Art. 57

(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' fissato in 120 giorni.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art57 · fonte su Normattiva