Art. 57
(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' fissato in 120 giorni.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva