Sentenza n. 46/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo
comma, del cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 23
gennaio 1996 dal pretore di Torino nel procedimento vertente tra
Pietro Corino e FIAT AUTO s.p.a, iscritta al n. 237 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 nel corso di un
procedimento di istruzione preventiva promosso per far verificare,
con un accertamento tecnico prima del giudizio, la causa
dell'incendio di un'autovettura ed in particolare se esso derivasse
da un vizio di fabbricazione, il pretore di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, cod. proc.
civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre
l'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa dei danni.
Il pretore ricorda che la disposizione denunciata limita tale atto
di istruzione preventiva alla verifica dello stato dei luoghi o della
qualità o condizione di cose, senza che possano essere formulati al
consulente tecnico, secondo l'interpretazione della Corte di
cassazione, quesiti sulle cause e sull'entità dei danni, in
previsione di un'azione di risarcimento; ma un accertamento così
ristretto sarebbe di scarsa utilità e menomerebbe il diritto alla
prova, considerato nucleo essenziale del diritto di agire in
giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Ad avviso del giudice rimettente, la mancata estensione
dell'accertamento tecnico preventivo alle cause del danno
determinerebbe anche, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
un'irragionevole disparità di trattamento. Difatti, quando tale
accertamento sia stato esteso dal giudice o dal consulente, sia pure
in contrasto con quanto prevede la legge, sino a comprendere le cause
e l'entità dei danni, l'accertamento stesso potrebbe essere
successivamente acquisito, in mancanza di opposizione della parte
controinteressata, al giudizio di merito; mentre, rispettando
l'ambito previsto per questo atto di istruzione preventiva dall'art.
696 cod. proc. civ., l'accertamento, egualmente utile nel giudizio di
merito, non potrebbe essere effettuato.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o non fondata.
L'Avvocatura rileva che l'ordinanza di rimessione non considera i
limiti propri dell'accertamento tecnico preventivo, che è un
procedimento sommario destinato ad impedire il venire meno
dell'oggetto di una prova, ritenuta rilevante per un futuro giudizio
di merito. Estendere anche in questo procedimento l'accertamento alla
causa del danno significherebbe ampliare il contenuto dell'atto di
istruzione preventiva, per sua natura limitato, essendo connesso ad
una situazione dalla quale può eventualmente sorgere una pretesa,
che dovrà essere fatta valere in un futuro giudizio. Questa
particolarità dimostra, ad avviso dell'Avvocatura, che non sarebbe
posta a rischio la tutela del diritto nel futuro processo, giacché
solo nel successivo giudizio di merito la causa del danno potrà
essere riconosciuta, mediante una valida consulenza tecnica.
Non sarebbe neppure violato l'art. 3 della Costituzione, perché
l'accertamento, disposto dal giudice o effettuato dal consulente in
contrasto con i limiti posti dalla norma denunciata, costituirebbe
una patologia processuale e non potrebbe essere considerato un utile
termine di confronto. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina dell'accertamento tecnico nell'ambito dei procedimenti di
istruzione preventiva.
Il pretore di Torino ritiene che l'art. 696, primo comma, cod.
proc. civ., nel prevedere che chi ha urgenza di far verificare prima
del giudizio lo stato dei luoghi o la condizione di cose può
chiedere che sia disposto un accertamento tecnico, non consenta di
accertare la causa e l'entità dei danni, in vista di un giudizio di
risarcimento. Ciò determinerebbe una lesione del diritto di agire
in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costituzione, che
comprenderebbe, nel suo nucleo essenziale, anche il diritto alla
prova. Inoltre si determinerebbe, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a
chi abbia ottenuto dal giudice o dal consulente, sia pure in
contrasto con la disciplina legislativa, un accertamento tecnico
esteso alla causa del danno, giacché in tal caso i risultati
dell'accertamento potrebbero essere acquisiti, in mancanza di
opposizione della parte controinteressata, nel successivo giudizio di
merito.
2. - La questione, proposta con riferimento al principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.), è inammissibile.
Difatti l'ordinanza di rimessione assume, quale termine di
comparazione per chiedere il superamento di un limite legislativo,
una situazione che la stessa ordinanza considera patologica nel
processo, in quanto determinata dalla violazione del limite che si
vuole rimuovere. Mentre il presupposto per la corretta proposizione
di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parità di
trattamento di situazioni che si assumono eguali, è che la
situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca, come
invece avviene nella prospettazione offerta dall'ordinanza di
rimessione, la violazione di una norma, rispettando la quale non si
determinerebbe la dedotta ineguaglianza. D'altra parte, la
disparità di trattamento, che viene riferita ai limiti
dell'accertamento tecnico preventivo, sarebbe piuttosto collegata
alle successive vicende dell'acquisizione della prova nel processo e
risponde, quindi, ad altri e diversi profili, che attengono alla
logica del principio dispositivo, al quale si conforma il processo
civile.
3. - Con riferimento all'art. 24 della Costituzione la questione è
infondata.
Il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti,
garantito dalla Costituzione, trova gli strumenti per la sua concreta
esplicazione nella disciplina del processo, secondo le modalità
proprie di esso, attraverso una molteplicità di istituti. Nel
processo civile, e per la configurazione delle prove in esso
previste, la garanzia dell'azione e del giudizio, per non essere
compressa se non addirittura vanificata, implica che, quando sia
presente un rischio di dispersione degli elementi necessari per la
formazione della prova, sia resa possibile la ricognizione e la
raccolta di tali elementi, mediante procedure e provvedimenti di
urgenza destinati ad evitare che la modifica delle situazioni e gli
eventi che si possono verificare prima del giudizio ne impediscano la
tempestiva acquisizione. Altrimenti potrebbero essere definitivamente
compromessi gli accertamenti e le valutazioni che devono essere
effettuati nel processo di merito e la domanda verrebbe privata del
suo supporto probatorio.
La necessità di prevedere e disciplinare atti urgenti di
istruzione preventiva, che rendano possibile l'accertamento del
proprio diritto anche in caso di dispersione degli elementi di prova,
non deve tuttavia estendersi, perché si possa dire garantito il
diritto di agire in giudizio, sino a comprendere nella sede
preventiva le ulteriori valutazioni tecniche che, anche sulla scorta
degli elementi acquisiti in via di urgenza, possano essere svolte
successivamente, con la consulenza nel processo di merito, in
rapporto ad una azione già esercitata e nel rispetto del pieno
contraddittorio tra le parti.
La garanzia del diritto di agire in giudizio non impone, dunque,
che l'atto di istruzione preventiva sia configurato come sostanziale
anticipazione, in via di urgenza, dell'apprezzamento che deve
formarsi nel giudizio, mentre necessaria è solo una misura diretta
all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto, anche connotativi
delle cause del danno, che rischiano di essere dispersi.
A questa esigenza è diretto a rispondere l'accertamento tecnico
preventivo disciplinato dall'art. 696 cod. proc. civ., la cui portata
va interpretata in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi
costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio
diritto. La disposizione processuale denunciata consente, con una
espressione generica e dal contenuto molto ampio, la preventiva
verifica dello stato dei luoghi e della qualità o condizione di
cose. Il termine "verifica" comprende difatti, nel suo significato
letterale, l'esame, la constatazione, il controllo, la prova di
quanto viene sottoposto all'attività di accertamento in sede di
istruzione preventiva, come tale preordinata al futuro giudizio. La
stessa disposizione denunciata può, dunque, essere interpretata nel
senso che il previsto accertamento tecnico comprenda tutti gli
elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che
dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi,
ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche
tecnica, che in quel giudizio si dovrà esprimere per determinare la
causa del danno o l'entità di esso. In tal modo non si ha una
impropria anticipazione del giudizio, ma non manca un'anticipata
raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio.
Questo discrimine tra atti consentiti ed atti non previsti in sede
di accertamento tecnico preventivo, desumibile da una adeguata
interpretazione dell'art. 696 cod. proc. civ., coerente con il
sistema ed orientata dal principio di garanzia del diritto alla
prova, supera il dubbio di legittimità costituzionale prospettato
dal pretore di Torino.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dal pretore
di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
696, primo comma, cod. proc. civ., sollevata dallo stesso giudice in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte