa idonea ragione della legge, ogni altra critica non
può avere qui ingresso, si fondi essa sul fatto che non in tutte le
provincie venete la situazione dei livelli sarebbe identica quanto alla
consistenza economica dei canoni o si riferisca essa al fatto che in
qualche altra zona del territorio nazionale sussisterebbero situazioni
analoghe a quella delle provincie venete. Così pure non si può in
questa sede esaminare se sia o non sia esatto che i canoni livellari
riducibili debbano essere quelli costituiti anteriormente al Codice
civile austriaco del 1812 e non quelli costituiti anteriormente al
Codice civile italiano del 1865. Codeste indagini porterebbero a
giudicare non se la legge sia conforme alla Costituzione, ma se la
legge sia giusta, equa, opportuna, completa, tecnicamente ben fatta,
ecc.: campo, questo, riservato all'esclusivo apprezzamento del
legislatore, che ne assume piena ed intera la responsabilità politica.
È stato anche osservato che al nome "livello" non corrisponde nel
diritto positivo vigente (e, del resto, non corrispondeva nel passato)
né un istituto giuridico che presenti una sua propria autonomia
rispetto all'enfiteusi. né un fenomeno giuridico abbracciante una
serie di rapporti di un certo tipo con connotati specifici, univoci ed
unilaterali. La legge impugnata mostrerebbe, inoltre, nel suo stesso
testo, una intrinseca contraddittorietà: per un verso, disciplinando
con l'art. 3 la determinazione del canone e la conseguente misura del
prezzo di affrancazione, altererebbe gravemente la regolamentazione
finora comune a tutti i rapporti enfiteutici (articoli 957 e segg. del
Codice civile; legge 11 giugno 1925, n. 998; legge 1 luglio 1952, n.
751); mentre, per altro verso, mediante il meccanismo degli articoli 4
e 5 verrebbe ad uniformare il rimanente regime giuridico dei livelli a
quello delle enfiteusi costituite dopo il 1941, disponendo la
divisibilità del canone e della affrancazione, ammessa anche al di
fuori delle condizioni di cui all'art. 143 delle dispozioni transitorie
del vigente Codice civile.
A questi rilievi è da opporre che, una volta riconosciuto che il
legislatore, nel legittimo esercizio del suo potere, ha enucleato un
certo fenomeno, scegliendo come criterio di identificazione quello del
"nome" (nel senso che la legge sarà applicata a quelle prestazioni che
risultano qualificate come livelli), tale criterio, qualunque possa
esserne la valutazione sotto ogni altro aspetto, non è criticabile
sotto l'aspetto della legittimità costituzionale: non si vede,
infatti, quale contrasto il criterio stesso presenti nei confronti
della norma costituzionale invocata.
Vero è che, per una parte, la disciplina data dalla legge
impugnata ai livelli veneti accosta ancora di più il trattamento di
essi a quello dell'enfiteusi ed è anche vero che, per un'altra parte,
il trattamento stesso ne viene differenziato. Ma questa constatazione,
lungi dal dimostrare che sussista una contraddizione, conferma che
l'istituto è stato dal legislatore considerato nella sua autonomia e
disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono ed in parte
contrastano con la disciplina giuridica dell'enfiteusi e degli altri
istituti similari.
Questa stessa osservazione vale per togliere pregio ad un altro
argomento connesso con quello ora esaminato. È stato sottolineato,
specialmente nella difesa orale, un contrasto tra la legge impugnata e
l'ordinamento giuridico vigente, contrasto che apparirebbe grave
specialmente nei confronti della legge 1 luglio 1952, sopra citata. Ma,
anche ammettendo l'esistenza di tale contrasto, non si può dire che
esso assuma rilevanza costituzionale dal momento che si è riconosciuto
che la particolarità del caso giustificava una particolare disciplina.
Non sussiste la violazione dell'art. 42, terzo comma, della
Costituzione.
Con una precedente sentenza di questa Corte (2 luglio 1957, n. 118)
si è affermato che espropriare significa trasferire autoritativamente
un bene da un soggetto ad un altro e che pertanto non realizza una
espropriazione la legge che si limita a disciplinare un rapporto
sinallagmatico, definendo un certo profilo delle obbligazioni delle
parti. Ora, non è necessario verificare se, rispetto ai livelli
veneti, ci si trovi di fronte a rapporti sinallagmatici, identica,
comunque, essendo la ratio della ricordata decisione della Corte e
dell'attuale decisione. In entrambi i casi si tratta di situazioni, di
fronte alle quali il legislatore ha ritenuto di dettare una disciplina
da cui deriva un sacrificio economico per una delle categorie che
interferiscono in un certo rapporto.
Se, in situazioni del genere, il legislatore sopprimesse, nella
sostanza o nella forma, i diritti di questa categoria, potrebbe sorgere
un problema di legittimità costituzionale. Ed in tal senso sono state
mosse doglianze contro la legge impugnata: nel senso, cioè, che essa
avrebbe sacrificato al di là di ogni giusta misura i diritti di una
delle due categorie interessate. Ma, a prescindere se questa doglianza
possa essere inquadrata sotto l'aspetto della violazione dell'art. 42,
terzo comma, della Costituzione, è da rilevare che nel caso in esame
la legge non ha privato, senza corrispettivo, dei propri diritti una
categoria di cittadini a favore di un'altra categoria, ma ha inteso
ridurre ad equità la misura di certe prestazioni. Che la riduzione sia
stata troppo drastica, come si assume da una parte, non è un fatto che
possa essere valutato in sede di legittimità costituzionale. Anche di
fronte a questa doglianza, la ragione del decidere è la medesima che
più volte è stata esposta nella presente causa: non può la Corte
sindacare se la misura con cui i canoni livellari sono stati ridotti
sia o non sia giusta od equa, restando questa valutazione riservata
esclusivamente al legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con un'unica sentenza sui procedimenti elencati in
epigrafe:
dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze 31
ottobre 1958 del Pretore di Montagnana, 11 novembre 1958 del Pretore di
Este, 9 dicembre 1958 del Pretore di Padova, sulla legittimità
costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74, concernente la
regolamentazione dei canoni livellari veneti, in riferimento agli
articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte