Sentenza n. 46/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 15 novembre e
il 16 ottobre 1974 dalla Corte dei Conti - Sezione III pensioni civili
- sui ricorsi di Cirrone Giuseppa e di Fantini Carmela contro il
Ministero della pubblica istruzione, iscritte al n. 511 del registro
ordinanze 1975 e al n. 162 del registro ordinanze 1976 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 dell'anno 1975 e n. 85
dell'anno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1979 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte dei conti, sez. III pensioni civili, con due
ordinanze in data 16 ottobre 1974 e 15 novembre 1974 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo comma, del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede due
diversi limiti minimi di anzianità di servizio per la concessione
della pensione indiretta alle vedove e ai congiunti dei dipendenti
statali, distinguendo secondo che questi ultimi fossero civili o
militari. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti,
rispettivamente promossi dalla vedova e dalla madre di due dipendenti
civili dello Stato (insegnanti) per ottenere la pensione indiretta. In
entrambi i casi la Corte dei conti ha premesso che i ricorsi avrebbero
dovuto essere giudicati non fondati alla stregua della normativa
vigente, per la quale la pensione indiretta spetta alla vedova o ai
genitori superstiti se il dipendente civile deceduto aveva raggiunto
l'anzianità minima di 20 anni (rectius, 19 anni, 6 mesi e 1 giorno) di
servizio effettivo, mentre nella specie il servizio effettivo prestato
dai congiunti deceduti delle ricorrenti era in un caso di anni 19, mesi
2 e giorni 3, e nell'altro di anni 16, mesi 9 e giorni 23, non essendo
computabili gli aumenti convenzionali di favore previsti dalla legge
per fini diversi dal calcolo del servizio effettivo minimo.
La Corte dei conti ha tuttavia osservato che in identica situazione
la pensione indiretta sarebbe spettata alla vedova o alla madre di un
militare, bastando in tal caso un'anzianità minima di 15 anni di
servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo. Tale normativa (art.
52, primo comma, t.u. citato), nel caso di cui all'ordinanza 15
novembre 1974, avrebbe anche reso fruibile dalla vedova di un militare
il beneficio invocato dalla ricorrente (un anno di anzianità
convenzionale o servizio utile per la campagna di guerra 1943). Più in
generale, si pone una questione di costituzionalità della duplice
disciplina ricavabile dall'art. 81 del t.u., il quale, facendo
riferimento a due norme diverse e di diverso contenuto (art.42, secondo
comma, per i civili; art. 52, primo comma, per i militari) disciplina
uno stesso fatto oggettivo qual è la morte, causa risolutrice di ogni
rapporto, in due modi ingiustamente differenziati.
2. - L'ordinanza 16 ottobre 1974 (n. 162 reg. ord. 1976) premette
il riconoscimento della "piena legittimità costituzionale del potere
discrezionale che spetta al legislatore nel fissare i limiti diversi
di anzianità ai fini del raggiungimento del diritto a pensione
diretta, in corrispondenza con le diverse ipotesi di risoluzione del
rapporto di impiego (per età, per anzianità di servizio, per
dimissioni ecc.) che ovviamente devono essere commisurati alla varia
natura ed al carattere più o meno impegnativo nonché alla normale
durata del rapporto stesso". Anche con riferimento alla pensione di
riversibilità in senso stretto, ne trae la conseguenza che essa non
può prescindere "dal diritto e dalla misura della pensione diretta,
già liquidata al dante causa all'atto della cessazione dal servizio;
in questo caso si pone la "necessità inderogabile" che la pensione di
riversibilità venga totalmente condizionata alle peculiarità del
servizio prestato a suo tempo dal dante causa, sicché le diversità
delle previsioni legislative sono pienamente giustificate dalla
diversa natura di vari rapporti di impiego (civile o militare) cui
corrispondevano le varie figure di pensioni dirette".
Diverso sarebbe, invece, il caso in cui il rapporto d'impiego sia
stato troncato dalla morte del dipendente. Qui infatti, "in
coincidenza con la risoluzione del rapporto d'impiego, si verifica
anche la scomparsa dal nucleo familiare del sostegno morale ed
economico che era offerto ai congiunti dal dipendente deceduto". E la
peculiarità di questa situazione, come base economico-sociale delle
pensioni indirette, non può non riflettersi sulla disciplina di
queste, differenziandole dalle pensioni di riversibilità in senso
stretto.
Il condizionamento del trattamento pensionistico alle peculiarità
del rapporto d'impiego, non si pone infatti "in alcun modo per le
pensioni indirette, poiché la risoluzione del rapporto d'impiego, in
tali casi, non è minimamente condizionata alle peculiarità del
servizio reso dal dante causa, ma può verificarsi con carattere di
mera accidentalità e di assoluta imprevedibilità in ogni tempo,
sicché una diversificazione che si voglia fare, in base alla durata
del servizio, per il riconoscimento del diritto alla vedova o ad altri
congiunti, non sembra sorretta da alcuna giustificazione logica.
Ciò premesso se si pongono a raffronto due ipotesi parallele della
vedova di un militare e di quella di un dipendente civile, deceduti
entrambi per un incidente fuori servizio con la stessa anzianità
superiore ai quindici anni ed inferiore ai venti anni, e se si
considera che la prima vedova consegue mentre la seconda non consegue
la pensione indiretta, si rende evidente una disparità di trattamento
che non sembra possa trovare alcuna spiegazione sul piano logico,
posto che la diversa natura del servizio reso da ciascuno dei
dipendenti deceduti non può essere presa in alcuna considerazione
come causa di risoluzione anticipata del rapporto di impiego.
Perciò il primo comma dell'art. 81, in esame, sembra porsi in
contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione".
Analoghe considerazioni sono svolte dall'ordinanza 15 novembre 1974
(n. 511 reg. ord. 1975) dove si osserva, con specifico riguardo alle
pensioni indirette, che "il motivo di risoluzione del rapporto è ben
diverso da valutazioni attinenti alla natura del rapporto, derivando
esso, sempre, da un fatto oggettivo risolutivo uguale per tutti - la
morte - la quale non può essere riguardata sotto angolazioni diverse
a seconda che il defunto sia militare o civile".
3. - È intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato, chiedendo
il rigetto della sollevata questione di costituzionalità. Si
contesta, innanzi tutto, la distinzione adottata dalla Corte dei
conti, fra pensioni di riversibilità e pensioni indirette, della quale
non vi è più traccia nelle disposizioni del t.u. 29 dicembre 1973,
n. 1092, le quali (art. 81) definiscono come pensione di
riversibilità sia quella che spetta alla vedova del dipendente (primo
comma), sia quella che spetta alla vedova del pensionato (secondo
comma).
Quanto all'esistenza di obiettive ragioni della differenziazione
fra il trattamento - anche ai fini pensionistici - dei dipendenti
civili e militari, essa è riconosciuta anche dalla Corte dei conti.
In tale sistema - fondato, per antica tradizione legislativa, sulla
differente natura ed onerosità del servizio militare rispetto a
quello civile - "anche la morte del dipendente, in quanto incidente
con effetto risolutivo su di un diverso rapporto di servizio, è
valutata diversamente dalla legge ai fini pensionistici. Nessuno
dubita che la morte sia un fatto oggettivo uguale per tutti, ma se tale
fatto produca effetti su rapporti diversi, tali effetti, in quanto
dipendenti non esclusivamente da quel fatto bensì anche e
principalmente dalla natura del singolo rapporto, devono
necessariamente essere anch'essi diversi". Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata con le due ordinanze della Corte dei
conti, sezione III pensioni civili, è identica e, pertanto, i due
procedimenti vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale
della disposizione contenuta nell'art. 81, primo comma, del testo
unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in
cui prevede due diversi limiti minimi di anzianità di servizio per la
concessione della pensione indiretta alla vedova - o ai congiunti -
dei dipendenti statali, distinguendo tra i civili e i militari, in
relazione all'art. 3 della Costituzione.
I giudici a quibus non contestano, ovvero espressamente
riconoscono, "la piena legittimità costituzionale del potere
discrezionale che spetta al legislatore nel fissare limiti diversi di
anzianità ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, in
corrispondenza con le diverse ipotesi di risoluzione del rapporto di
impiego" e in relazione alla varia natura ed alla normale durata del
rapporto stesso.
Dubitano, peraltro, che la morte, per cause cosiddette "comuni" del
dipendente statale in attività di servizio, in quanto evento che
determina la scomparsa dal "nucleo familiare del sostegno morale ed
economico, che era offerto ai coniugi dal dipendente deceduto", possa
produrre conseguenze diverse, ai fini pensionistici, a seconda che il
soggetto deceduto fosse dipendente statale civile o militare.
Ciò perché, nelle ipotesi considerate, "il motivo di risoluzione
del rapporto" d'impiego o di lavoro, non deriverebbe da valutazioni
attinenti alla natura del rapporto medesimo, ma da un fatto oggettivo
risolutivo uguale per tutti, che non potrebbe essere "riguardato sotto
angolazioni diverse a seconda che il defunto sia (stato) militare o
civile".
Inoltre, sempre secondo i giudici a quibus, quando la morte, per
cause comuni, colpisce il dipendente statale in attività di servizio,
a carico dello Stato permarrebbe "ancora in tutta la sua integrità"
"l'onere previdenziale", a differenza di quanto si verifica nei casi di
decesso del dipendente statale già pensionato, nei quali le diversità
di previsioni legislative, in relazione "alla peculiarità del
servizio prestato a suo tempo dal dante causa, sarebbero pienamente
giustificate".
3. - La questione non è fondata.
Dal rapporto di impiego o di lavoro (civile o militare che sia) con
lo Stato, scaturisce il diritto del dipendente o dei suoi congiunti ad
un trattamento di quiescenza in tutti i casi di cessazione del
rapporto stesso, sempre che sia stata superata la soglia minima di un
anno di servizio effettivo.
Peraltro, la pensione, anche nell'ambito del rapporto di pubblico
impiego, è da considerarsi, secondo una copiosa giurisprudenza di
questa Corte, come una forma di retribuzione differita, alla cui
erogazione lo Stato provvede con fondi tratti dal proprio bilancio, nel
quale d'altronde confluiscono le contribuzioni del dipendente, le cui
retribuzioni sono soggette a ritenuta a questo specifico scopo.
Il diritto del dipendente statale - o dei suoi congiunti - a
conseguire, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, un
determinato trattamento di quiescenza è disciplinato dalla legge in
modo differenziato in relazione alla specifica attività prestata
nonché alla durata del rapporto. Concretamente, perché maturi
diritto a pensione, la normativa vigente richiede una anzianità minima
di servizio, e neppure i giudici a quibus dubitano della piena
legittimità di previsioni temporali differenziate, a questo fine, in
relazione alla diversa natura ed ai diversi aspetti del rapporto di
lavoro prestato. Se, peraltro, l'anzianità minima di servizio non è
maturata all'atto della cessazione del rapporto e sempre che il
dipendente abbia compiuto almeno un anno di servizio effettivo, al
diritto a pensione si sostituisce il diritto ad una indennità una
volta tanto, proporzionata alla durata del servizio e ragguagliata
all'ultima retribuzione del dipendente.
Il sistema complessivo esprime, dunque, una scelta legislativa,
opinabile, come qualunque scelta, ma non irrazionale e, perciò, non
censurabile sotto il profilo costituzionale.
La differente disciplina normativa del trattamento di quiescenza
dei dipendenti statali, a seconda che essi siano civili o militari, ha
visto senza dubbio affievolirsi le ragioni che la giustificano e il
legislatore se ne è reso conto, dettando le nuove disposizioni di cui
alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che, all'art. 27, fissa la
anzianità minima di servizio richiesta perché maturi il diritto a
pensione, diretta o indiretta che sia, secondo una linea che tende ad
avvicinare, se non ancora ad equiparare, i trattamenti riservati ai
dipendenti civili e militari, nonché ai loro congiunti. Riprova,
questa, di un processo politico-legislativo in atto mirante ad
improntare la disciplina della materia "a principi di equità e di
giustizia", come è scritto nella relazione al disegno di legge che ha
dato luogo alla citata legge n. 177 del 1976, ma che non involge il
parametro costituzionale di uguaglianza del quale i giudici a quibus
lamentano la lesione in riferimento a talune pensioni indirette.
4. - Il diritto dei congiunti del dipendente deceduto di conseguire
una pensione indiretta (o di riversibilità, per usare la terminologia
del t.u. del 1973 e delle successive modificazioni) secondo l'opinione
prevalente è un diritto proprio - e non successorio - che deriva
dalla legge. I presupposti di questo diritto devono, però, essere
individuati nel rapporto di lavoro intercorso tra il dipendente
deceduto e lo Stato e nella disciplina di esso per quanto attiene al
trattamento di quiescenza.
Il diritto a pensione indiretta, dunque, in tanto può sorgere in
quanto si siano verificati quei presupposti, quali fissati dalla
normativa vigente, che esige, tra l'altro, il compimento di un periodo
minimo di servizio perché maturi il diritto a pensione.
Il legislatore ha determinato questa anzianità di servizio in
misura identica a quella necessaria per la potenziale attribuzione al
dipendente statale, al momento del suo decesso, del diritto a
conseguire una pensione diretta, e la scelta appare del tutto
ragionevole, in coerenza con la natura retributiva del trattamento di
quiescenza.
In questa ottica i motivi per i quali si verifica la risoluzione
del rapporto di impiego con lo Stato non possono avere autonoma
rilevanza. In particolare, la morte per cause comuni che colpisce il
dipendente in attività di servizio è motivo di risoluzione del
rapporto di impiego o di lavoro (al pari di ogni altro evento
provocato anch'esso da cause comuni che ne impedisca la prosecuzione),
ma non è certamente la fonte dell'obbligazione dello Stato - e del
corrispondente diritto dei congiunti del dipendente deceduto - al
trattamento di quiescenza; fonte che sta, invece, nel rapporto di
impiego o di lavoro, estrinsecandosi, obbligazione e diritto, in forma
e contenuti diversi a seconda della natura e della durata di un tale
rapporto.
Il decesso per cause comuni del dipendente statale che si trovi in
attività di servizio provoca una conseguenza uguale per tutti: la
cessazione del rapporto di impiego o di lavoro. Dalla diversità del
rapporto cessato per quella - o per altre - cause, scaturiscono, in
favore dei congiunti del dipendente deceduto, diritti che il
legislatore ha disciplinato in modo differenziato, rapportandoli,
nella forma e nella sostanza, a quello che il dipendente avrebbe
maturato al momento del decesso. Far discendere dalla morte del
dipendente in servizio, senza alcun riguardo alla durata di tale
servizio, il diritto dei congiunti a conseguire una pensione indiretta
significa modificare la natura del diritto al trattamento di
quiescenza, trasformando la pensione indiretta (o l'assegno una volta
tanto) da adempimento di un obbligo retributivo in una prestazione
assicurativa o in una pensione sociale.
Ciò che viene in discussione, invero, non è la morte - evento
naturale uguale per tutti - ma la sua casualità che, per questo, può
produrre casuali diseguaglianze, non soltanto tra le diverse categorie
di dipendenti statali, ma anche all'interno della medesima categoria.
Premessa, dunque, la legittimità costituzionale di diverse
previsioni normative (nell'ovvio limite della ragionevolezza) del
trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, civili e militari,
nelle sue forme dirette, ne consegue la pari legittimità delle
disposizioni che quelle differenze trasferiscono e mantengono per
quanto attiene ai trattamenti indiretti, che con i primi hanno
identici presupposti sostanziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, primo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sollevata
dalla Corte dei conti, sezione III pensioni civili, con le ordinanze
indicate in epigrate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte