Sentenza n. 46/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1971 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 10/1951
- art. 2legge 10/1951
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, nn.
1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (norme in materia di
indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per
requisizioni disposte dalle Forze armate alleate), nonché della
allegata tabella dei coefficienti, promosso con ordinanza emessa il 5
novembre 1968 dalla Corte suprema di cassazione - sezione terza civile
- nel procedimento civile vertente tra Lener Michele ed il Ministero
del tesoro, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.
Visti gli atti di costituzione di Lener Michele e del Ministero del
tesoro e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore
Giuseppe VERZÌ;
uditi l'avv. Franco Lener, per Lener Michele, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per il Ministero del tesoro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 17 luglio 1945, in un incidente causato dall'errata manovra di
sorpasso effettuata da un soldato statunitense alla guida di un camion
militare delle Forze armate americane, l'avv. Michele Lener riportava
gravi lesioni personali e danni alla sua auto.
Per le une e per gli altri, in applicazione della legge 9 gennaio
1951, n. 10, l'Intendente di finanza liquidava l'indennità di lire
90.113,70, aumentata successivamente dal Ministero del tesoro a lire
252.572. Sull'assunto della inadeguatezza di tale liquidazione, il
Lener conveniva davanti il tribunale di Roma il Ministero del tesoro e
quello della difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
in base alla legge comune; ed avendo il Ministero del tesoro eccepito
la inapplicabilità di tale legge e l'aderenza della effettuata
liquidazione ai criteri stabiliti dagli artt. 1 e 2 della legge 9
gennaio 1951, n. 10, di queste disposizioni il Lener deduceva la
illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
Sia il tribunale che la Corte d'appello rigettavano tutte le
istanze del Lener, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto
manifestamente infondata, né irrilevante per la definizione del
giudizio principale, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n.
10, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. E, con
ordinanza del 5 novembre 1968, ha ordinato la sospensione del
procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte per la
decisione.
Nel presente giudizio si sono costituiti l'avv. Lener e il
Ministero del tesoro ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'avv. Lener, oltre a denunziare - con le stesse argomentazioni
addotte dalla ordinanza di rimessione - il contrasto delle norme sopra
indicate con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, ribadisce la tesi,
già disattesa dalla Cassazione, della violazione anche dell'art. 10
della Costituzione, per mancato rispetto dell'art. 76 del Trattato di
pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, reso esecutivo dal
D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430.
Per l'Avvocatura dello Stato la questione deve ritenersi non
fondata. Innanzi tutto perché con le norme denunziate lo Stato
italiano, sostituendosi, quale obbligato al risarcimento del danno,
agli Stati Uniti di America, ha posto il cittadino in condizioni di
realizzare, sia pure in misura non integrale, un risarcimento che,
senza tale sostituzione, sarebbe rimasto certamente insoddisfatto. E
poi perché obiettivamente diverse - sì da giustificare il trattamento
differenziato - sarebbero le situazioni conseguite, rispettivamente, a
seconda che i danni siano stati cagionati dalle Forze armate alleate,
ovvero da cittadini, appartenenti o non, alle Forze armate italiane. Considerato in diritto :
1. - L'art. 1 e l'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n.
10 (norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di
combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate)
vengono denunziati dalla ordinanza della Corte di cassazione per
violazione dell'art. 2 della Costituzione - che garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo - in quanto, attribuendo indennità determinate
entro confini esigui, sguarnirebbero di adeguata tutela il diritto alla
integrità personale nel suo particolare, ma intrinseco aspetto della
pretesa di ottenere la restaurazione delle lesioni patite; e, per
violazione, altresì, del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3
della Costituzione, attesa la ripetuta esiguità della indennità nei
confronti della misura del risarcimento del danno che spetta a chi lo
abbia sofferto in conseguenza di azioni non di combattimento delle
Forze armate italiane.
Alla denunzia di incostituzionalità la Corte di cassazione
perviene dopo aver premesso che per l'art. 46 dell'allegato alla quarta
Convenzione 18 ottobre 1917 dell'Aja, relativa alle leggi ed ai costumi
della guerra terrestre (e ratificata dagli Stati Uniti d'America), la
vita degli individui deve essere rispettata al pari dell'onore, dei
diritti della famiglia, della proprietà privata, delle convinzioni
religiose e dell'esercizio dei culti. Di conseguenza, sarebbe da
escludere che l'art. 76 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
alleate, reso esecutivo dal D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, e la
predetta legge n. 10 del 1951, anziché restringere l'ambito di tutela
del diritto alla integrità personale, lo abbiano - come ritenuto dalla
Avvocatura dello Stato - in sostanza ampliato ponendo di fronte al
cittadino danneggiato un soggetto, cioè lo Stato italiano, che in base
ai principi non avrebbe mai potuto essere chiamato a rispondere dei
danni prodotti da soggetti estranei alla sua organizzazione ed agenti
per finalità del tutto distinte.
2. - La difesa del Lener sostiene inoltre che le norme impugnate
sono in contrasto con l'art. 76 del Trattato di pace, atteso che questo
prescrive "una equitable compensation", locuzione, che nel diritto
anglosassone (ed il testo del trattato che fa fede è quello inglese,
francese e russo) è sinonimo di giusto risarcimento del danno. Lo
Stato italiano, obbligato pertanto a tale risarcimento, concedendo
invece la menzionata indennità, non si sarebbe conformato alla norma
di diritto internazionale generalmente riconosciuta "pacta sunt
servanda" la quale comporta il dovere per gli organi legislativi di
tenere nel debito conto, nell'esercizio delle loro competenze, gli
impegni derivanti dai trattati internazionali. Al che conseguirebbe la
violazione dell'art. 10 della Costituzione, per cui l'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute.
3. - È da rilevare che l'ordinanza di rimessione non ha denunciato
le norme della legge n. 10 del 1951 anche in riferimento all'art. 10
della Costituzione; anzi ne ha espressamente esclusa la violazione,
adducendo che i trattati internazionali non sono fonti di diritto
costituzionale, a parte l'ipotesi, non interessante nella specie, delle
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
L'ordinanza pone in evidenza altresì che l'art. 76 del Trattato e
la legge del 1951 costituiscono una serie di norme pariordinate, sotto
il profilo delle gerarchie delle fonti; e quindi il confronto fra di
esse sarebbe del tutto improduttivo ai fini della legittimità
costituzionale, poiché la legge successiva nel tempo abrogherebbe
tacitamente quella anteriore. Siffatta esauriente motivazione non puo
non indurre la Corte a richiamarsi alla sua giurisprudenza secondo la
quale l'oggetto del giudizio di costituzionalità è determinato dal
giudice a quo competente ad esaminare quelle circostanze che possono
influire sul giudizio principale. Non è pertanto consentito in questa
sede l'esame di questioni di legittimità ritenute manifestamente
infondate dal primo giudice e qui riproposte direttamente dalle parti.
4. - In riferimento all'art. 2 della Costituzione la questione non
è fondata. Va osservato in primo luogo che è del tutto irrilevante
accertare se il diritto soggettivo al compenso tragga origine o meno
dall'art. 76 del Trattato di pace, sia perché l'esistenza di tale
diritto non è contestata, sia perché per le ragioni anzidette, in
questa sede non può discutersi della prospettata violazione dell'art.
10 della Costituzione. Vertendo la questione non sull'an debeatur ma
esclusivamente sulla misura dell'indennizzo fissata dalla legge del
1951, è evidente che questa Corte viene sollecitata a pronunciarsi
soltanto sull'esattezza o meno della tesi secondo la quale con detta
legge sia stato praticamente svuotato il contenuto del diritto
soggettivo al risarcimento.
La Cassazione rileva che, per effetto della rinuncia operata dallo
Stato italiano ai "claims" verso gli Stati Uniti e l'accollo dei
relativi obblighi, il cittadino non può far valere le proprie ragioni
nei confronti degli Stati Uniti. Ritenuto poi che la indennità
prevista dalla legge n. 10 del 1951 sia molto esigua ed a volte
irrisoria anche perché insensibile ai mutamenti intervenuti nel valore
della moneta nel tempo intercorso fra il verificarsi del danno e la
liquidazione, l'ordinanza conclude che, con la ripetuta legge si
sarebbe svuotato di contenuto il diritto soggettivo al risarcimento con
la conseguenza che sarebbe venuta a mancare la tutela del diritto
inviolabile all'integrità fisica della persona prescritta dalla
Costituzione.
In proposito va innanzi tutto osservato che, in questa sede, non
può discutersi, non avendo rilevanza costituzionale, della misura
maggiore o minore della predetta indennità. E ciò anche se nella
determinazione di essa il legislatore ha ritenuto necessario apportare
una decurtazione, considerando che i danni sono comunque collegati a
fatti bellici.
In questa sede, va soltanto accertato, ed in ciò si esaurisce la
questione di legittimità costituzionale, se la disciplina della
liquidazione dei danni, nel suo complesso, valga ad assicurare un equo
indennizzo e ad evitare che la pubblica Amministrazione questo
minimizzi fino a porlo nel nulla.
All'uopo è sufficiente porre in evidenza che l'art. 1 della legge
n. 10 del 1951 concede una indennità per i danni immediati e diretti
causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze
armate alleate, e l'art. 2 dispone che tale indennità viene liquidata,
quando trattasi di danno alle persone, con i criteri stabiliti per gli
infortuni sul lavoro dal r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765, e successive
modificazioni in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola
capitalizzando in base al salario massimo di cui all'art. 4 del d.l. 25
gennaio 1947, n. 14, la rendita spettante in casi di inabilità
all'infortunato, o in caso di morte ai superstiti, e moltiplicando il
capitale così ottenuto per un coefficiente determinato
discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello
massimo stabiliti nella tabella allegata alla legge, in rapporto alla
categoria professionale alla quale apparteneva la persona infortunata.
Orbene, siffatta disciplina che si richiama ai criteri stabiliti
dalla legge sugli infortuni sul lavoro, nonché la possibilità di
ottenere il trattamento pensionistico di guerra e di esperire ricorsi
gerarchici avverso il provvedimento di liquidazione, valgono ad
escludere che il diritto all'equo indennizzo non sia garantito e che
possa essere praticamento svuotato di ogni contenuto dalla pubblica
Amministrazione.
5. - La questione non è fondata neppure in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
È innegabile la diversità di situazione a seconda che i danni
siano stati cagionati dalle Forze armate alleate, ovvero da cittadini,
appartenenti o non, alle Forze armate italiane.
Sia perché i danni sono stati prodotti da militari di eserciti
stranieri, che occupavano il territorio italiano per motivi bellici,
sia perché lo Stato italiano si è assunto l'obbligo di indennizzare i
cittadini che li hanno subiti, in conseguenza dell'esito della guerra,
il compenso al quale lo Stato è tenuto altro non può essere che uno
degli aspetti del più generale fenomeno del risarcimento per danni di
guerra. E siffatto risarcimento, essendo stato, come è noto, ingente
ed incalcolabile il depauperamento del patrimonio italiano pubblico e
privato, conseguito all'ultimo conflitto, non poteva non soggiacere
all'esigenza di attribuire ai danneggiati - anziché un totale ristoro
- una indennità compatibile con i sacrifici sopportabili dalla intera
nazione.
Il trattamento differenziato appare pertanto giustificato
razionalmente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 e dell'art. 2, nn. 1 e 3, della legge 9 gennaio 1951, n. 10
(norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di
combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate)
nonché della allegata tabella dei coefficienti, questione sollevata in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione con ordinanza della
Corte di cassazione del 5 novembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte