Corte costituzionale

Ordinanza n. 461/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 16, quarto

comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del

testo di legge sul gratuito patrocinio), promossi con due ordinanze

emesse l'8 ottobre 1998 dal Tribunale di Locri nei procedimenti

fallimentari a carico di Alvaro Vincenzo e a carico di "Petrol Sud di

F.C. e C." s.a.s., iscritte ai nn. 865 e 866 del registro ordinanze

1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che, in accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi

dell'art. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), il Tribunale

di Locri revocava il fallimento di A.V., senza nulla statuire in

ordine al soggetto responsabile dell'avvenuta dichiarazione di

fallimento;

che, con decreto dell'8 ottobre 1998, su istanza del curatore, il

Tribunale liquidava sia le spese (riferibili ad atti necessari

all'avanzamento della procedura e, pertanto, prenotate a debito ai

sensi dell'art. 91 della legge fallimentare) sia il compenso,

rispettivamente in lire 2.538.000 e 5.565.000 (oltre C.P.A. e

I.V.A.);

che, residuando sul conto corrente bancario del fallimento un

saldo attivo di lire 11.866.577, il Tribunale ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma,

della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo

comma, e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non

prevede che le spese di procedura e il compenso al curatore siano

pagati mediante prelievo sull'attivo acquisito, prima della sua

restituzione all'avente diritto, anche nel caso in cui il fallimento

venga revocato con sentenza passata in giudicato che nulla disponga

circa la responsabilità per la declaratoria di insolvenza;

che la questione sarebbe rilevante, perché l'art. 21 stabilisce,

in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, che le spese di

procedura e il compenso al curatore si pongano a carico del creditore

istante (condannato ai danni per aver colpevolmente chiesto il

fallimento) ovvero a carico di colui che, senza responsabilità, era

stato dichiarato fallito;

che, secondo il giudice a quo, quando la sentenza di revoca

nulla abbia stabilito in merito alla responsabilità per la

dichiarazione medesima, resterebbe irrisolto il problema della

imputazione delle spese e del compenso al curatore, atteso che la

legge 10 luglio 1930, n. 995, che risolveva il problema, è stata

abrogata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23

agosto 1946, n. 153, senza essere sostituita da altra previsione;

che, nel caso di specie, su istanza del curatore il Tribunale ha

liquidato il compenso senza indicare il soggetto obbligato al

pagamento degli importi, poiché - per consolidato orientamento

giurisprudenziale - la competenza funzionale esclusiva in ordine alla

cognizione e alla dichiarazione della responsabilità de qua

competerebbe, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, al

giudice dell'opposizione;

che il Tribunale non potrebbe applicare l'art. 91 della legge

fallimentare, giacché tale disposizione - come costantemente

interpretata dalla giurisprudenza - consente all'erario di imputare

soltanto le spese degli atti di procedura e non anche gli importi di

natura retributiva, fra i quali il compenso al curatore;

che, di conseguenza, il curatore non potrebbe agire per il

pagamento del suo compenso, mancando il soggetto obbligato;

che la questione sarebbe non manifestamente infondata, sia per il

compenso spettante al curatore, sia per le spese, i diritti e gli

onorari del difensore della procedura;

che, con riguardo alle spese, l'art. 21, primo comma, lederebbe

gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo dopo aver rilevato che la norma censurata

opera una scissione tra il regime degli effetti degli atti compiuti

dagli organi fallimentari e quello delle spese necessarie per porli

in essere, ritiene violato il principio di uguaglianza, poiché

sancisce l'intangibilità dei primi e non anche il rimborso delle

seconde;

che, inoltre, il principio costituzionale di buon andamento

consentirebbe l'aggravio di spese necessarie per l'avanzamento della

procedura fallimentare e non di quelle riguardanti "una procedura

divenuta in concreto priva di rilevanza pubblica", in quanto

revocata;

che circa il compenso al curatore l'art. 21, primo comma, sarebbe

in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35,

primo comma, della Costituzione;

che vi sarebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di

trattamento fra il curatore al quale sia liquidato il compenso prima

del passaggio in giudicato della sentenza di revoca (priva della

statuizione di responsabilità) e quello che ottenga la liquidazione

dopo tale momento, atteso che entrambi hanno espletato la propria

attività di ufficio;

che, del resto, il compenso del curatore non potrebbe essere

posto a carico dell'erario, ai sensi dell'art. 91, in quanto la norma

permetterebbe le anticipazioni solo per le spese concernenti

l'adozione di atti interni necessari all'iter procedurale;

che la disposizione violerebbe altresì gli artt. 24, primo

comma, e 35, primo comma, della Costituzione, poiché resterebbe

privo di tutela il diritto del curatore a percepire il compenso

spettantegli;

che, in accoglimento di altra opposizione ai sensi dell'art. 18

della legge fallimentare, il Tribunale di Locri revocava il

fallimento della "Petrol sud di F.C. e C." s.a.s. nonché dei soci

illimitatamente responsabili;

che, con decreto dell'8 ottobre 1998, il Tribunale liquidava il

compenso al curatore in lire 6.764.310;

che, inoltre, il legale della procedura chiedeva il compenso

dell'attività professionale prestata;

che, residuando sul conto corrente bancario del fallimento un

saldo attivo di lire 4.323.409, il Tribunale ha sollevato d'ufficio,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 21, primo comma, della legge fallimentare,

e 16, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282

(Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), nella

parte in cui non prevedono l'ammissione al gratuito patrocinio per

pagare il compenso al curatore e le spettanze del legale della

curatela, qualora il fallimento venga revocato con sentenza passata

in giudicato, la quale nulla disponga in ordine alla responsabilità

per la causazione della declaratoria di insolvenza;

che la questione sarebbe rilevante, perché l'art. 16, quarto

comma, del regio decreto n. 3282 del 1923 sancisce che è possibile

far ricorso al gratuito patrocinio nella materia fallimentare

soltanto nel caso in cui non venga reperito il denaro necessario per

il compimento degli atti richiesti;

che, per orientamento giurisprudenziale costante, il beneficio

potrebbe essere concesso solo per il pagamento delle spese vive,

qualora l'attivo fallimentare sia inesistente o insufficiente;

che per pagare le spettanze del legale della curatela e il

compenso al curatore non ci si potrebbe avvalere del gratuito

patrocinio, non costituendo tali voci una "spesa viva", bensì una

vera e propria retribuzione, anche perché la procedura disporrebbe

di una liquidità insufficiente, ma non del tutto realizzata, in

considerazione dell'inventario di beni superiore agli importi da

corrispondere;

che, inoltre, l'art. 21 della legge in esame stabilisce che, in

caso di revoca della dichiarazione di fallimento, il compenso al

curatore sia posto a carico del creditore istante (condannato ai

danni per aver colpevolmente chiesto il fallimento) ovvero a carico

di colui che era stato dichiarato fallito per fatto a lui imputabile;

che, nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato le spese di

procedura e il compenso del curatore senza indicare il soggetto

obbligato al pagamento, poiché la competenza funzionale esclusiva in

ordine alla cognizione e alla dichiarazione della responsabilità de

qua spetta, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, al

giudice dell'opposizione;

che il Tribunale non potrebbe applicare l'art. 91 della legge

fallimentare e, dunque, gli interessati non potrebbero agire,

mancando il soggetto obbligato;

che la questione sarebbe non manifestamente infondata, sia per le

spese procedurali che per il compenso spettante al curatore;

che, circa il compenso liquidato al curatore, gli artt. 21, primo

comma, della legge fallimentare, e 16, quarto comma, del regio

decreto n. 3282, lederebbero gli artt. 3, primo comma, 24, primo

comma, e 35, primo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo ritiene violato l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, poiché l'istituto del gratuito patrocinio, ai sensi

dell'art. 11 del regio decreto citato, si applicherebbe alle

procedure esecutive, ma non alla procedura fallimentare, anch'essa

esecutiva;

che il censurato art. 16, quarto comma, consentirebbe di

beneficiare del gratuito patrocinio solo per le spese di procedura,

così creando una irragionevole e ingiustificata disparità di

trattamento tra gli affari civili fallimentari e gli affari civili di

ogni altra natura;

che le disposizioni violerebbero altresì gli artt. 24, primo

comma, e 35, primo comma, della Costituzione, poiché il diritto del

curatore e del difensore della procedura a percepire il compenso

resterebbe privo di tutela giuridica.

Considerato che vengono all'esame della Corte due distinte

questioni che richiedono entrambe una sentenza additiva, la quale

dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate

nella parte in cui non prevedono che le spese di procedura e il

compenso al curatore gravino su altro soggetto, qualora il fallimento

venga revocato con sentenza passata in giudicato nella quale non sia

individuato colui che con il suo comportamento abbia dato causa alla

declaratoria di insolvenza;

che il rimettente sollecita una decisione, con riferimento

all'art. 21, che permetta di imputare all'attivo fallimentare, prima

che sia restituito all'avente diritto, spese di procedura e compensi

al curatore;

che viene altresì sollecitata, con riferimento agli artt. 21

della legge fallimentare e 16 della legge sul gratuito patrocinio,

una decisione che consenta l'ammissione del fallimento al gratuito

patrocinio;

che i giudizi, coincidendo parzialmente l'oggetto e riguardando

problemi analoghi, vanno trattati congiuntamente;

che la prima questione mira a riportare la disposizione censurata

all'assetto preesistente alla sentenza n. 46 del 1975, con la quale

questa Corte dichiarò l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma,

della legge fallimentare, nella parte in cui - nel caso di revoca

della dichiarazione di fallimento - poneva le spese di procedura e il

compenso al curatore a carico di chi l'avesse subita, senza che ne

ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo

comportamento;

che tale richiesta costituisce una sorta di sindacato del merito

della predetta decisione, precluso dal sistema risultante dagli artt.

136, primo comma, e 137, terzo comma, della Costituzione, e 30, terzo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio

della non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale

(sentenza n. 29 del 1998; ordinanze nn. 220 del 1998, 7 del 1991 e

27, 93 e 203 del 1990);

che la seconda questione intende far valere, con riguardo al

fallimento "revocato" con sentenza definitiva, il beneficio del

gratuito patrocinio;

che non vi è ragione per far ricorso al regio decreto n. 3282

del 1923 nel procedimento principale;

che, pertanto, le due questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza n.

865 del 1998, in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 16, quarto comma, del regio decreto

30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul

gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Locri con l' ordinanza n. 866 del 1998, in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

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