Sentenza n. 46/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1973 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 123,
secondo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico di
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse il 19 dicembre 1970 ed il 7 gennaio 1971 dal
tribunale di Latina nei procedimenti civili vertenti tra Maggiore
Amleto, Sartor Anna Maria e l'Ente nazionale per l'energia elettrica,
iscritte ai nn. 36 e 37 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 17 novembre 1970 dalla Corte d'appello di
Roma nel procedimento civile vertente tra l'ENEL e la società Imo
Galanti e C., iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28
aprile 1971;
3) ordinanze emesse il 25 giugno 1971 dal pretore di Frigento ed il
22 aprile 1971 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti civili
vertenti rispettivamente tra Caputo Paolia, De Rita Assunta Maria,
Pandolfo Antonietta e Carmine, e l'ENEL, iscritte ai nn. 283, 284 e 285
del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;
4) ordinanza emessa il 10 luglio 1971 dal tribunale di Brindisi nel
procedimento civile vertente tra Cafiero Antonio e l'ENEL, iscritta al
n. 26 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;
5) ordinanza emessa il 12 febbraio 1971 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Cappelli Carlo e l'ENEL, iscritta al
n. 43 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;
6) ordinanza emessa il 17 novembre 1971 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra l'ENEL e la società F.lli
Venturi, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972.
Visti gli atti di costituzione dell'ENEL, di Cappelli Carlo e della
società F.lli Venturi;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
uditi gli avvocati Aldo Sandulli, Ernesto Conte ed Enrico
Piacitelli, per l'ENEL, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Cappelli, e
l'avv. Ruggero Berardi, per la società F.lli Venturi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanze, di identica motivazione, emesse il 19 dicembre
1970 ed il 7 gennaio 1971, nei procedimenti civili vertenti,
rispettivamente, tra Maggiore Amleto, Sartor Anna Maria e l'ENEL, il
tribunale di Latina ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo,
del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. di leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici), il quale stabilisce che, per la determinazione
dell'indennità di servitù di elettrodotto, il valore dell'immobile
gravato dalla servitù deve essere calcolato con il sovrappiù di un
quinto.
Secondo il giudice a quo, la norma indicata - attribuendo
all'indennizzo una funzione più che satisfattoria ed andando "oltre il
massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di
generale interesse, la P.A. può garantire all'interesse privato -
collide, invero, con i principi della "funzione sociale della
proprietà" e del "giusto indennizzo" (appunto canonizzati nell'art. 42
della Costituzione) e viola, inoltre, il "principio di uguaglianza".
Con riguardo a quest'ultimo principio, si prospetta che i
proprietari dei fondi attraversati da servitù di elettrodotto, nel
procedimento di determinazione dell'indennità loro dovuta (in
dipendenza, appunto, dell'imposta servitù), risultano
ingiustificatamente privilegiati:
a) rispetto ai proprietari interessati da servitù di acquedotto
(per i quali la corresponsione del menzionato sovrappiù di un quinto -
inizialmente prevista dall'art. 603 del vecchio codice civile 1865,
"secondo una lunga tradizione risalente a Carlo V Imperatore" - è
stata, invece, come è noto, soppressa dal legislatore del 1942);
b) rispetto, inoltre, ai proprietari che subiscano, per la
costruzione di una linea elettrica, il totale esproprio del suolo
occorrente alla realizzazione dell'opera (l'indennità spettante ai
quali va determinata in base al disposto degli artt. 39 e 40 della
legge generale sugli espropri 25 giugno 1865, n. 2359, che non
contempla corresponsione di alcun sovrappiù);
c) rispetto, infine, ai proprietari che subiscano occupazione
d'urgenza, del proprio suolo, protratta oltre il biennio e non seguita
dal decreto di asservimento od esproprio (la correlativa pretesa dei
quali - caratterizzata da un contenuto risarcitorio - non può,
evidentemente, superare il livello del danno subito, rappresentato
dalla diminuzione di valore del fondo senza nessuna ulteriore
maggiorazione).
2. - Anche la Corte di appello di Roma, nel procedimento civile di
secondo grado vertente tra l'ENEL e la soc. Galanti e C., con ordinanza
17 novembre 1970 - premessa, sul punto della rilevanza,
l'applicabilità dell'art. 123, secondo comma, r.d. 1933 menzionato
anche all'ipotesi (quale quella di specie) di servitù di elettrodotto
imposta con il mezzo della espropriazione di pubblica utilità - ha
denunziato l'illegittimità costituzionale della norma medesima:
ipotizzando, però, violazione del solo art. 42, comma terzo, della
Costituzione.
3. - In termini sostanzialmente analoghi a quelli risultati dalle
indicate ordinanze del tribunale di Latina, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 123, secondo comma, r.d. 1933
citato è stata, invece, poi, sollevata dal pretore di Frigento, con
ordinanze (di identico contenuto) emesse il 25 giugno 1971 nei
procedimenti civili promossi da Caputo Paolino e da De Rita Assunta
contro l'ENEL; dal tribunale di Lagonegro, con ordinanza resa il 22
aprile 1971, nel procedimento civile tra Pandolfo Antonietta ed ENEL;
dal tribunale di Brindisi, con ordinanza 10 luglio 1971, nel
procedimento promosso da Cafiero Antonio contro l'ENEL; e dal tribunale
di Roma, nel procedimento tra Cappelli, la soc. Interconnessioni
Elettriche e l'ENEL con ordinanza 12 febbraio 1971 (nel quale ultimo
provvedimento - in premessa alla questione di costituzionalità
dell'art. 123 in parola - è, per altro, in particolare, esaminato e
positivamente risolto il problema dell'applicabilità della norma
stessa ad ipotesi di servitù inamovibili, oltreché amovibili).
4. - Sempre con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione,
l'art. 123 cennato è stato, infine, impugnato con ordinanza 17
novembre 1971, emessa - nel procedimento civile di secondo grado
vertente tra l'ENEL e la soc. F.lli Venturi - dalla Corte di appello di
Genova (la quale ultima, nell'indicazione della relativa legge, ha,
però, erroneamente trascritto, come numero d'ordine, 1175 invece che
1775).
5. - Tutte le menzionate ordinanze sono state ritualmente
notificate, comunicate e pubblicate.
6. - Innanzi a questa Corte, nel giudizio promosso con ordinanza
del tribunale di Roma 12 febbraio 1971, si è costituita la parte
privata Cappelli. La quale ha contestato la fondatezza della sollevata
questione di legittimità dell'art. 123 r.d. 1933 citato: sia sotto il
profilo dell'ipotizzata violazione dell'art. 42 della Costituzione (che
ha negato sussistere, in base all'assorbente argomento che non risulta
costituzionalizzato alcun limite massimo di indennizzo ed in dipendenza
del subordinato rilievo circa la funzione da attribuirsi all'indicato
sovrappiù del quinto, non di "arricchimento ingiustificato del
proprietario", bensì di "forfettario risarcimento dei prevedibili
danni futuri"); sia sotto l'ulteriore diverso profilo della denunziata
vulnerazione dell'art. 3 della Costituzione (nella specie - secondo
essa parte - non ravvisabile, atteso che "non vi è alcuna identità di
situazioni fra la servitù di elettrodotto, che proietta i suoi effetti
anche al di là della zona occupata, e quella di acquedotto coattivo,
per cui possa dirsi arbitraria ed ingiustificata una diversità di
trattamento").
7. - Anche nel giudizio promosso con ordinanza della Corte di
appello di Genova 17 novembre 1971 vi è stata costituzione della parte
privata, soc. F.lli Venturi, la quale ha, in via principale, dedotto
l'inammissibilità della sollevata questione di legittimità
costituzionale per l'erronea indicazione, da parte del giudice a quo,
del numero d'ordine della legge impugnata; ed, in subordine, ha
contestato, comunque, la fondatezza della questione stessa, sul rilievo
che i principi costituzionali reggenti la materia dell'espropriazione
non utilmente risultano richiamati in relazione alla diversa
fattispecie della imposizione di servitù.
8. - A sua volta, l'ENEL, costituitosi nei giudizi promossi con le
su indicate ordinanze 17 novembre 1970, 19 dicembre 1970, 7 gennaio
1971 è 12 febbraio 1971, ha concluso per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del menzionato art. 123, nella parte in
questione, insistendo nelle argomentazioni poste a sostegno delle
ordinanze di rinvio.
9. - Non è intervenuta, in nessuno degli indicati giudizi, la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. - Nella discussione orale i difensori delle parti hanno
insistito nelle rispettive tesi, le quali erano state anche ampiamente
illustrate con memorie depositate per il Cappelli e per l'ENEL. Considerato in diritto :
1. - Le diverse cause, in quanto hanno per oggetto le medesime
questioni di costituzionalità, possono essere riunite e decise con
unica sentenza.
2. - In primo luogo, va respinta l'eccezione, sollevata dalla
società Fratelli Venturi, di inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale promossa con l'ordinanza della Corte di
appello di Genova 17 novembre 1971, per avere questa erroneamente
indicato il numero di pubblicazione (1175 invece di 1775) del r.d. 11
dicembre 1933 (t.u. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici),
contenente la denunciata norma dell'art. 123, comma secondo. L'errore
del giudice a quo nella indicazione del numero di pubblicazione, e
anche della stessa data, dell'atto normativo rispetto al quale viene
sollevata la questione di legittimità costituzionale non incide
sull'ammissibilità della questione medesima qualora gli atti della
causa e l'ordinanza di rinvio consentano, senza che possa sorgere
dubbio, la identificazione dell'oggetto del giudizio: il che appunto
ricorre nella specie.
3. - L'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), il quale detta la
disciplina concernente la indennità dovuta al proprietario del fondo
assoggettato a servitù di elettrodotto, dopo avere, nel primo comma,
statuito che la indennità deve essere determinata "tenendo conto della
diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il
fabbricato in tutto od in parte", dispone, nel secondo comma, "che il
valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in
cui esso trovasi all'atto della occupazione e senza detrazione per
qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiù del quinto".
La questione di legittimità costituzionale che questa Corte è
chiamata a risolvere concerne questa parte relativa al soprappiù del
quinto. Le ordinanze sopra indicate, prendendo le mosse dal rilievo che
la norma si ricollega geneticamente al disposto dell'art. 603 del
codice civile del 1865, relativa alla servitù coattiva di acquedotto,
il quale appunto stabiliva un "soprappiù del quinto" oltre il valore
di stima dei terreni da occuparsi, e dalla considerazione che questa
maggiorazione, pur se corrispondente a una lunga tradizione, consacrata
anche nel codice albertino, è stata soppressa, in quanto anacronistica
e irrazionale, nella disciplina dell'acquedotto dettata dall'art. 1038
del codice civile vigente, prospettano il dubbio che il citato comma
secondo dell'art. 123 del testo unico n. 1775 del 1933, mantenendo la
predetta maggiorazione per la servitù di elettrodotto e attribuendo
così al proprietario del fondo asservito una indennità superiore al
ristoro del pregiudizio economico da lui effettivamente subito,
contrasti con gli artt. 42 e 3 della Costituzione.
Con riguardo alla violazione del principio di eguaglianza, la
ingiustificata disparità di trattamento è prospettata sotto triplice
profilo: rispetto ai proprietari di fondi gravati dalle altre servitù
coattive previste dal codice civile, e in particolare dalla servitù di
acquedotto (art. 1038 cod. civ.); rispetto ai proprietari nei cui
confronti, per la costruzione di conduttura elettrica dichiarata di
pubblica utilità, si proceda, anziché ad imposizione di servitù, ad
espropriazione della parte del fondo occorrente per la realizzazione
dell'opera e per l'esercizio della linea, con indennizzo ex artt. 39 e
40 legge 25 giugno 1865, n. 2359; rispetto, infine, ai proprietari di
fondi che, in dipendenza della costruzione della conduttura mediante
occupazione di urgenza, protratta oltre il biennio e non seguita dalle
formalità per l'asservimento o la espropriazione, abbiano diritto al
risarcimento del danno effettivo, senza alcuna maggiorazione.
4. - La questione è, sotto il profilo del contrasto con l'art. 3
della Costituzione, indubbiamente fondata.
L'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933. n. 1775, riproduce, salvo
alcune varianti delle quali si dirà poi, l'art. 6 della legge 7 giugno
1894, n. 232, il quale corrispondeva, quasi testualmente, al disposto
dell'art. 603 del codice civile del 1865 sulla servitù di acquedotto
coattivo. Deve escludersi che il legislatore del 1894, prescrivendo
che alla indennità, da ragguagliarsi alla diminuzione del valore del
suolo, dovesse aggiungersi il soprappiù del quinto, fosse stato mosso
dall'apprezzamento di ragioni peculiari alla servitù di elettrodotto,
risultando invece chiaramente espresso nei lavori preparativi (vedi,
tra l'altro, la relazione al progetto di legge presentata dal Ministro
Boselli alla Camera nella seduta del 12 marzo 1894) che si riteneva
miglior consiglio quello di allontanarsi il meno possibile dalle
"disposizioni di legge che su le materie analoghe" si contenevano nel
codice civile, e in particolare di seguire il sistema tracciato in tema
di servitù di acquedotto.
Le ragioni che, rispetto a quest'ultima, avevano ispirato, nelle
antiche origini, il soprappiù della indennità, sia che questo
rappresentasse il compenso per la imposta fondiaria, che restava a
carico del proprietario, sia che, come altri opinava, fosse sorto in
funzione della coattività del sacrificio imposto al diritto del
proprietario, analogamente a quella maggiorazione del valore venale che
alcune legislazioni straniere del secolo scorso attribuivano al
proprietario espropriato per ragioni di pubblica utilità, sono state
ormai ritenute inconsistenti dal legislatore del codice civile vigente,
nel quale il predetto soprappiù e stato soppresso. Né alcuna di esse
può costituire valida giustificazione per mantenerlo rispetto alla
indennità relativa alla servitù di elettrodotto, posto che anche tale
indennità va determinata senza detrazione "per qualsiasi carico" che
colpisca l'immobile, il che deve intendersi al lordo, e non al netto
della stessa imposta fondiaria.
In tanto potrebbe, comunque, trovarsene una ragione
giustificatrice, in quanto la indennità, costituente la base della
maggiorazione del quinto, non comprendesse, secondo i criteri dettati
dal citato art. 123 della legge del 1933, tutto il pregiudizio
economico derivante dalla imposizione della servitù di elettrodotto.
E appunto su questa direttiva si muove l'opinione di chi, in base
alla locuzione del comma secondo del predetto articolo, che "il valore
dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui
esso trovasi all'atto della occupazione", ritiene che la diminuzione di
valore debba essere determinata con riferimento all'immobile così come
trovavasi all'atto della occupazione, con riguardo cioè alla
destinazione specifica che aveva in quel momento, prescindendo dalla
possibilità di diverso sfruttamento, ancorché essa non dipendesse da
circostanze meramente eventuali ed ipotetiche, ma avesse carattere di
attualità.
Senonché, è anzitutto da rilevare che chi sostiene la predetta
interpretazione della locuzione sopra riportata ricollega la ratio
della disposizione restrittiva alla facoltà, prevista dall'art. 122,
quarto e quinto comma, del testo unico, di chiedere la rimozione
dell'elettrodotto quando s'intenda apportare innovazioni al fondo
servente; cosicché, l'asserita limitazione, nella determinazione della
base della indennità, se trova il suo contrappeso nella amovibilità
della servitù, non potrebbe porsi a giustificazione del soprappiù del
quinto. Si potrebbe, se mai, discutere se questo soprappiù,
prescindendosi dalle ragioni che indussero il legislatore a
prescriverlo, possa ora rimanere giustificato limitatamente alle
servitù inamovibili, come in definitiva finisce col sostenere, sia
pure subordinatamente, la difesa del Cappelli.
Ma qualsiasi argomentazione al riguardo è comunque viziata in
radice perché parte da un presupposto erroneo.
È, infatti, dottrina dominante e giurisprudenza consolidata che la
norma di principio posta dal comma primo dell'art. 123 impone che nella
determinazione della indennità si tenga conto di tutto il pregiudizio
economico che per effetto della servitù di elettrodotto subisca il
fondo servente, e ciò in base ai normali criteri che sono validi per
le altre servitù coattive e che corrispondono anche a quello dettato
in via generale, nel caso di espropriazione parziale per pubblica
utilità, dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
In particolare, possono ormai dirsi fermi i punti seguenti:
a) che la diminuzione di valore conseguente alla imposizione della
servitù di elettrodotto va determinata con riferimento all'intero
fondo servente, e non già alla sola striscia di terreno materialmente
asservita: il che è confermato dal fatto che l'art. 123 non prevede
più, distintamente dalla indennità di cui al primo comma, i danni
derivanti dalla separazione in più parti o intersecazione del fondo,
che, tanto l'art. 603 cod. civ. 1865, quanto l'art. 6 della citata
legge sull'elettrodotto del 1894, menzionavano come dovuti in aggiunta
alla indennità;
b) che nessuna limitazione al principio dell'integrale indennizzo
del pregiudizio effettivo deriva dal doversi considerare l'immobile
nello stato in cui trovasi all'atto della occupazione, perché con ciò
deve intendersi escluso soltanto che possa tenersi conto della
possibilità di future destinazioni dipendenti dal concorso di
circostanze meramente ipotetiche, mentre è certo che, al di là della
contingente destinazione in quel momento (ad es. agricola), deve aversi
riguardo anche a quelle destinazioni, la cui possibilità, in base ad
elementi obiettivi ed idonei, si presenti con carattere di concreta
attualità in modo da potersi considerare una qualità dell'immobile
(ad es. edificatoria).
Tale risultando la interpretazione della norma, la disposizione
relativa al soprappiù del quinto dà luogo ad ingiustificata
disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente
identiche. Né hanno consistenza le argomentazioni in contrario svolte
nel giudizio innanzi questa Corte, le quali pongono in risalto la
maggiore ampiezza o intensità degli effetti pregiudizievoli della
servitù di elettrodotto, rispetto a quelli di altre servitù coattive,
e, con particolare riguardo alle linee ad alta tensione da costruirsi
dall'ENEL, s'appuntano sulle prescrizioni relative alla inamovibilità
(art. 9 d.l. 1965 n. 342), e su quelle per cui le linee non devono
"soprapassare" gli edifici (art. 65 r.d. 1940 n. 1968) e deve essere
assicurata la mancanza di pericolo per la incolumità pubblica,
giacché anche gli effetti di tali prescrizioni, nella misura in cui
impediscono o limitano le facoltà del proprietario dell'immobile di
utilizzare le aree asservite e quelle adiacenti, incidono sul valore
del bene e vanno pertanto tenuti in conto nella determinazione della
indennità ai sensi del comma primo dell'art. 123 del testo unico.
Lo stesso è a dire rispetto agli effetti pregiudizievoli che
derivano dalle facoltà conferite all'utente della servitù di
elettrodotto dall'art. 121 del testo unico predetto e, in particolare,
da quella relativa all'accesso del personale addetto alla sorveglianza
e manutenzione degli impianti, come pure rispetto ai disturbi che
possono cagionare le vibrazioni o il ronzio dei cavi attraversati dalla
corrente.
Quanto a questi disturbi, è indiscutibile la loro incidenza sul
godimento del bene e la rilevanza, sotto il profilo economico e
giuridico, almeno nel caso che sia superato il limite della normale
tollerabilità: il che risponde a principi che trovano anche
espressione, in materia di rapporti di vicinato, nella tutela, di
carattere reale, accordata dall'art. 844 cod. civ. per le immissioni.
Quanto al pregiudizio relativo al transito di cui al su citato art.
121 lett. d, il rilievo della difesa del Cappelli che la legge non ne
assicura il ristoro integrale, ben potendo il danno superare quel
quarto del valore dell'area necessaria che è previsto dal terzo comma
dell'art. 123, si basa su un presupposto erroneo. Il comma ora citato
non va inteso nel senso che il pregiudizio per il diritto di passaggio
e per le occupazioni di suolo ivi previste, debba escludersi nel
computo della reale diminuzione di valore del fondo ai sensi del primo
comma e indennizzarsi in base alla cosiddetta stima convenzionale,
bensì - come ritenuto da prevalente dottrina in materia di estimo -
nel senso che, qualora il quantum determinato secondo il primo comma
risulti inferiore a quello convenzionale del terzo comma, l'indennizzo
debba essere ragguagliato a quest'ultimo.
Posto pertanto che il minus valore da indennizzare ai sensi del
primo comma dell'art. 123 comprende tutti i titoli di danno conseguenti
alla imposizione della servitù, l'aggiunta del quinto disposta dal
secondo comma comporta una ingiustificata disparità di trattamento,
rispetto, non solo alle altre servitù coattive disciplinate dal codice
civile, ma anche alla normativa applicabile nel caso, non diverso sotto
l'aspetto qui considerato, in cui, per la costruzione della linea
elettrica, si proceda, anzicché alla imposizione di servitù, alla
espropriazione del suolo occorrente alla realizzazione dell'opera.
Ciò basta per ritenere sussistente il contrasto della disposizione
de qua con l'art. 3 della Costituzione, senza che occorra scendere
all'esame dell'ulteriore dedotto profilo di contrasto con lo stesso
principio di uguaglianza, nella ipotesi in cui, in dipendenza di
costruzione di elettrodotto con illegittima occupazione oltre il
biennio non seguita da decreto di asservimento o di espropriazione, sia
dovuto il risarcimento del danno effettivo.
Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale della
norma in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma
secondo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e
sugli impianti elettrici, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del
"soprappiù del quinto" alla indennità per servitù di elettrodotto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte