Sentenza n. 46/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del
codice di procedura civile e degli artt. 57 e 58 del d.P.R. 30 maggio
1955, n. 797 (Testo unico delle norme sugli assegni familiari),
promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1971 dal tribunale di Casale
Monferrato nel procedimento civile vertente tra la società cooperativa
Cantina Sociale Sette Colli e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Visti gli atti di costituzione della Cantina Sociale Sette Colli e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
uditi l'avv. Maria Luisa Zavattaro Ardizzi, per la Cantina Sociale
Sette Colli, e gli avvocati Antonio Giorgi e Sergio Traverso, per
l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo,
emanato per omessi contributi previdenziali, essendo stata eccepita
l'inammissibilità dell'opposizione perché non preceduta da tempestivo
ricorso amministrativo, il tribunale di Casale Monferrato ha sollevato,
in riferimento agli artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
degli artt. 460 c.p.c., 57 e 58 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797,
nella parte in cui sanciscono l'improponibilità dell'azione
giudiziaria in materia previdenziale quando non sia stato proposto nel
termine di 120 giorni, stabilito a pena di decadenza, il ricorso
amministrativo previsto dalla legge speciale, o finché non siano
esauriti i conseguenti procedimenti.
Osserva il giudice a quo che la normativa impugnata dà luogo ad un
ingiustificato privilegio a favore dell'INPS in quanto concedendo agli
interessati il termine di 120 giorni per ricorrere al Comitato speciale
per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto, ed un
ulteriore termine breve per impugnare la decisione collegiale dinanzi
al Ministro per il lavoro, consentirebbe l'azione giudiziaria solo dopo
la comunicazione della decisione di quest'ultimo ricorso,
subordinandone però la proposizione ad altro breve termine di
decadenza.
Tale sistema contrasterebbe con l'art. 113 della Costituzione, non
potendosi ammettere che la tutela giurisdizionale dei diritti sia
condizionata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi specie
quando si tratti di tutelare, come nella specie, beni di natura
individualistica. Soggiunge quindi l'ordinanza di remissione che anche
aderendo al principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n.
47 del 1964), secondo cui spetta al legislatore ordinario stabilire i
modi e i tempi della tutela dei diritti, tuttavia le discipline
speciali devono avere sempre una razionale ed adeguata giustificazione,
che non sarebbe ravvisabile nella specie in quanto ai maggiori oneri
imposti al privato non gli corrisponderebbe alcun reale beneficio come
effetto del previo esperimento dei ricorsi amministrativi. Nel contempo
le preclusioni stabilite costituirebbero, sul piano operativo, un serio
ostacolo alla tutela giurisdizionale, come dovrebbe emergere dal
rilevante numero di sentenze d'impromovibilità. Sotto tale profilo la
normativa impugnata violerebbe anche l'art. 24 della Costituzione,
rendendo eccessivamente difficile la difesa dei diritti, il cui
esercizio è sottoposto a brevi termini di decadenza.
Si sono costituiti in questa sede la Cantina Sociale Sette Colli e
l'INPS, rappresentati, rispettivamente, dagli avvocati M. L. Zavattaro
Ardizzi, ed A. Giorgi e S. Traverso, con atti di deduzioni depositati
il 20 dicembre 1971 ed il 29 febbraio 1972, chiedendo, la prima, una
dichiarazione d'incostituzionalità delle norme impugnate, ed istando,
il secondo, per una pronuncia di infondatezza.
La difesa della Cantina Sociale, nel richiamarsi alle
argomentazioni svolte dal giudice a quo soggiunge che non è
ravvisabile un interesse della pubblica Amministrazione che possa
costituire valida giustificazione dei limiti apposti dalle norme
impugnate al diritto di difesa dei cittadini.
La difesa dell'INPS premette, in fatto, che con verbale d'ispezione
del 2 maggio 1969 venne accertata un'omissione contributiva da parte
della Cantina Sociale Sette Colli, con contestuale invito a
regolarizzare il debito in via bonaria, e che la successiva diffida
raccomandata del 3 giugno 1969 rimase senza esito. Soltanto il 27
aprile 1970, decorso da molto tempo il termine di 120 giorni previsto
dall'art. 57 del t.u. 30 maggio 1955, n. 797, la Cantina Sociale
propose il prescritto ricorso amministrativo, consentendo in tal modo
ad esso Istituto di ottenere dal Presidente del tribunale decreto
ingiuntivo per il pagamento del dovuto, e di eccepire, in sede di
giudizio d'opposizione, l'inammissibilità dell'opposizione per mancato
tempestivo esperimento dell'apposito ricorso.
Nel merito viene preliminarmente rilevato come la questione ora
riproposta sia stata già dichiarata non fondata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 47 del 1964, che ha affermato
principi idonei a contrastare tutte le osservazioni formulate dal
giudice a quo, sulle quali non occorre quindi soffermarsi
analiticamente. Soggiunge in proposito la difesa dell'INPS che la
temporanea improponibilità della domanda giudiziale costituisce regola
vigente anche nei settori fondamentali del contenzioso amministrativo e
tributario, e che essa opera, nella materia previdenziale, proprio al
fine di facilitare la "composizione in sede amministrativa" voluta
dalla legge anche perché meno costosa e più agile. D'altronde il
ricorso alla procedura amministrativa costringe l'Ente a riesaminare la
materia e non vincola in alcun modo il giudice ordinario, sicché non
rappresenta la tutela di un privilegio dell'Ente, ma realizza una
finalità pubblica.
In contrasto con quanto enunciato dal giudice a quo, la difesa
dell'INPS sottolinea inoltre che i ricorsi in materia di assegni
familiari, per effetto del rinvio operato dall'art. 58 del d.P.R. 30
maggio 1955, n. 797, sono disciplinati dagli artt. 97, 98, 99 del
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (cvt. in legge 6 aprile 1936, n. 1155),
modificati con legge 5 febbraio 1957, n. 18 (Cass. sez. un. civ. 11
aprile 1964, n. 849 e 25 maggio 1971, n. 1536). Secondo tali norme
l'azione giudiziaria può essere proposta solo ove l'interessato abbia
impugnato in via amministrativa i provvedimenti dell'Ente, entro 120
giorni dalla relativa comunicazione, e l'azione stessa va esercitata
nel termine di decadenza di 30 giorni, decorrente dalla notifica della
decisione di secondo grado. In caso di mancata decisione, il privato,
pur rimanendo assoggettato al solo termine di prescrizione, può
proporre l'azione giudiziaria decorsi 90 giorni dalla presentazione del
ricorso, giacché l'inerzia della p.a. vale come silenzio - rigetto.
Conseguentemente, eliminata la possibilità che l'eventuale inerzia
dell'Ente possa pregiudicare il privato, la congrua durata dei termini
esclude che la tutela giudiziale sia resa eccessivamente gravosa, in
violazione dell'art. 24 della Carta, secondo i criteri ripetutamente
enunciati dalla stessa giurisprudenza costituzionale.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni
prese. Considerato in diritto :
La Corte è chiamata a decidere se contrastino o meno con il
diritto all'azione e con il principio che garantisce la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro gli atti della
pubblica amministrazione (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, Cost.)
gli artt. 460 c.p.c., 57 e 58 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella
parte in cui condizionano l'esercizio dell'azione giudiziaria in tema
di assegni familiari alla previa proposizione di un ricorso
amministrativo, e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre
l'azione giudiziaria.
La questione è infondata.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, proprio con
riferimento alle norme che disciplinano i ricorsi in tema di assegni
familiari (artt. 97, 98, 99 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, richiamati
dall'impugnato art. 58 citato d.P.R. n. 797 del 1955), che il
principio, secondo cui la tutela giurisdizionale è garantita contro
gli atti della pubblica amministrazione, non vieta che la legge
ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella
protezione (sent. n. 47 del 1964).
Le norme denunziate pongono l'onere del procedimento preliminare
nel presupposto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
quale pubblica amministrazione, si conformi a legalità, adempiendo
alle prestazioni dovute senza bisogno di esservi costretto mediante
sentenza di condanna. La normativa in esame tende a far portare alla
cognizione del giudice le sole controversie non eliminabili in via
amministrativa, il che non vuol dire affatto escludere o limitare la
tutela giurisdizionale. Né vale il rilievo che condizionandosi
l'azione all'espletamento di un procedimento amministrativo, ne viene
procrastinato l'esercizio. Invero, da un lato, come questa Corte ha
già più volte ritenuto, sono legittime le norme che subordinano, in
casi determinati e per ragionevoli motivi, l'esercizio dell'azione
giudiziaria all'esperimento di una procedura amministrativa (sent. n.
47 del 1964). D'altro canto non v'è pericolo che l'inerzia o le
lungaggini della pubblica amministrazione possano procrastinare
intollerabilmente la tutela giudiziale dei diritti: per il combinato
disposto degli impugnati artt. 57 e 58 d.P.R. n. 797 del 1955 e degli
artt. 97, 98, 99 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, alla stregua della
comune recente interpretazione giurisprudenziale, in caso di omessa
pronuncia sul ricorso promosso dall'interessato, il procedimento
amministrativo deve ritenersi concluso allo scadere del novantesimo
giorno dalla proposizione del ricorso, con l'ulteriore conseguenza, in
tale ipotesi, di proponibilità dell'azione giudiziaria senza che corra
alcun termine di decadenza.
Né l'adempimento dell'onere in esame può considerarsi a priori
uno svantaggio del titolare delle prestazioni previdenziali: la
procedura amministrativa, infatti, rappresenta in molti casi il modo di
soddisfazione della pretesa più pronto e meno dispendioso.
Per quanto attiene, infine, alla prospettata violazione dell'art.
24 della Costituzione, basta ricordare che secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte la brevità di un termine per
configurare un vizio d'illegittimità della norma che lo prevede, deve
essere tale "da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del
diritto cui si riferisce" (sent. n. 10 del 1970). Ora non può dirsi
che i termini in contestazione - quello di 120 giorni per presentare il
ricorso amministrativo, e l'altro di 30 giorni per la proposizione
dell'azione giudiziaria, decorrente dalla ricezione della decisione
ministeriale - siano tali da frustrare le esigenze di protezione
giurisdizionale dell'interessato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 460 del codice di procedura civile, 57 e 58 del d.P.R. 30
maggio 1955, n. 797 (Testo unico sugli assegni familiari), sollevata,
in riferimento agli artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte