Sentenza n. 460/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- art. 8legge 52/1996
- art. 21legge 52/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso con
ordinanza emessa il 26 febbraio 1999 dal Consiglio di Stato, iscritta
al n. 373 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione del ricorrente nel giudizio
principale e della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), resistente, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato Giuseppe Acerbi per il ricorrente e l'avvocato
dello Stato Paolo Gentili per la CONSOB e per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 26 febbraio 1999, il Consiglio di
Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97,
primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), "nella parte in cui preclude
indiscriminatamente l'accesso a qualsiasi notizia, informazione e
dato venuti in possesso della CONSOB in connessione con la sua
attività di vigilanza, pur quando questi dati, notizie ed
informazioni siano evocati a fondamento dell'avvio di un procedimento
disciplinare contro un soggetto operante nel settore "retto dalla
predetta Commissione".
Il remittente - chiamato a pronunciarsi sull'appello, proposto da
un promotore finanziario contro la Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) e nei confronti di un agente di cambio,
per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale
del Lazio che ha respinto il ricorso da lui presentato in tema di
accesso a documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) -
premette di condividere l'interpretazione fatta propria dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio, secondo cui il combinato disposto
dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale preclude
l'accesso non solo di fronte al segreto di Stato, ma anche "nei casi
di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento", e dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo
n. 58 del 1998, che individua, fra i documenti amministrativi
sottratti all'accesso, quelli concernenti "le notizie, le
informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua
attività di vigilanza", si applicherebbe anche alla richiesta di un
promotore finanziario, sottoposto a procedimento disciplinare, di
prendere visione dei documenti sulla base dei quali è stato avviato
il procedimento disciplinare nei suoi confronti.
Il Consiglio di Stato dubita, tuttavia, della legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58
del 1998 in riferimento a diversi parametri. In primo luogo, la
disposizione censurata, sulla premessa che il diritto di accesso
trovi fondamento nel diritto all'informazione, nei principi di
democrazia, sovranità popolare, sviluppo della persona umana ed
eguaglianza, nel principio per cui l'amministrazione è al servizio
dei cittadini, che ne devono quindi conoscere l'operato, e nei
principi di buon andamento e imparzialità della stessa pubblica
amministrazione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 97,
primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.
La medesima disposizione violerebbe anche l'art. 11 della
Costituzione. La normativa comunitaria, infatti, osserva il
remittente, consentirebbe l'apposizione del segreto in relazione agli
atti di funzione amministratrice solo in presenza di particolari
esigenze: vita privata, segreti commerciali o industriali, sicurezza
pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria,
informazioni fornite in via riservata da terzi [Decisione del
Consiglio del 6 dicembre 1993, n. 93/662/CE, relativa all'adozione
del suo regolamento interno; Codice di condotta, 93/19730/CE,
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della
Commissione]. E, nonostante che l'art. 2 del decreto legislativo
n. 58 del 1998 prescriva che la CONSOB debba esercitare i propri
poteri in armonia con le disposizioni comunitarie, l'art. 4, comma
10, del medesimo decreto escluderebbe il diritto all'accesso senza
che ricorra alcuna di quelle particolari esigenze considerate dalla
disciplina comunitaria.
Il Consiglio di Stato rileva, infine, che la disposizione
censurata contrasterebbe con la tendenza della legislazione alla
assimilazione dei procedimenti disciplinari alle forme processuali,
sia per quel che riguarda la effettività del principio del
contraddittorio, sia per quel che concerne la informazione sugli atti
procedimentali, e quindi lo stesso accesso al fascicolo; garanzia,
questa, che è invece assicurata da gran tempo nei confronti dei
pubblici impiegati e nei confronti degli avvocati e, per estensione,
degli esercenti le altre professioni. Di qui, conclude il remittente,
il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, per la limitazione al
diritto di difesa apparentemente ingiustificata, e con l'art. 3 della
Costituzione, per la discriminazione operata senza plausibile ragione
tra soggetti sottoposti a procedimento disciplinare.
2. - Si è costituito in giudizio il ricorrente nel processo
principale, e ha chiesto l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale.
La parte privata - dopo aver sottolineato che il riconoscimento
legislativo, nel nostro ordinamento, del principio di pubblicità dei
documenti amministrativi ha segnato un totale cambiamento di
prospettiva, in quanto, di fronte all'esercizio del diritto di
accesso, è la pubblica amministrazione che deve giustificare
l'eventuale rifiuto, motivandolo con la necessità di proteggere
mediante il segreto uno o più degli interessi previsti dal
legislatore (e, in particolare, nel settore retto dalla CONSOB, la
tutela del risparmio o delle persone) - svolge argomentazioni adesive
a quelle del giudice a quo in relazione a tutti i parametri dallo
stesso individuati.
3. - Si è costituita in giudizio la Commissione nazionale per le
società e la borsa, in persona del Presidente pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando in primo luogo che la sentenza appellata ha ad oggetto un
procedimento di accesso instaurato ai sensi dell'art. 25 della legge
n. 241 del 1990 e non già un procedimento disciplinare, sicché la
limitazione del diritto di accesso nell'un procedimento non
necessariamente si dovrebbe estendere all'altro.
L'Avvocatura dello Stato osserva poi che, contrariamente a quanto
affermato nell'ordinanza di rimessione, l'art. 4, comma 10, del
decreto legislativo n. 58 del 1998 rientrerebbe nel novero dei
presidi previsti dall'ordinamento mobiliare a tutela del pubblico
risparmio, oggetto della protezione accordata dall'art. 47 della
Costituzione, e contesta la dedotta violazione dell'art. 11 della
Costituzione, in quanto la disposizione censurata costituirebbe
attuazione dell'art. 25 della direttiva 93/22/CEE, relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, che
imporrebbe agli Stati membri di prescrivere per i lavoratori delle
autorità competenti l'obbligo del segreto d'ufficio.
L'Avvocatura ritiene, infine, non fondata anche la censura
relativa alla dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione,
ricordando che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il
principio che il diritto inviolabile di difesa è diversamente
modulabile dal legislatore, considerate le peculiarità ed i diversi
interessi in gioco nei vari tipi di procedimento. Nel caso di specie,
conclude l'Avvocatura, troverebbe comunque applicazione il principio
affermato nella sentenza di primo grado per cui un provvedimento
sanzionatorio non può essere adottato "senza che sia data la
possibilità al soggetto interessato di conoscere gli atti sulla cui
base viene sanzionato".
4. - Nel giudizio è intervenuto altresì il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto, con argomentazioni analoghe a
quelle descritte al punto che precede, che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata "irrilevante ovvero
infondata".
5. - In prossimità dell'udienza la difesa della parte privata ha
presentato memoria, con la quale, in replica alle deduzioni
dell'Avvocatura dello Stato, ricorda che il giudizio a quo trae
origine dal rifiuto all'accesso motivato dalla CONSOB proprio
attraverso il richiamo alla disposizione censurata, ed insiste per
l'accoglimento della questione. In particolare, la parte privata
rileva, quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, che,
se è vero che il diritto di difesa è diversamente modulabile dal
legislatore e non comporta che il suo esercizio debba essere
disciplinato allo stesso modo in ogni tipo di procedimento ed in ogni
fase processuale, tuttavia esso verrebbe, nel caso di specie, ad
essere sacrificato nel momento primario e fondamentale
dell'applicazione della sanzione, senza che sia dato comprendere
quali sarebbero le peculiarità strutturali e funzionali che
vieterebbero ad un promotore finanziario sottoposto a procedimento
disciplinare di venire a conoscenza dei documenti su cui vengono
fondate le contestazioni che gli vengono rivolte.
6. - Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri e la CONSOB
hanno depositato memorie illustrative, nelle quali, sul presupposto
che la disposizione censurata, per la sua formulazione, non
imporrebbe un segreto indiscriminato, osservano che la dedotta
violazione dell'art. 21 della Costituzione sarebbe del tutto estranea
alla tematica del diritto di accesso e ai suoi limiti. Lo stesso
sistema della legge n. 241 del 1990 del resto, secondo l'Avvocatura
dello Stato, non configura il diritto di accesso come assoluto ed
incondizionato, ma, al contrario, ne prevede esclusioni o
limitazioni. Né il diritto di informazione potrebbe essere
considerato strumentale all'attuazione "dei principi di democrazia,
sovranità popolare, sviluppo della persona umana ed eguaglianza di
cui almeno agli artt. 2 e 3 Cost.". Scopo immediato e proprio del
diritto di accesso, osserva l'Avvocatura, è quello di apprestare uno
strumento per la tutela di concreti interessi del soggetto, e il
conseguimento delle finalità supreme dell'ordinamento non potrebbe
non restare sullo sfondo, poiché, com'è ovvio, qualsiasi diritto
partecipa a tale conseguimento, come pure vi partecipano le
limitazioni dei diritti.
Quanto alle censure svolte con riferimento agli artt. 97, primo
comma, e 98, primo comma, della Costituzione, l'Avvocatura dello
Stato rileva che proprio la previsione del segreto sarebbe
finalizzata ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione in
questo particolare settore. L'Avvocatura ribadisce, infine, le difese
svolte nei precedenti scritti e conclude chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52), il quale dispone che tutte le notizie, le
informazioni e i dati in possesso della Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) in ragione della sua attività di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il remittente, muovendo da una interpretazione della disposizione
censurata secondo cui l'interessato non avrebbe possibilità di
accedere al dossier del procedimento disciplinare avviato nei suoi
confronti dalla CONSOB, quando i documenti siano stati acquisiti
dalla Commissione nell'esercizio del suo potere di vigilanza, ritiene
che siano violati numerosi parametri costituzionali.
Sulla premessa che il diritto di accesso trovi fondamento nel
diritto all'informazione, nei principi di democrazia, sovranità
popolare, sviluppo della persona umana ed eguaglianza, nel principio
per cui l'amministrazione è al servizio dei cittadini, che ne devono
quindi conoscere l'operato, e nei principî di buon andamento e
imparzialità della stessa pubblica amministrazione, il medesimo
Consiglio di Stato reputa che l'art. 4, comma 10, del decreto
legislativo n. 58 del 1998 sia in contrasto con gli artt. 2, 3, 21,
97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.
La disposizione censurata violerebbe, inoltre, l'art. 11 della
Costituzione. La normativa comunitaria consentirebbe, infatti, ad
avviso del remittente, l'apposizione del segreto in relazione agli
atti di funzione amministratrice solo in presenza di particolari
esigenze (vita privata, segreti commerciali o industriali, sicurezza
pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria,
informazioni fornite in via riservata da terzi). Benché l'art. 2 del
decreto legislativo n. 58 del 1998 prescriva che la CONSOB deve
esercitare i propri poteri in armonia con le disposizioni
comunitarie, l'art. 4, comma 10, escluderebbe, invece, il diritto
all'accesso senza che ricorra alcuna di quelle esigenze considerate
dalla disciplina comunitaria.
Il denunciato art. 4, comma 10, contrasterebbe infine, sotto
diverso profilo, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto
la impossibilità di accedere al dossier per il solo fatto che è la
CONSOB a dirigere il procedimento, limiterebbe in modo ingiustificato
il diritto di difesa e darebbe luogo ad una irragionevole
discriminazione in danno dei promotori finanziari rispetto agli altri
esercenti libere professioni, ai quali, se sottoposti a procedimento
disciplinare, è consentito prendere visione del fascicolo
procedimentale.
2. - È necessario premettere che dal thema decidendum esula la
questione più generale se l'ampia configurazione del segreto
d'ufficio che ispira la disciplina contenuta nel decreto legislativo
n. 58 del 1998 trovi un'appagante ragione giustificativa
nell'esigenza di salvaguardia della stabilità e del buon
funzionamento del sistema finanziario, o se, invece, ne risulti
compromessa, oltre i limiti costituzionalmente consentiti, l'istanza
di trasparenza dell'azione amministrativa.
Questa Corte, malgrado la vastità di prospettive che l'ordinanza
di rimessione sembra aprire (dalla sovranità popolare alla libertà
di informazione, dal principio democratico allo sviluppo della
persona umana), non è chiamata, in questo caso, a un nuovo
bilanciamento di tutti gli interessi e di tutti i beni costituzionali
coinvolti in quella disciplina.
Come risulta chiaramente dal dispositivo dell'ordinanza, la
questione è assai più circoscritta ed investe l'art. 4, comma 10,
non in toto ma "nella parte in cui preclude indistintamente l'accesso
a qualsiasi notizia, informazione e dato venuti in possesso della
CONSOB in connessione con la sua attività di vigilanza, pur quando
questi dati, notizie ed informazioni siano evocati a fondamento
dell'avvio di un procedimento disciplinare contro un soggetto
operante nel settore "retto dalla predetta Commissione". Tale essendo
l'effettiva consistenza della questione, alcuni dei parametri evocati
dal remittente, anche se non sono completamente fuori campo
(sovranità popolare e inviolabilità dei diritti permeano infatti di
sé ambiti assai vasti dell'ordinamento costituzionale), non possono
che rimanere sullo sfondo, per lasciare il primo piano ad altri
parametri la cui capacità qualificatoria, anche se non copre aree
altrettanto estese, è tuttavia più immediata e più stringente in
riferimento alla fattispecie legislativa sottoposta allo scrutinio di
questa Corte. Vengono quindi in considerazione, in maniera assorbente
e nel loro congiunto operare, il diritto di difendersi (art. 24
Cost.), la trasparenza e l'imparzialità della pubblica
amministrazione, anche nell'esercizio della potestà sanzionatoria
(art. 97 Cost.), e la non discriminazione, nei procedimenti
disciplinari, dei cittadini che svolgono attività lavorative o di
libera professione (art. 3 Cost.).
3. - Così identificatane la reale portata, la questione non è
fondata nei sensi di cui appresso si dirà.
L'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio
1998, interpretato alla lettera e avulso da ogni altra disposizione o
principio legislativo e dagli stessi principi costituzionali appena
ricordati, sembrerebbe in effetti deporre nel senso che le notizie,
le informazioni e i dati che la CONSOB possiede in ragione della sua
attività di vigilanza, siano coperti dal segreto d'ufficio non solo
nei confronti delle pubbliche amministrazioni diverse dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ma anche,
indistintamente, nei confronti dei terzi, compresi i soggetti
operanti nel settore sottoposto a vigilanza, pur quando siano
coinvolti in un procedimento disciplinare instaurato dalla medesima
CONSOB.
La conclusione a cui si perviene è però già diversa se la
disposizione censurata, senza ancora chiamare in causa principi
costituzionali, viene letta congiuntamente alle altre disposizioni
che con essa formano sistema, a partire dall'art. 196 del medesimo
decreto legislativo. In esso si dispone, al secondo comma, che le
sanzioni disciplinari a carico dei promotori finanziari siano
applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti e valutate le deduzioni degli
interessati. Questa previsione fa sorgere più di un dubbio sulla
correttezza della soluzione interpretativa secondo cui, in forza
dell'art. 4, comma 10, sarebbero coperti da segreto, opponibile allo
stesso interessato, anche gli atti e i documenti che hanno dato luogo
a procedimento disciplinare. È difficile, infatti, immaginare che,
nel motivare un provvedimento sanzionatorio, sia possibile una
valutazione non fittizia delle deduzioni del destinatario quando a
questo sia stato negato l'accesso ai documenti posti a fondamento
dell'addebito.
I dubbi su quell'interpretazione divengono ancor più consistenti
alla luce del terzo comma del richiamato art. 196, a mente del quale
alle sanzioni in questione si applicano le disposizioni contenute
nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
con la sola eccezione dell'art. 16, concernente il pagamento in
misura ridotta che qui non viene in considerazione. Tra le
disposizioni applicabili rileva particolarmente l'art. 23, secondo
comma, il quale prescrive che, nel giudizio di opposizione,
all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato viene ordinato
dal giudice di depositare in cancelleria, entro un termine
prestabilito, "copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento".
Se ne desume che la sfera di applicazione del censurato art. 4,
comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, con certezza non
comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Commissione
in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di
un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti
dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente
accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione
disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso
regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato
nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione
amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni.
4. - Ogni residuo dubbio è comunque destinato a dissolversi se
agli argomenti interpretativi fin qui desunti dalla legislazione
ordinaria si aggiungono quelli derivanti dai principi costituzionali.
Soccorrono in primo luogo, sia pure con diversa intensità, il
diritto di difesa ed i principi di imparzialità e trasparenza
dell'attività amministrativa. Di fronte alla distinzione tra
procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari
amministrativi, questa Corte ha già ricordato che la proclamazione
contenuta nell'art. 24 Cost., se indubbiamente si dispiega nella
pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai primi,
non manca tuttavia di riflettersi, seppure in maniera più attenuata,
sui secondi, in relazione ai quali, in compenso, si impongono al più
alto grado di cogenza le garanzie di imparzialità e di trasparenza
che circondano l'agire della pubblica amministrazione. V'è, insomma,
un sensibile accostamento tra i due diversi tipi di procedimento
disciplinare, che trova ragione "nella natura sanzionatoria delle
pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della
persona nell'impiego o nella professione" (sentenza n. 71 del 1995).
L'approdo del procedimento, nell'un caso e nell'altro, può toccare
invero la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della
persona e postula perciò, anche in relazione ai procedimenti non
aventi carattere giurisdizionale, talune garanzie che non possono
mancare, quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da
parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si
fondano (sentenza n. 505 del 1995).
L'art. 3 della Costituzione impone a sua volta di non
interpretare il censurato art. 4, comma 10, in modo che i promotori
finanziari ne risultino oltretutto discriminati rispetto agli
appartenenti ad altra professione, ai quali è consentito nei
procedimenti disciplinari accedere ai documenti posti a base
dell'addebito e controdedurre in ordine ad essi. Una simile
disparità di trattamento non potrebbe essere giustificata neppure in
vista della esigenza di realizzare un interesse di livello
costituzionale, quale è, a giudizio di questa Corte, la stabilità
dei mercati finanziari, potenzialmente riconducibile all'ambito
tematico dell'art. 47 della Costituzione. Nessun principio, anche se
attinge i gradi più elevati della tutela giuridica, può infatti
giungere a legittimare la sostanziale segretezza, nei confronti dello
stesso interessato, dei documenti che fondano il procedimento
disciplinare a suo carico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo
comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte