Sentenza n. 46/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1967 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 231
e 398 del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 maggio 1966 dal Pretore di Venezia nel
procedimento penale a carico di Lotter Rosa, iscritta al n. 136 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;
2) ordinanza emessa il 13 giugno 1966 dal Pretore di Avezzano nel
procedimento penale a carico di Longo Raffaele, iscritta al n. 169 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966;
3) ordinanza emessa il 16 giugno 1966 dal Pretore di Gonzaga nel
procedimento penale a carico di Aldrovandi Roberto, iscritta al n. 196
del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 284 del 12 novembre 1966;
Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione
del Giudice Antonio Manca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Lotter Rosa, il
Pretore di Venezia, con ordinanza del 13 maggio 1966, ha sollevato,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 231 e 398 del Codice di
procedura penale limitatamente alla parte in cui, conferendo al Pretore
(nei procedimenti penali per reati di sua competenza) la facoltà di
scegliere tra il compimento di atti di polizia giudiziaria, di atti di
istruzione sommaria, ovvero di escludere qualsiasi indagine, non si
prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato,
prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Nell'ordinanza si rileva che, con l'anzidetta facoltà, si
trasferirebbe alla discrezionalità del magistrato, senza alcuna
indicazione di criteri obbiettivi, la scelta che sarebbe riservata al
legislatore, dando luogo eventualmente a disparità di trattamento fra
soggetti che si troverebbero in situazioni identiche. Donde il dubbio
di un contrasto delle disposizioni predette con l'art. 3 della
Costituzione.
Sussisterebbe del pari, secondo l'ordinanza, il dubbio di un
contrasto con l'art. 24, secondo comma, in quanto l'art. 398,
nell'ultimo comma, non prevede la contestazione del fatto o
l'interrogatorio dell'imputato nel caso in cui non si proceda ad atti
di istruzione sommaria.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966.
In questa sede non vi è costituzione di parti.
Nel corso del procedimento penale a carico di Longo Raffaele, il
Pretore di Avezzano, con ordinanza del 13 giugno 1966, ha sollevato di
ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, ultimo comma,
del Codice di procedura penale, in quanto, nei procedimenti davanti al
pretore, non prevede la contestazione del fatto o l'interrogatorio
dell'imputato, qualora non si proceda ad atti di istruzione.
Nell'ordinanza si prospetta il dubbio di un contrasto con l'art.
24, secondo comma, della Costituzione, sul riflesso che se la
contestazione del fatto o l'interrogatorio sono obbligatori, a garanzia
del diritto di difesa, quando si proceda ad atti di istruzione, a
maggior ragione sarebbero obbligatori quando si proceda alla citazione
in giudizio senza alcuna istruttoria. Contrasto che sussisterebbe anche
se si ritenesse che nel caso indicato sussisterebbe una forma di
procedimento senza istruttoria.
Si prospetta altresì il dubbio di un contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, se si ritenesse che sia rimessa alla scelta discrezionale
del pretore procedere o no ad atti istruttori, per la disparità di
trattamento che deriverebbe ai cittadini in situazioni identiche.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966.
In questa sede non vi è costituzione di parti.
Nel corso del procedimento penale a carico di Aldrovandi Roberto,
il Pretore di Gonzaga, con ordinanza del 16 giugno 1966, ha sollevato,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 398, ultimo comma, del Codice di
procedura penale, in relazione all'art. 231, primo comma, dello stesso
Codice.
Nell'ordinanza, con riferimento alla sentenza di questa Corte (n.
33 del 1966) si ritiene tuttora impregiudicata la questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 231, e si solleva il
dubbio che, in relazione all'art. 398, possa essere in contrasto con
gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per ragioni
analoghe a quelle esposte nelle precedenti ordinanze.
Si aggiunga che la contestazione del fatto o l'interrogatorio
dell'imputato non sono necessariamente collegati con il compimento di
atti istruttori, data la formulazione generica del precetto
costituzionale. Di guisa che tale garanzia dovrebbe essere osservata
anche quando non si proceda ad alcun atto di istruzione.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 12 novembre 1966.
Non vi è costituzione di parti in questa sede. Considerato in diritto :
Le tre cause, che riguardano la stessa questione, possono essere
riunite e decise con unica sentenza.
1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte si concretano
nel decidere: a) se possa ritenersi in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, per la eventuale disparità di trattamento che ne
deriverebbe a soggetti in pari situazioni, la facoltà di scelta
attribuita al pretore dall'art. 231, primo comma, del Codice di
procedura penale, di compiere atti di istruzione sommaria, ovvero di
emettere il decreto di citazione per il giudizio in base alle indagini
preliminari di polizia giudiziaria, o anche in base alla denuncia o
querela;
b) se, in queste ultime due ipotesi, ritenuta legittima la facoltà
anzidetta, sia compatibile con l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, anche la facoltà, preveduta dall'art. 398, ultima parte,
del Codice di procedura penale, di emettere il decreto di citazione,
senza procedere prima alla contestazione del fatto alla persona
indiziata di reato.
Le questioni sono infondate.
2. - Quanto alla prima, è da premettere che il primo comma del
citato art. 231, con disposizione di carattere generale, stabilisce che
il pretore, per i reati di sua competenza, non soltanto può adottare
uno dei giudizi speciali (per direttissima o per decreto nei casi
consentiti dalla legge, artt. 502 e seguenti e 506 del Codice di
procedura penale), ma può anche compiere o meno gli atti di istruzione
sommaria indicati nel secondo comma del citato art. 398.
Secondo i giudici del merito, poiché la legge non indica al
riguardo alcun criterio direttivo di carattere obbiettivo, l'esercizio
di tale facoltà sarebbe rimessa alla discrezionalità del magistrato,
donde la possibilità di un trattamento disuguale per situazioni che si
presentassero identiche. L'assunto non è fondato.
È anzitutto da considerare, infatti, che gli accennati poteri sono
conseguenza necessaria del carattere particolare che, nel sistema
processuale penale, ha il procedimento davanti al pretore; procedimento
che se non può considerarsi (e non è considerato) come un
procedimento speciale, è tuttavia regolato, per taluni aspetti, con
disposizioni diverse da quelle concernenti il rito sommario espletato
dal Pubblico Ministero. Particolari disposizioni che si ricollegano, a
loro volta, alle imprescindibili esigenze, comunemente ammesse, di
rapidità e semplicità, cui si ispira il sistema legislativo per
quanto attiene ai procedimenti di competenza del pretore. I quali si
riferiscono, di regola, a reati di non grave entità, ma in numero
imponente, come chiaramente dimostrano i rilevamenti statistici.
Occorre aggiungere, d'altra parte, come si è già notato nella
sentenza n. 33 del 1966 (ricordata pure nelle ordinanze di rinvio), che
anche se la legge non contiene direttive al riguardo, la scelta della
via da seguire non può ritenersi rimessa ad un indiscriminato
apprezzamento. Essa, invero, come tutte le facoltà attribuite al
magistrato dall'ordinamento, rientra nell'ambito del potere - dovere
del giudice di provvedere a seguito della valutazione delle varie
circostanze, e resta perciò condizionata dalle esigenze obbiettive
dell'amministrazione della giustizia, dalla necessità cioè, di
compiere o meno determinati atti e di esperire determinate indagini,
prima di giungere alla fase dibattimentale, al fine ovviamente
dell'accertamento della verità.
3. - È pure infondata la seconda questione.
Secondo le ordinanze di rinvio, per assicurare compiutamente
l'esercizio del diritto di difesa, dovrebbe procedersi alla
contestazione del fatto nei modi indicati nell'ultima parte dell'art.
398 del Codice di procedura penale, non soltanto quando il pretore
compie atti di istruzione sommaria, come è stato ritenuto con la
citata precedente sentenza n. 33 del 1966, ma anche (anzi, secondo una
delle ordinanze, a maggior ragione) quando emette il decreto di
citazione per il giudizio senza compiere alcuno di tali atti.
In proposito peraltro occorre tener presente la giurisprudenza di
questa Corte, con la quale, in relazione al secondo comma dell'art. 24
della Costituzione, si è affermato il principio che l'esercizio del
diritto della difesa possa anche, senza violare il precetto
costituzionale, armonizzarsi con i vari tipi di procedimento compresi
nel sistema processuale vigente.
Di tale principio, enunciato nella sentenza n. 46 del 1957, si è
fatta applicazione con varie pronunzie successive (nn. 29 e 97 del
1962, 45 e 108 del 1963 e 5 del 1965) ed, in particolare, con le
sentenze n. 170 del 1963 e 27 del 1966, riguardanti il giudizio per
decreto, preveduto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura
penale. Con dette sentenze non si è ritenuto in contrasto con la
Costituzione l'eventuale differimento, alla fase dibattimentale
instaurata con l'opposizione, dello svolgimento della difesa, qualora
il pretore non abbia ritenuto di procedere in precedenza alla
contestazione del fatto.
Nei casi che hanno dato origine all'attuale controversia, il
pretore, pur seguendo la procedura ordinaria, ha tuttavia emesso il
decreto di citazione senza istruttoria e senza contestazione del fatto,
donde il rinvio alla fase dibattimentale anche dell'esercizio del
diritto di difesa.
Ora, pure in questi casi, tale differimento non può ritenersi in
contrasto con il precetto costituzionale (art. 24, secondo comma),
così come è stato interpretato ed applicato dalla giurisprudenza di
questa Corte.
La procedura, infatti, trova giustificazione nella struttura del
sistema, e si armonizza, in conformità dei principi già affermati,
con le esigenze che, come regola generale, disciplinano i procedimenti
di competenza pretorile e che sono state in precedenza indicate.
Che se, invece, in base alle necessità processuali, nella fase
precedente al giudizio, occorre espletare atti di istruzione,
nettamente distinti nel sistema del Codice, dalle indagini preliminari
(artt. 219, 231 e 232), in tal caso, come è stato deciso con la
ricordata sentenza n. 33 del 1966, è necessario, a pena di nullità,
rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa da parte del
soggetto indiziato di reato, nei modi indicati dal citato art. 398,
ultima parte dell'ultimo comma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le tre cause indicate in epigrafe
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del
Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore
la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza
compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 dello
stesso Codice, nella parte in cui non prevede l'obbligo della
contestazione del fatto nei modi ivi indicati, qualora non si proceda
al compimento di atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte