Corte costituzionale

Ordinanza n. 462/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della

legge 11 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso

con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Galatina,

iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Galatina, con l'ordinanza in epigrafe e

in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione, ha

sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della

legge 22 maggio 1978, n. 194, (norme per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nella

parte in cui, consentendo l'interruzione della gravidanza e il

sacrificio del concepito, non prevede particolari interventi atti a

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,

riverberandosi sulla salute fisica o psichica della donna, la

inducono a sottoporsi all'interruzione volontaria della gravidanza.

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della

stessa legge nella parte in cui autorizza il medico di fiducia alla

formazione del certificato per l'intervento per l'interruzione

volontaria della gravidanza.

Considerato che il giudice a quo con l'eccezione sub a) richiede

alla Corte un intervento additivo che eccede dai suoi poteri e, in

ogni caso, non prospetta in qual modo tale intevento dovrebbe essere

predisposto (cfr. sent. n.350 del 1984), che lo stesso giudice con

l'eccezione sub b) censura il merito della scelta legislativa,

essendo tale eccezione motivata nel senso che "l'accertamento dei

presupposti" (per l'interruzione della gravidanza) "potrebbe non

essere rigoroso", in quanto il "medico di fiducia non ha a

disposizione gli strumenti per verificare l'attendibilità delle

dichiarazioni rese dalla donna", e perché "il fenomeno

dell'obiezione di coscienza potrebbe, presumibilmente, essere

contenuto in più ristretti limiti".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194,

promosse con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Galatina in

riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte