Sentenza n. 46/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2617Codice civile
- art. 2616Codice civile
- art. 7legge 297/1953
usata come parametro
citata
- art. 3legge 243/1937
- art. 4legge 243/1937
- art. 6legge 243/1937
- art. 10legge 243/1937
- art. 2legge 813/1952
- art. 3d.P.R. 842/1953
- art. 7legge 813/1952
- art. 2legge 297/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2616 e 2617
del Codice civile e delle norme sulla disciplina della produzione e del
commercio della canapa contenute nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85,
convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613; nel R.D.L. 3 febbraio 1936,
n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614; nel R.D.L. 11 giugno
1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215; nel R.D.L.
8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 243;
negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213; nella
legge 30 giugno 1952, n. 813; nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n.
297, e negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, promosso
con ordinanza emessa il 2 aprile 1962 dal Pretore di Frattamaggiore nel
procedimento penale a carico di Liotti Fioravante, iscritta al n. 83
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liotti Fioravante;
udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
udito l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Liotti Fioravante.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore di
Frattamaggiore, la difesa del sig. Fioravante Liotti, imputato della
contravvenzione prevista dagli artt. 6 e 22 del R.D.L. 8 novembre 1936,
n. 1955, in relazione all'art. 6 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n.
213, richiamati in vigore dalla legge 30 giugno 1952, n. 813, per
essersi illecitamente procacciato kg. 116 di canapa pettinata, tipo
speciale, sollevò la questione di legittimità costituzionale delle
norme contenute nel D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2
aprile 1936, n. 613, e in particolare nell'art. 6; nel D.L. 3 febbraio
1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 614; nel D.L. 11
giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 215; nel
D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18 gennaio 1937, n.
243, in particolare negli artt. 22 e 23; negli artt. 3, 4, 6 e 10 del
D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213; nell'art. 1 della legge 30 giugno
1952, n. 813; nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297; negli
artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, e negli artt. 2616 e
2617 del Codice civile.
Il Pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente
infondata, con ordinanza 2 aprile 1962 ha sospeso il giudizio e
trasmesso gli atti a questa Corte. L'ordinanza è stata notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9
giugno 1962.
2. - Si legge nell'ordinanza che la disciplina della produzione e
del commercio della canapa, quale risulta dai procedimenti legislativi
impugnati, trovava giustificazione nel sistema corporativo un tempo
vigente in Italia e nella particolare situazione del Paese durante la
guerra, ma che essa è ora in "radicale contrasto" con norme
fondamentali della nuova Costituzione, e precisamente col principio di
libertà dell'iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della
Costituzione, e con l'altro di eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge, proclamato dall'art. 3 della Costituzione, "senza che nella
specie possano ritenersi ricorrenti le condizioni previste dal secondo
e terzo comma dell'art. 41 e dalla norma contenuta nell'art. 43, come
limitazioni poste ai principi stessi".
3. - Nel presente giudizio si è costituito il sig. Fioravante
Liotti, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Carlo Jemolo. Nelle
deduzioni, depositate in cancelleria il 19 maggio 1962, premessa
l'esposizione del regime attualmente in vigore per la produzione e il
mercato della canapa, si richiama l'attenzione della Corte sui seguenti
punti:
a) l'art. 2 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, attribuisce al
Consorzio nazionale produttori canapa uno scopo permanente ("promuovere
il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa")
e uno transitorio ("fino alla cessazione del regime di ammasso
obbligatorio della canapa il Consorzio continuerà a svolgere i compiti
già demandati al soppresso Ente nazionale esportazione canapa").
Ora, laddove è da ritenere legittimo che il legislatore sottragga
in tutto o in parte, nell'interesse generale, all'iniziativa privata
una certa sfera di attività, non può, viceversa, considerarsi
conforme alla Costituzione una norma, emanata nell'opinione che non
debba essere modificato per questa parte l'ordinamento giuridico, e che
non rechi limiti di tempo. Una norma di questo genere con efficacia
temporale illimitata sarebbe in sé contraddittoria;
b) la legittimità della disciplina legislativa della canapa non
può essere fondata sulle norme costituzionali che consentono di porre
limiti all'iniziativa economica privata. Non potrebbe, infatti, nella
specie, essere invocato né l'art. 43, che consente di sottrarre
all'iniziativa privata certe imprese o categorie di imprese, e nemmeno
l'art. 41, secondo comma, per la ragione che l'utilità sociale, che
viene richiamata da questo comma (non sarebbe possibile in questo caso
fare riferimento a motivi di sicurezza, libertà e dignità umana),
intesa come "realizzazione del benessere economico collettivo" o anche
come "incremento produttivo" ed "equa distribuzione" - non è tutelata
né perseguita dalla disciplina legislativa in materia di canapa. Le
disposizioni impugnate e l'esperienza dimostrerebbero proprio il
contrario, riducendosi il sistema a comprimere la produzione e la
lavorazione della canapa nell'interesse di posizioni già prestabilite.
Nemmeno sarebbe possibile ricorrere al terzo comma dell'art. 41, che
consente alla legge di determinare programmi e controlli "perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali". Anche questo precetto costituzionale ha per
fine di indirizzare l'impresa privata "verso traguardi ritenuti di
interesse generale", anche mediante la creazione di strutture. Il
regime in vigore, viceversa, non comporterebbe la tutela di alcun
interesse generale, né fisserebbe programmi di sviluppo o fini da
raggiungere, né indicherebbe una direttiva di evoluzione del sistema.
La difesa prosegue affermando che l'inizitiva economica privata
può essere contrastata tanto dai sistemi nei quali un ente può
limitare lo sviluppo della produzione direttamente o indirettamente,
quanto da quei sistemi nei quali all'imprenditore non si consenta la
ricerca del compratore, la determinazione del prezzo, la possibilità
di ricerca dei mezzi idonei a sviluppare la propria impresa.
Quelle limitazioni, dirette o indirette che siano, non potrebbero
trovare mai giustificazione, a parte i casi di monopolio statale. Si
può, viceversa, giustificare il regime di ammasso, ma per periodi
determinati, in relazione a necessità collettive per loro natura
transeunti, limitatamente a prodotti di prima necessità, e sempre in
vista di un determinato programma che, nel caso, mancherebbe, non
essendo possibile ravvisarlo né nel considerando del D.L. 2 gennaio
1936, n. 85, che fa riferimento all'urgenza di disciplinare la
produzione e l'utilizzazione della canapa, né in quanto è scritto
nell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, secondo
il quale "il Consorzio nazionale produttori canapa ha lo scopo di
promuovere il miglioramento e la tutela economica della produzione
della canapa";
c) la garanzia dell'art. 41 non consentirebbe di ritornare, come
nel caso in esame in sostanza si ritorna, al sistema medioevale delle
corporazioni e a forme di autogoverno di categorie economiche in cui la
minoranza di un ramo della produzione debba sottostare alla
maggioranza; a prescindere dal fatto che nel sistema codesto
autogoverno manca (l'art. 5 del D.P.R. 17 novembre 1953 da al Consorzio
un Consiglio tutto di nomina ministeriale) e dalla circostanza che il
Consorzio vive da quattro anni in regime commissariale;
d) l'art. 4 del D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, stabilisce un diritto
di contratto, senza peraltro fissare alcun limite o predeterminare
criteri, in violazione dell'art. 23 della Costituzione;
e) tutte le disposizioni impugnate sono in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, stante che stabiliscono, senza ragioni obiettive
che le giustifichino, restrizioni a carico di una sola categoria di
coltivatori o di industriali;
f) infine, la difesa del Liotti osserva che la controversia che ha
dato luogo a questo giudizio, non tocca il commercio con l'estero.
Comunque il fatto che sia stato ritenuto legittimo il D.L. 14 novembre
1926, n. 1923, non comporta che altrettanto debba dirsi di tutte le
disposizioni che limitano il commercio con l'estero, tanto più che
l'ora richiamato decreto risponde a un piano organico e razionale. Nel
caso in esame, del resto, si tratterebbe di stabilire se sia legittimo
considerare come prodotto di contrabbando un semilavorato per il fatto
che non si dimostri fabbricato con canapa conferita all'ammasso, il che
implicherebbe appunto l'esame della legittimità costituzionale di
tutto il sistema.
4. - In una memoria depositata il 17 gennaio di quest'anno, la
difesa del sig. Liotti richiama la giurisprudenza di questa Corte, che
ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità di norme di
legge che stabiliscano l'obbligo di conferire agli ammassi determinati
prodotti, o che vincolino, anche attraverso consorzi obbligatori, la
libera iniziativa, ma ha affermato insieme la necessità di norme che
regolino codesti ammassi, e nella fase del conferimento, e nelle fasi
successive di lavorazione, trasformazione e vendita del prodotto
ammassato, nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di
libertà dell'iniziativa economica. Tutte codeste garanzie
mancherebbero nel sistema dell'ammasso della canapa, come appare
segnatamente dalle norme contenute nell'art. 3 del D.P.R. 17 novembre
1953, n. 842.
Nella memoria si insiste poi sul principio che le menomazioni
dell'iniziativa privata devono avere un fine fissato dalla legge, un
fine, si aggiunge, "sufficientemente determinato, con indicazione,
altresì, del programma per raggiungerlo", e che la legge deve
stabilire se si tratti di un regime provvisorio o permanente, e recare
disposizioni coerenti alla temporaneità, o alla permanenza del fine e
del programma.
Si nota, infine, che nel Consiglio di amministrazione del Consorzio
non hanno rappresentanza di sorta gli artigiani e gli industriali della
canapa, sicché l'intera struttura creata dalla legge è affidata
soltanto ai rappresentanti degli interessi dei coltivatori, il che crea
una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei primi, e
particolarmente dei produttori di semilavorati, stante che i filatori
potrebbero disporre liberamente del loro filato: con l'ulteriore
ingiustificata differenza di trattamento tra queste tre categorie di
artigiani o piccoli industriali.
5. - All'udienza del 6 febbraio 1963 la difesa del sig. Liotti ha
illustrato la propria tesi difensiva ed insistito nelle già prese
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del Pretore di Frattamaggiore sottopone all'esame
della Corte l'intero complesso delle disposizioni legislative, che
organizzano e disciplinano il settore della canapicoltura, nella
convinzione che esso violi il principio di libertà dell'iniziativa
economica privata, senza che ricorrano le condizioni poste dal secondo
e terzo comma dell'art. 41 della Costituzione perché l'iniziativa
privata possa essere legittimamente limitata e controllata o altrimenti
vincolata.
Che la questione non possa essere proposta se non in questi
termini, appare evidente dallo stretto legame che unisce tra loro le
varie leggi che disciplinano la materia, le quali si susseguono in un
coerente nesso unitario e si richiamano e collegano l'una all'altra.
Peraltro, la Corte non ritiene fondati taluni dei motivi di
illegittimità che vengono esibiti nell'ordinanza di rimessione. Non è
sufficiente, infatti, per fondare una pronunzia di incostituzionalità,
affermare che la disciplina della produzione e del commercio della
canapa si ispirò e trovò giustificazione nel sistema corporativo e
nelle particolari circostanze del tempo di guerra e che, pertanto, i
vincoli posti in questo campo alla libera iniziativa devono
considararsi ormai non validi, inefficaci e inoperanti "per la
sopravvenuta caducazione delle premesse e delle condizioni che ne
ispirarono... l'istituzione".
Viceversa, anche a prescindere dalla circostanza che taluni dei
provvedimenti impugnati sono di epoca posteriore alla soppressione del
sistema corporativo e alla guerra, nulla vieta di ritenere che la
disciplina autoritativa del settore della canapa sia stata determinata,
fin dal suo primo sorgere, anche da altre finalità, quale quella di
sostenere sul mercato internazionale la canapa italiana e i prodotti
che ne derivano, o l'altra di proteggere un settore dell'agricoltura,
caratterizzato da un esteso impiego di mano d'opera sia nella fase
della produzione sia in quella della trasformazione del prodotto. Per
di più la Corte ha avuto già occasione di affermare (sentenza n. 5
dell'8 febbraio 1962) la legittimità di provvedimenti che conservino
in vita una disciplina giuridica introdotta in vista di certe esigenze,
al fine di soddisfarne altre e nuove, che il legislatore ritenga, non
arbitrariamente, meritevoli di tutela nell'interesse generale e per il
conseguimento di fini sociali che, nel caso, possono ravvisarsi nella
difesa di un settore agricolo, minacciato dalla concorrenza di prodotti
similari e sostitutivi (fibre tessili artificiali), e degli interessi
della categoria dei coltivatori di canapa (piccoli proprietari,
affittuari, e via).
2. - Non possono essere accolte nemmeno alcune delle tesi sostenute
dalla difesa del signor Liotti. In effetti, non si può ritenere che la
legittimità degli ammassi obbligatori di prodotti agricoli sia
condizionata dal fatto che essi vengano istituiti soltanto per periodi
di tempo definiti, in relazione a necessità collettive per loro natura
transeunti, limitatamente a prodotti di prima necessità occorrenti
per alimentare la popolazione, o per necessità belliche, o per
sovvenire a bisogni impellenti dello Stato, la soddisfazione dei quali
non sia conseguibile per altra via. Si deve, per contrario, ritenere
che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione
anche in casi diversi da quelli proposti ad esempio dalla difesa del
signor Liotti e trovare applicazione quale strumento idoneo a
realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme
contenute nell'art. 41 della Costituzione. Anche su questo punto, del
resto, la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero,
e nella sentenza n. 5 del 1962 già citata e nell'altra n. 54 del 5
giugno 1962. Né può essere considerata in contrasto con l'art. 41
della Costituzione la norma, contenuta nell'art. 2617 del Codice
civile, la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di
prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta
per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi
obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla
condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel
dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della
Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la
questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 2617 del
Codice civile.
3. - Per le ragioni che si sono esposte, la questione che la Corte
deve esaminare è questa: se la disciplina della produzione e del
commercio della canapa trovi, oppure non, giustificazione nelle
limitazioni che l'art. 41 consente siano apportate all'iniziativa
economica privata. Senza che occorra qui risolvere il problema
dell'interpretazione in via generale dei commi secondo e terzo
dell'art. 41 ora citato e dei rapporti tra le norme che in essi sono
contenute, un esame anche sommario delle norme impugnate consente di
affermare che il sistema che esse pongono rientra tra quei "programmi"
e quei "controlli" che il precetto costituzionale dà facoltà alla
legge di "determinare" per indirizzare e coordinare l'attività
economica pubblica e privata a fini sociali. Con che la questione è
definita con maggior precisione e in conformità di quanto, in
sostanza, è affermato tanto nell'ordinanza di rimessione, quanto nelle
deduzioni della parte costituita in questo giudizio.
Nemmeno è necessario, per la risoluzione della presente
controversia, definire in linea astratta come debba essere intesa la
formula "utilità sociale" o l'altra "fini sociali" che compaiono
rispettivamente nel secondo e nel terzo comma dell'art. 41 della
Costituzione, ammesso che una definizione di questo genere sia
possibile. Ai fini della decisione è sufficiente affermare che
"utilità sociale" e "fini sociali", contrariamente a quel che ritiene
la difesa del signor Liotti, non devono necessariamente risultare da
esplicite dichiarazioni del legislatore, ma possono essere desunte dal
sistema di intervento e dai controlli che la legge preveda. La concreta
disciplina di un settore produttivo può essere più significativa a
questo fine di una "dichiarazione programmatica" o di una
"dichiarazione di propositi" inserita nella legge. E a questo criterio
la Corte si è ispirata nella decisione di casi analoghi a questo
(sentenze nn. 5 e 54 del 1962), per il quale del resto, come si è
visto, lpindividuazione dei "fini sociali" non è impedita dalla
mancanza di esplicite dichiarazioni programmatiche.
L'indagine della Corte deve, pertanto, portarsi sul punto se sia
stata osservata, nella disciplina della coltivazione, produzione e
commercio della canapa, la riserva di legge stabilita nel terzo comma
dell'art. 41 della Costituzione: un'indagine che, ovviamente, si
risolve nell'esame dei provvedimenti di legge che quella disciplina
hanno posto.
4. - Già un R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito nella legge 2
aprile 1936, n. 613, impose di denunciare ogni anno i terreni coltivati
a canapa e il prodotto conseguito; stabilì che la determinazione del
prezzo della canapa grezza, macerata o stoppa, fosse affidata ad
accordi tra le Confederazioni interessate alla produzione,
trasformazione e commercio della canapa su proposta della Federazione
nazionale dei consorzi obbligatori per la difesa della canapicoltura
esistente già dal 1934 (decreto interministeriale del 22 dicembre
1934); impose norme per l'osservanza dei prezzi, così stabiliti, da
parte dei privati operatori; definì le modalità per la concessione
delle licenze di esportazione e comminò ai contravventori di ciascuna
di queste disposizioni la pena della ammenda. Senonché, pochi mesi
dopo, col R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18
gennaio 1937, n. 243, alla Federcanapa venne affidato "il compito di
coordinare e vigilare con unità di direttive e di organizzazione la
produzione e il mercato della canapa". Per svolgere codesto compito si
attribuì alla Federcanapa il potere di predisporre un piano per la
produzione delle sementi, di rilasciare le licenze di coltivazione e di
produzione delle sementi, di proporre al Ministro per l'agricoltura e
per le foreste la determinazione "delle superfici da coltivarsi in ogni
singola Provincia", di gestire a mezzo dei Consorzi provinciali, ma con
"gestione nettamente distinta dalla gestione e contabilità generale
dei Consorzi provinciali", l'ammasso obbligagatorio della canapa e
delle sementi delle piante tessili di produzione nazionale.
Contemporaneamente si fece divieto di importazione dei semi di canapa,
che poteva aver luogo soltanto a mezzo della Federcanapa, la sola, poi,
autorizzata ad affidare o a ordinare a determinate aziende la
coltivazione e la produzione dei semi. Anche questo decreto comminava
la pena dell'ammenda ai contravventori delle disposizioni in esso
contenute e delle contravvenzioni consentiva l'accertamento anche al
personale della Federcanapa (artt. 22 e 23).
Successivamente con R.D.L. 17 agosto 1941, n. 969, convertito in
legge 7 aprile 1942, n. 492, venne istituito il monopolio del commercio
di esportazione della canapa greggia e pettinata, nonché della stoppa
di canapa, affidato all'Ente nazionale esportazione canapa, che avrebbe
dovuto inoltre controllare l'esportazione di tutti i manufatti e di
qualsiasi altro prodotto di canapa. Ma questo Ente ebbe breve vita,
soppresso come fu con D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n. 213, che
istituì il Consorzio nazionale canapa, al quale venne affidato il
compito di "provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al
miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre
vegetali, nonché alle attività industriali e commerciali che vi sono
connesse": per assolvere al quale il nuovo Ente, oltre ad ereditare i
poteri dell'Ente nazionale esportazione canapa e taluni di quelli
dell'Ente economico delle fibre tessili, prese anche il posto della
Federcanapa, nel frattempo soppressa, sicché gli venne affidata la
gestione dello ammasso della canapa e la facoltà di disporre di tutto
il prodotto conferito, come pure il controllo di ogni e qualsiasi
operazione relativa alla canapa tanto allo stato greggio quanto nella
fase di semilavorato, nonché di tutti "i manufatti di canapa di
qualsiasi specie prodotti dall'industria nazionale".
Né questa nuova disciplina del settore canapiero sostituì del
tutto quella precedente, alla quale è da dire piuttosto che si
aggiunse, dato che fu fatta espressamente salva la validità delle
norme anteriori non incompatibili con quelle ora nuovamente emanate.
Anzi, qualche anno dopo, la legge 30 giugno 1952, n. 813, richiamò in
vigore le norme penali contenute nei RR.DD.LL. 2 gennaio 1936, n. 85, 3
febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, nonché nel D.L.
Lgt. 17 settembre 1944, n. 213, al luogo di quelle previste in via
generale per i contravventori alle norme regola trici degli ammassi dal
R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245.
Né si può dire che le cose mutassero sostanzialmente col D.P.R.17
novembre 1953, n. 842, emanato in base ad una delegazione al Governo
contenuta nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297. La nuova
legge, infatti, al Consorzio, che mutò il suo nome nell'altro di
Consorzio nazionale produttori canapa, affida "lo scopo di promuovere
il miglioramento e la tutela economica della produzione della canapa",
attribuendogli i compiti assegnati all'Ente nazionale delle fibre
tessili (nel frattempo soppresso con il D.L. Lgt. 26 aprile 1945, n.
367, art. 8), nonché quelli del già soppresso Ente nazionale
esportazione canapa relativamente all'esportazione della canapa
greggia, del pettinato e della stoppa di canapa, fino alla cessazione
dell'ammasso obbligatorio della canapa, e salva la facoltà del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero
dell'industria di valutare anno per anno le disponibilità per
l'esportazione.
5. - Ritiene la Corte che questa disciplina così penetrante della
produzione, trasformazione e commercio della canapa, non osservi la
riserva di legge posta dal terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.
Le disposizioni legislative esaminate stabiliscono, infatti, una
completa "programmazione" dell'intero settore produttivo della canapa,
lasciando in pari tempo alla illimitata discrezionalità dell'ente
pubblico che quel settore organizza e controlla, di stabilire in
ciascuna fase della coltivazione, della trasformazione e del commercio
del prodotto limitazioni e controlli rigorosi dell'attività economica
privata.
La Corte già in due precedenti sentenze, relative l'una al settore
della bieticoltura (sentenza n. 35 del 9 giugno 1961), l'altra a quello
del bergamotto (sentenza n. 54 del 5 giugno 1962), ha affermato la
necessità che le limitazioni e i controlli dell'attività privata, la
determinazione dei fini da conseguire siano posti in maniera concreta
dalla legge, e che la mancanza loro è fondamento sufficiente per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera disciplina
autoritativa di un settore dell'attività economica. Il caso in esame
presenta, forse in misura maggiore, le deficienze e le lacune che negli
altri casi richiamati giustificarono quella dichiarazione.
Nulla, infatti, è stabilito dalla legge circa i criteri che
debbono essere seguiti per la concessione della licenza di coltivazione
delle sementi e della canapa, non potendosi considerare un criterio
sufficiente e obbiettivo quello che fa obbligo di tener conto delle
domande presentate nell'anno precedente; nulla circa la classificazione
del prodotto ammassato, la determinazione del prezzo di conferimento, o
l'elaborazione della canapa conferita da parte del Consorzio. Nessun
limite poi incontra il Consorzio nella legge per quanto attiene
all'assegnazione e alla vendita del prodotto agli industriali e agli
artigiani; il che significa che il Consorzio può arbitrariamente
determinare sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista
oggettivo, il mercato della lavorazione industriale o artigianale della
canapa (cfr. sentenza n. 5 dell'8 febbraio 1962).
È ovvio che codeste deficienze (e altre che si rilevano dalla
esposizione che si è fatta del sistema) non possano ritenersi colmate
dalla prassi che si è formata per i conferimenti, le classificazioni e
le vendite (sulla bontà della quale sono contrastanti i giudizi), o
dallo statuto del Consorzio che non è stato del resto approvato, e non
è pertanto in vigore. E nemmeno, come è ovvio, è sufficiente il
richiamo del D. M. 23 settembre 1938, che contiene norme per il
funzionamento degli ammassi e per la determinazione dei prezzi del
prodotto conferito, o del D.M. 30 giugno 1941 che reca "norme per la
disciplina della cessione e lavorazione della bacchetta verde di canapa
e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde
stigliata". Basta dire, a questo proposito, che in ogni caso si tratta
di prassi e di norme che non possono sostituire la legge e assolvere
l'obbligo posto dal precetto costituzionale.
Nemmeno può farsi ricorso ad alcune norme contenute nelle leggi
impugnate che sembrano stabilire limitazioni al potere del Consorzio e
regolarne la attività. Non a quella, ad esempio, contenuta nell'art. 2
del R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, che affida la determinazione del
prezzo della canapa greggia, macerata o stoppa all'accordo tra le
Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, dei
commercianti, degli industriali e dei lavora tori dell'industria
(quest'ultima aggiunta alle altre con R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393),
e, in mancanza, al Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto col
Ministro delle corporazioni, stante che la soppressione del regime
corporativo ha reso impossibile l'applicazione della norma; e nemmeno
all'altra contenuta nella legge delegata n. 842 del 1953, art. 12,
giusta la quale per i problemi concernenti la trasformazione e
l'esportazione della canapa, il Consiglio di amministrazione del
Consorzio si deve adeguare alle determinazioni, approvate dal Ministero
dell'agricoltura e foreste, di una Commissione della quale facciano
parte rappresentanti degli industriali trasformatori della canapa,
designati dal Ministro dell'industria, due dei quali, a loro volta,
devono essere sostituiti da un commerciante che operi nel settore
dell'esportazione e da un rappresentante dell'Istituto per il commercio
estero quante volte si tratti di materia che interessi gli scambi con
l'estero: per la genericità e l'indeterminatezza delle competenze
affidate a questa Commissione in un sistema già per tanti altri versi
vago e generico.
6. - Quanto precede è sufficiente per dover dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina del settore
della canapa e non occorre, in conseguenza, esaminare l'altra questione
di legittimità, pure proposta con l'ordinanza di rimessione, del
contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 della Costituzione,
questione che deve ritenersi assorbita. Pure assorbita deve ritenersi
la questione proposta nell'ordinanza, senza che ne siano peraltro
precisati i termini, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2616
del Codice civile che, in via generale, riconosce alla autorità
governativa la facoltà di costituire consorzi obbligatori, questione
che, pertanto, deve rimanere impregiudicata.
Non può, infine, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, la
quale conferisce al Governo la delega ad emanare norme per il
riordinamento del Consorzio nazionale canapa. In verità l'ordinanza
non espone i motivi che dovrebbero sorreggere una dichiarazione di
incostituzionalità. E i profili sotto i quali la questione potrebbe
essere prospettata non sembrano alla Corte fondati. Non può, infatti,
sostenersi che ci sia un contrasto con l'art. 76 della Costituzione,
dato che le condizioni richieste per la delegazione dell'esercizio
della potestà legislativa dalla norma costituzionale sono, nel caso,
puntualmente osservate; né può ritenersi che il contrasto sussista,
invece, con l'art. 41 della Costituzione in quanto la norma impugnata
si limita a delegare al Governo la facoltà di emanare norme per il
riordinamento degli organi del Consorzio nazionale canapa, tenendo
presenti gli interessi dei settori caratteristici della produzione
agricola della canapa nel Nord e nel Sud, con l'obbligo di porre la
sede degli unici amministrativi per il settore meridionale a Napoli.
L'illegittimità delle norme contenute negli artt. 2 e 3 del
decreto legislativo 17 novembre 1953, n. 843, non è conseguenza di una
illegittimità della norma di delegazione, ma sorge dal contrasto in
cui esse si trovano con le norme dell'art. 41 della Costituzione,
concorrendo esse a istituire quella disciplina della produzione della
canapa che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle
norme contenute nell'art. 2617 del Codice civile e nell'art. 7 della
legge 9 aprile 1953, n. 297;
b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute:
- nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile
1936, n. 613;
- nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile
1936, n. 614;
- nel R.D.L. 11 giugno 1936, n. 1393, convertito in legge 18
gennaio 1937, n. 215;
- nel R.D.L. 8 novembre 1936, n. 1955, convertito in legge 18
gennaio 1937, n. 243;
- negli artt. 3, 4, 6 e 10 del D.L. Lgt. 17 settembre 1944, n.
213;
- nella legge 30 giugno 1952, n. 813;
- negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 17 novembre 1953, n. 842, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte