Sentenza n. 462/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/11/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 211/1992
applicata al caso
- art. 4legge 211/1992
- art. 5legge 211/1992
- art. 7legge 211/1992
- art. 9legge 211/1992
- art. 10legge 211/1992
usata come parametro
- art. 128Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 119Costituzione
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 16Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 1legge 142/1990
- art. 27legge 142/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 7, 9
e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa), promosso con ricorsi della
Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia notificati il
6 aprile 1992, depositati in cancelleria il 13 aprile 1992 ed
iscritti ai nn. 43 e 44 del registro ricorsi;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e
Bolzano e per la Regione Lombardia e l'avv. dello Stato Giorgio Ferri
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 6 aprile 1992 la Provincia autonoma
di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211
(Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa),
denunziando violazione dell'art. 8, numeri 5, 17 e 18, e dell'art. 16
dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, contrasto con l'autonomia finanziaria
garantita alla Provincia dal titolo VI dello Statuto e dalle relative
norme di attuazione, nonché violazione dell'art. 128 della
Costituzione e degli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
2. - La legge n. 211 del 1992 disciplina interventi dello Stato
per lo "sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per
favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a
guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci" nelle città
metropolitane e nei comuni "individuati, su proposta delle regioni
interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di
concerto con il Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni
del piano generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei
piani regionali dei trasporti" (art. 1, primo comma). La ricorrente
afferma che il trasporto pubblico nelle aree urbane ed in generale il
trasporto pubblico locale è materia di competenza della Provincia.
Difatti l'art. 1 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, attribuisce ad
essa "tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di
merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad
autorizzazione", che si svolgono nell'ambito territoriale della
provincia. Inoltre l'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la
cui applicazione è stata estesa alla regione Trentino-Alto Adige e
alle province autonome dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 19 novembre
1987, n. 526, conferisce alle regioni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati con "linee
tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni
tipo, automobilistiche".
3. - La ricorrente lamenta che l'art. 1 della legge n. 211 del
1992 riservi alla Provincia un mero compito di proposta nella
individuazione dei comuni che possono avvalersi dei benefici
previsti, mentre la competenza a decidere sarebbe rimessa al Ministro
per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei
trasporti. Ne deriverebbe uno "scavalcamento" delle attribuzioni
provinciali, nonostante il riferimento che la legge fa al piano
nazionale dei trasporti - destinato ad "assicurare un indirizzo
unitario alla politica dei trasporti" ed a "coordinare ed armonizzare
l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi
amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano" (art. 1 della legge 15 giugno 1984, n. 245) -
ed ai piani regionali dei trasporti, da utilizzare solo se "esistenti
ed aggiornati". L'art. 1, secondo comma, della legge n. 211 del 1992
prevede che, qualora le regioni non formulino le loro proposte entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge,
i comuni beneficiari possono essere individuati dal Ministro per i
problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La
Provincia di Trento osserva che le proposte attengono a scelte
discrezionali di localizzazione di opere e di allocazione di risorse
e che la mancata formulazione di esse non equivale ad inerzia
nell'attuazione di un obbligo, ma può derivare da una valutazione
negativa circa la sussistenza delle condizioni che rendono opportuni
gli interventi ed il loro finanziamento. In tale ambito non
potrebbero essere esercitati poteri sostitutivi, anche perché svolti
senza alcun raccordo procedimentale con la Provincia interessata e
quindi in contrasto con il principio di leale collaborazione.
4. - La Provincia di Trento denuncia anche la illegittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge n. 211 del 1992. Tale norma
prevede che, in caso di carenza di tempestive iniziative degli enti
locali interessati per il raggiungimento di accordi di programma (in
base all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142) destinati alla
realizzazione delle opere, la iniziativa per la definizione degli
interventi sia assunta dal Ministro per i problemi delle aree urbane.
Siffatta iniziativa contrasterebbe, ad avviso della Provincia, con
l'art. 128 della Costituzione e con gli artt. 1, terzo comma, e 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il Ministro non avrebbe alcun titolo per promuovere gli accordi di
programma e comunque, trattandosi di interventi surrogatori, la
sostituzione avrebbe dovuto essere prevista in capo alla Provincia.
5. - La Provincia ricorrente denunzia anche la approvazione, ad
opera di organi statali, dei programmi di intervento e degli accordi
di programma (art. 5, primo comma, della legge n. 211 del 1992). Ne
deriverebbe una lesione delle attribuzioni provinciali,
indipendentemente dal finanziamento delle opere a carico dello Stato.
Anche la approvazione dei progetti esecutivi (art. 5, secondo
comma) da parte della Commissione interministeriale di cui all'art. 2
della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, concernente la costruzione e
l'esercizio di ferrovie metropolitane, sarebbe del tutto impropria
(atteso il mutato contesto normativo) e lesiva delle attribuzioni
provinciali.
6. - La Provincia censura inoltre le modalità di finanziamento
per la realizzazione degli interventi approvati. In particolare gli
artt. 7 ed 8 della legge prevedono un contributo parziale dello Stato
sui mutui contratti dagli enti locali, subordinando la erogazione dei
finanziamenti di competenza statale alla approvazione dei progetti
esecutivi ed alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di
finanziamento necessarie per la realizzazione dei singoli lotti
funzionali.
In presenza di interventi che rientrano nell'ambito delle
competenze provinciali, lo Stato non potrebbe erogare finanziamenti
diretti agli enti locali, sostituendosi alla Provincia, né potrebbe,
senza violare l'autonomia finanziaria ed amministrativa della
Provincia, assorbire alla competenza statale l'intera procedura di
programmazione degli interventi e di approvazione dei progetti, a
fronte di una partecipazione finanziaria soltanto parziale.
7. - Censure analoghe sono rivolte all'art. 10 della legge
denunciata, che prevede un ulteriore intervento finanziario diretto
dello Stato per la realizzazione di opere (quali i sistemi ferroviari
passanti ed i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali,
espositive ed universitarie) che almeno in parte ricadono nelle
competenze provinciali, senza alcun coinvolgimento della Provincia.
8. - Con ricorso notificato il 6 aprile 1992 la Regione Lombardia
ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), deducendo analoghi
motivi ed argomentazioni identiche a quelli sopra riportati, con
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché
all'art. 128 della Costituzione e agli artt. 1, terzo comma, e 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali).
9. - Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate
siano dichiarate non fondate.
In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria
nel solo giudizio promosso dalla Regione Lombardia, osservando
anzitutto che con la legge impugnata lo Stato mette a disposizione
speciali mezzi finanziari per interventi volti a soddisfare esigenze
specifiche di trasporto pubblico, mediante l'attivazione di sistemi
adeguati al fabbisogno di spostamenti di massa, in modo da migliorare
le condizioni del traffico e da contribuire alla riduzione
dell'inquinamento.
Si tratta di interventi, connessi alla qualità della vita ed alle
condizioni di lavoro, rispondenti ad interessi generali di rilievo
costituzionale, che giustificano una azione statale extra ordinem,
nel quadro della pianificazione del settore dei trasporti, già
delineata nel rispetto delle competenze regionali nella fase di
programmazione generale. L'Avvocatura ritiene che anche nella fase di
progettazione e di deliberazione degli interventi siano rispettate le
competenze regionali. In particolare nessuna modifica è stata
introdotta alla procedura per il raggiungimento di un accordo di
programma, disciplinato dall'art. 27 della legge n. 142 del 1992,
giacché l'iniziativa del Ministro per i problemi delle aree urbane,
che opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha funzione solo sollecitatoria, attinente alla apertura della
procedura e non alla decisione finale, non è invasiva delle
competenze regionali e rispetta il principio di leale cooperazione.
Né vulnerano le competenze regionali le approvazioni da parte di
organi statali, volte a valutare l'intervento in rapporto alle
finalità particolari della legge, con effetti limitati all'accesso
ai benefici finanziari.
10. - Nell'udienza pubblica la difesa della Provincia autonoma di
Bolzano e della Regione Lombardia ha ribadito le conclusioni già
presentate.
L'Avvocatura dello Stato ha richiamato, anche per il giudizio
promosso dalla Provincia autonoma di Trento, le argomentazioni svolte
nella memoria depositata nel giudizio promosso dalla Regione
Lombardia ed ha ulteriormente sviluppato il proprio assunto. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia, con
ricorsi ritualmente e tempestivamente notificati, hanno chiesto che
sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5,
7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), denunciando:
a) la Provincia autonoma di Trento, violazione dell'art. 8,
numeri 5, 17 e 18, e dell'art. 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione; violazione
dell'autonomia finanziaria garantita dal titolo VI dello Statuto
speciale; violazione dell'art. 128 della Costituzione e degli artt.
1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali);
b) la Regione Lombardia, violazione degli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione nonché dell'art. 128 della Costituzione e degli
artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno del 1990 n. 142.
2. - I due ricorsi, concernenti le medesime disposizioni legislative, propongono motivi sostanzialmente analoghi e prospettano
identiche argomentazioni. Pertanto possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
3. - La legge n. 211 del 1992, le cui disposizioni sono state denunciate come invasive delle competenze delle ricorrenti, disciplina
interventi nel sistema dei trasporti rapidi di massa volti a
favorire, con misure straordinarie, la urgente installazione di
metropolitane e di tramvie veloci, al fine di sviluppare il trasporto
pubblico nelle aree urbane secondo le previsioni programmatiche del
piano generale e dei piani regionali dei trasporti. Gli interventi
previsti dalla legge sono destinati ad integrare e completare gli
altri, egualmente eccezionali, in precedenza delineati dal
legislatore nazionale per affrontare il problema della mobilità
nelle aree urbane maggiormente congestionate, interventi destinati
alla realizzazione di programmi urbani di parcheggi (legge 24 marzo
1989, n. 122) e di itinerari ciclabili e pedonali (legge 28 giugno
1991, n. 208).
I lavori preparatori della legge n. 211 del 1992, quali risultano
dalle relazioni e dalle discussioni parlamentari, chiariscono che era
stata proposta una "triade" di provvedimenti legislativi per
migliorare la mobilità all'interno delle aree urbane, con interventi
nei settori dei parcheggi, delle piste ciclabili e delle
metropolitane. Di questi provvedimenti proprio l'ultimo, secondo le
valutazioni emerse nel corso dell'esame parlamentare, "rappresenta
senza dubbio l'anello più importante" pur essendo anche il primo
destinato a ridurre il congestionamento del traffico ed il secondo,
di minor rilievo, volto a rendere più agevole la mobilità. Lo
sviluppo del trasporto pubblico, con sistemi rapidi e di massa, è
difatti considerato fondamentale per migliorare le condizioni di
mobilità all'interno delle aree urbane maggiormente congestionate.
Si è dunque in presenza di tre provvedimenti legislativi distinti
ma complementari, tutti egualmente rivolti ad affrontare con
strumenti eccezionali i problemi della mobilità urbana, considerata
una vera "emergenza nazionale". Questa situazione presenta
caratteristiche già apprezzate dalla Corte, che, con riferimento
alla legge n. 122 del 1989, ha ritenuto che il programma di
interventi straordinari nel settore dei parcheggi è stato disposto
"in presenza di una emergenza che postula l'esigenza di interventi
rapidi ed immediati a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e
dell'intera collettività nazionale" (sentenza n. 459 del 1989).
Nello stesso contesto, per finalità ed articolazione degli
interventi, si colloca la legge n. 211 del 1992, che deve essere
dunque esaminata tenendo particolarmente presenti i criteri di
valutazione adottati dalla Corte nell'affrontare le questioni a suo
tempo sollevate per la legge relativa ai parcheggi, criteri che fanno
ritenere consentito un intervento straordinario, eccezionale e
sostanzialmente aggiuntivo dello Stato per la rapida realizzazione
degli interventi necessari, secondo una valutazione unitaria, per la
installazione di sistemi di trasporto rapido di massa.
4.1. - La prima delle disposizioni denunciate dalle ricorrenti
riguarda la individuazione dei comuni che possono avvalersi dei
benefici previsti dalla legge, nonché i poteri del Ministro per le
aree urbane in ordine alla determinazione degli stessi.
L'art. 1, primo comma, della legge n. 211 del 1992 stabilisce che
dei benefici possono avvalersi le "città metropolitane", vale a dire
le destinatarie tipiche degli interventi, individuate direttamente
dal legislatore che, adottandone la nomenclatura, evidentemente
rinvia alla determinazione fatta con l'ordinamento delle autonomie
locali (art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142). Alle città
metropolitane si aggiungono, eventualmente ed integrativamente, "i
comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal
Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il
Ministro dei trasporti", sulla base delle indicazioni del piano
nazionale e dei piani regionali dei trasporti. La disposizione tende
a consentire, per i comuni diversi dalle città metropolitane, la
ponderazione necessariamente unitaria, in ragione della unicità ed
eccezionalità dell'intervento, di tutte le esigenze manifestate in
sede locale e valutate in primo luogo dalle regioni che formulano le
relative proposte. Pertanto non è fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n.
211 del 1992, prospettata dalle ricorrenti.
La facoltà del Ministro per i problemi delle aree urbane di
individuare i comuni destinatari degli interventi anche quando le
regioni non formulino le proposte entro centoventi giorni dalla
entrata in vigore della legge è attributiva di un potere limitato:
per i profili sostanziali, dai criteri e dalle previsioni del piano
generale e dei piani regionali dei trasporti, alla cui attuazione gli
interventi nel loro complesso devono essere rivolti; per i profili
procedimentali, dal necessario raccordo con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. La individuazione dei comuni in assenza di
proposta regionale tende pertanto a supplire alla mancata indicazione
di interventi necessari, come tali già determinabili (alla stregua
degli strumenti di pianificazione), ma che non sono stati oggetto di
proposta per mera omissione.
4.2. - Peraltro la sola indicazione del termine nel quale le
regioni devono formulare le proposte (centoventi giorni, secondo
quanto prevede l'art. 1, secondo comma, della legge n. 211 del 1992)
non appare idonea a caratterizzare la mancata indicazione regionale
come mera omissione, surrogabile alla stregua delle previsioni e dei
criteri espressi dagli strumenti di pianificazione del settore.
Affinché la mancata formulazione di proposte non possa avere il
significato di una insuperabile valutazione negativa della necessità
o della opportunità di interventi è necessario che, comunque, la
regione o la provincia autonoma sia invitata in modo collaborativo a
pronunciarsi, positivamente o negativamente, entro il termine che
venga a tal fine fissato. Per questo aspetto è costituzionalmente
illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge n. 211 del 1992,
nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro
per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia
delle regioni o delle province autonome, previa richiesta alle stesse
di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo
termine, in ordine alla proposta di individuazione dei comuni
interessati agli interventi previsti dalla legge stessa.
5. - Le altre censure formulate dalle ricorrenti riguardano le
norme che disciplinano la definizione degli interventi,
l'approvazione dei relativi progetti ed il finanziamento per la loro
realizzazione. Si tratta di aspetti diversi, ma tutti egualmente
riferiti alla attivazione da parte dello Stato di procedure volte a
realizzare sistemi di trasporto in aree urbane. Le valutazioni in
proposito devono essere effettuate, si è già ricordato, tenendo
conto di quanto la Corte ha affermato nell'esaminare le questioni di
legittimità costituzionale a suo tempo sollevate per le disposizioni
in materia di parcheggi (legge n. 122 del 1989), a proposito delle
quali è stato sottolineato "il carattere del tutto straordinario ed
eccezionale del programma di interventi previsti dalla legge
censurata, diretti a fronteggiare un'emergenza che coinvolge
interessi che riguardano l'intera collettività" (sentenza n. 459 del
1989). A maggior ragione nel caso delle metropolitane si deve
ritenere che si è in presenza di un programma del tutto
straordinario ed eccezionale di interventi statali per assicurare la
mobilità di massa e per migliorare le condizioni ambientali nelle
aree urbane. La realizzazione di tale programma, perché possa
efficacemente rispondere all'emergenza affrontata, richiede:
omogeneità nei criteri di valutazione delle diverse esigenze e dei
singoli piani di intervento, quindi comparabilità e comparazione
delle relative proposte, da effettuare in unica sede; governabilità
dei tempi delle procedure amministrative previste, per una rapida
definizione degli interventi; verifica delle risorse finanziarie
disponibili, per una utile attribuzione del necessario contributo
integrativo statale.
In questa prospettiva non appare illegittimo che il Ministro per i
problemi delle aree urbane, esercitando una funzione di concreta
sollecitazione, possa assumere l'iniziativa perché sia
effettivamente attivato il procedimento per il raggiungimento degli
accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge n. 142 del
1990, senza che ne risultino modificate la struttura della relativa
procedura e la libera determinazione dei soggetti interessati (art. 4
della legge n. 211 del 1992).
Riconosciuta la legittimità dell'intervento straordinario dello
Stato per un eccezionale programma di realizzazione di sistemi di
trasporto rapido di massa, ne segue la legittimità degli interventi
di organi statali, necessari per l'attuazione della speciale
procedura esecutiva prevista: la approvazione dei programmi di
intervento nonché la relativa individuazione delle fonti di
finanziamento a carico dello Stato da parte del Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto
(C.I.P.E.T.) (art 5, primo comma); la approvazione dei progetti
secondo le disposizioni statali concernenti la costruzione di
ferrovie metropolitane (art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042)
quale condizione per la erogazione dei finanziamenti di competenza
statale (artt. 5, secondo comma, e 7 della legge n. 211 del 1992).
Quanto ai finanziamenti (ancora art. 7 e art. 9 della legge
denunciata) è da rilevare che la quantificazione e la diretta
erogazione dei contributi da parte dello Stato agli enti interessati
alla realizzazione delle opere sono complementari e consequenziali al
sistema di eccezionale ed unificata determinazione dei sistemi di
trasporto da eseguire.
Per quanto concerne, infine, l'art. 10 della legge n. 211 del
1992, si tratta del finanziamento in prevalenza di sistemi ferroviari
passanti e di collegamenti delle Ferrovie dello Stato, pertanto di
opere di competenza statale. Comunque, anche per i programmi urbani
integrati e per i collegamenti con aree aeroportuali, espositive ed
universitarie, previsti dalla stessa disposizione, si è solo in
presenza di finanziamenti integrativi per opere non sottratte alla
disciplina ed alle competenze comuni.
I ricorsi pertanto, per quanto attiene agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10
della legge n. 211 del 1992, non sono fondati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore
dei sistemi di trasporto rapido di massa), nella parte in cui non
prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle
aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle regioni o delle
province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi
positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine
alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli
interventi previsti dalla legge stessa;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo comma, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla
Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17
e 18, all'art. 16 e al titolo VI dello Statuto speciale (approvato
con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di
attuazione ed in relazione all'art. 128 della Costituzione ed agli
artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla
Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione nonché all'art. 128 della Costituzione ed agli artt. 1,
terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte