Sentenza n. 46/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 67r.d.l. 680/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del R.d.l.
3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali) promosso con l'ordinanza
emessa il 16 marzo 1977 dalla Corte dei Conti sui ricorsi riuniti
proposti da Mej Gian Carlo iscritta al n. 195 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172
dell'anno 1978.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 16 marzo 1977 (pervenuta il 13 marzo 1978),
la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, ha sollevato, in,
relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali), nella parte in cui tale norma "non prevede
l'ammissione a riscatto del periodo di servizio prestato quale
assistente volontario alle dipendenze delle Università o degli
Istituti di istruzione superiore".
La questione in esame avanti al giudice a quo verte sulla
riscattabilità del servizio prestato dall'avvocato Gian Carlo Mej
quale assistente volontario presso la facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Roma dal 1 novembre 1947 al 31 ottobre 1955;
l'interessato, nominato il 1 settembre 1956 vice segretario
amministrativo del Comune di Roma, aveva impugnato avanti alla Corte
dei conti il diniego avverso la sua istanza diretta ad ottenere il
riscatto del periodo di volontariato, Così come previsto "per coloro
che transitano nei ruoli statali ed altresl' dalle norme poste dal
legislatore in materia di ricongiunzione". A fondamento, il Mej aveva
dedotto la natura pubblicistica del rapporto di volontariato che, "pur
configurandosi quale rapporto atipico causa la mancanza di
retribuzione, è tuttavia condizionato all'emissione di atti formali
per la sua nascita e per il suo annuale rinnovo".
L'ordinanza di rinvio, premessa l'inapplicabilità della normativa
invocata che prevede il riscatto del servizio solo "a favore dei
dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza
a carico del bilancio dello Stato e cioè per dei soggetti in posizione
giuridica diversa da quella de ricorrente", ha rilevato, d'ufficio, la
non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, con
riferimento agli artt. 3 e 3 Cost., per "un difetto di proporzione
giuridica" tra la cennata disposizione e le altre norme della
legislazione degli Istituti di previdenza che consentono il riscatto di
periodi non corrispondenti ad una attività effettiva resa all'Ente
(es. i periodi di studio universitario): con la conseguenza, ravvisata
"aberrante", della riscattabilità, per chi sia iscritto alla
C.P.D.E.L. del periodo in cui ha seguito le lezioni universitarie e non
del periodo in cui, in ipotesi, abbia aiutato il professore, quale
assistente volontario, nella ricerca scientifica e nella stessa
attività didattica con particolare riguardo alle esercitazioni (artt.
1 e 5 l. 18 marzo 1958 n. 349).
Altra disparità di trattamento sarebbe ravvisabile, secondo il
giudice a quo, con riferimento all'ordinamento dei sanitari (artt. 25
l. 11 giugno 1954 n. 409 e 2 lett. a l. 4 febbraio 1958 n. 87) che
"prevede - sia pure con la limitazione a due anni - il riscatto dei
servizi effettivamente prestati in qualità di sanitario assistente
volontario presso ospedali di Comuni, Province, di istituzioni
pubbliche di assistenza beneficenza presso altri enti di diritto
pubblico".
Viene rilevata, ancora, la "incontroversa collocazione del rapporto
(tra assistente volontario ed Università) nell'ambito pubblicistico -
cui non osta la gratuità della prestazione - e ciò poiché la nascita
e la proroga del rapporto stesso avvengono sulla base di atti formali
del Rettore ed essendo l'attività didattica e di ricerca rivolta alla
"collettività tutta"; "un'illogica e irrazionale differenza di
trattamento in rapporto alla stessa attività lavorativa" deriverebbe
quindi, in definitiva, sul piano normativo, dal fatto che il beneficio
del riscatto è previsto per i dipendenti statali dall'art. 14 lett. c)
del T.U. n. 1092/1973.
Cosicché la denunciata disparità non troverebbe sufficiente
giustificazione "né in relazione al pluralismo degli ordinamenti
pensionistici, né, a monte, in rapporto alle diversità di scelta
della definitiva sistemazione del soggetto, confluita nell'uno e
nell'altro caso nell'area lavorativa pubblicistica". Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti, con riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, ha per oggetto l'art. 67 del
R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 concernente, per gli impiegati degli enti
locali, l'ammissione a riscatto di servizi progressi, in quanto non è
ivi previsto il riscatto dell'attività prestata quale assistente
volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.
Sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza la
norma creerebbe, secondo il giudice a quo, "un'evidente lesione nella
sfera giuridico-patrimoniale ed una illogica e irrazionale differenza
di trattamento", in rapporto a quanto previsto, invece, per i
dipendenti statali, i quali godono del riferito beneficio per effetto,
oggi, dell'art. 14 lett. c) del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.
La diversa disciplina non troverebbe valida giustificazione "né in
relazione al pluralismo degli ordinamenti pensionistici né, a monte,
in rapporto alle diversità di scelta della definitiva sistemazione del
soggetto, confluito nell'uno e nell'altro caso nell'area lavorativa
pubblicistica".
2. - La questione è fondata.
Le situazioni poste a confronto rivestono espliciti caratteri di
omogeneità che giustificano un identico trattamento normativo, per i
fini della previsione dell'assistentato volontario tra i periodi di
servizio riscattabili agli effetti della pensione.
Non appare sorretta, infatti, da razionale fondamento la diversità
di trattamento emergente dalle due norme messe a raffronto (art. 67
R.d.l. 3. marzo 1938 n. 680 e art. 14 lett. c) d.P.R. 29 dicembre 1973
n. 1092), a tenore delle quali chi abbia prestato servizio in qualità
di assistente volontario e siasi, poi, immesso nei ruoli del personale
dipendente dagli enti locali non ha la possibilità di riscattare il
detto periodo, facoltà spettante, per converso, a chi sia transitato
nei ruoli del personale statale.
È bastevole, invero, a suffragare la avvertita, discriminante
irrazionalità - con la connessa esigenza di una equiparazione dei
detti trattamenti normativi nell'ambito della presente fattispecie -
considerare la comune matrice nell'attività lavorativa delle due
categorie poste a confronto, esercitata e svolta in aree indubbiamente
contigue della pubblica amministrazione, quanto ad essenza e finalità,
tali da esigere, nelle carriere direttive, personale parimenti idoneo
per preparazione e cultura, da porre - pertanto - su di una congenere
piattaforma di status (sentenza n. 128 del 1981).
Né ciò contrasta con la più volte riconosciuta discrezionalità
spettante al legislatore nel dettare discipline diverse, relativamente
ai due ordinamenti pensionistici posti a confronto, i quali
innegabilmente presentano differenze, attinenti, peraltro, ad aspetti
meramente particolari (determinazione dei periodi di tempo ammessi a
riscatto, misura della relativa contribuzione), rientranti, cioè,
nella strutturazione propria, interna alla agibilità del singolo
ordinamento (sentenze n. 73 del 1979; n. 218 del 1984).
In definitiva, la rilevata discriminazione appare essere frutto di
un mancato adeguamento della disposizione denunciata, risalente al 1938
e non più sorretta, a fronte della evoluzione in materia qui sopra
puntualizzata, da fondamento razionale alcuno ex art. 3 Cost. (il che
assorbe ogni ulteriore verifica sul piano costituzionale).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3
marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali) nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di
assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione
superiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte